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CigD e Lavoro Intermittente - solo per comunicazioni di lavoro che erano già state inviate

La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 prevede che il trattamento di cassa integrazione in deroga sia attivabile anche per i summenzionati lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020, nei limiti della media delle giornate di lavoro effettuate negli ultimi 12 mesi precedenti e ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006.

Questa circolare di 14 anni fa prevede (art. 4.5) l’integrazione salariale integri una perdita di retribuzione effettiva, distinguendo due ipotesi:
- Il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: la retribuzione persa può essere integrata.
- la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata: non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare.

Ditemi se sbaglio qualcosa.... un mio dipendente intermittente, senza obbligo di risposta, che lavora da un anno circa 2-3 giorni a settimana, non può percepire la cigd perché solitamente faccio le chiamate di settimana in settimana? Mentre avrei dovuto farle per tutto marzo e aprile per fargli percepire la cigd per i due mesi?
Ditemi che sbaglio. Altrimenti é assurdo. O sbaglio qualcosa io?
 

domenico_

Utente
La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 prevede che il trattamento di cassa integrazione in deroga sia attivabile anche per i summenzionati lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020, nei limiti della media delle giornate di lavoro effettuate negli ultimi 12 mesi precedenti e ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006.

Questa circolare di 14 anni fa prevede (art. 4.5) l’integrazione salariale integri una perdita di retribuzione effettiva, distinguendo due ipotesi:
- Il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: la retribuzione persa può essere integrata.
- la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata: non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare.

Ditemi se sbaglio qualcosa.... un mio dipendente intermittente, senza obbligo di risposta, che lavora da un anno circa 2-3 giorni a settimana, non può percepire la cigd perché solitamente faccio le chiamate di settimana in settimana? Mentre avrei dovuto farle per tutto marzo e aprile per fargli percepire la cigd per i due mesi?
Ditemi che sbaglio. Altrimenti é assurdo. O sbaglio qualcosa io?
Salve, quelllo che hai letto riguarda le integrazioni salariali con riferimento la cig, cigs e l’assegno ordinario dei c.d. fondi di solidarietà, al contrario per quanto il riferimento è la cigd si dovrà osservare la disciplina stabilita da parte delle regioni.

Saluti
 
Salve, quelllo che hai letto riguarda le integrazioni salariali con riferimento la cig, cigs e l’assegno ordinario dei c.d. fondi di solidarietà, al contrario per quanto il riferimento è la cigd si dovrà osservare la disciplina stabilita da parte delle regioni.

Saluti
Ok, grazie Domenico.
Non capisco però una cosa.
La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 al punto F) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA riporta quanto segue:
L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006
È proprio la circolare 41/2006 che definisce le due situazioni che ho scritto nel primo messaggio. E lo fa con riferimento alle integrazioni salariali.
Dove sbaglio? La cigd non è integrazione salariale in deroga?

ho anche letto una domanda posta dai lettori al Sole24ore e anche lì si fa riferimento alla circolare 41/2006 per quanto riguarda la cigd

ho anche controllato l’accordo stipulato in questo caso dalla Regione Veneto, ed è previsto all’art. 3 quanto segue.
Per i lavoratori intermittenti e i lavoratori agricoli potranno essere definite ulteriori ed eventuali modalità di calcolo nelle Linee Guida.

a questo punto mi chiedo: la circolare del 28 marzo ha validità sull’accordo cigd della regione Veneto del 20 marzo?

Non riesco a schiarirmi le idee.
Grazie mille
Marco
 
Ultima modifica:

domenico_

Utente
Ok, grazie Domenico.
Non capisco però una cosa.
La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 al punto F) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA riporta quanto segue:

È proprio la circolare 41/2006 che definisce le due situazioni che ho scritto nel primo messaggio. E lo fa con riferimento alle integrazioni salariali.
Dove sbaglio? La cigd non è integrazione salariale in deroga?

ho anche letto una domanda posta dai lettori al Sole24ore e anche lì si fa riferimento alla circolare 41/2006 per quanto riguarda la cigd

ho anche controllato l’accordo stipulato in questo caso dalla Regione Veneto, ed è previsto all’art. 3 quanto segue.
Per i lavoratori intermittenti e i lavoratori agricoli potranno essere definite ulteriori ed eventuali modalità di calcolo nelle Linee Guida.

a questo punto mi chiedo: la circolare del 28 marzo ha validità sull’accordo cigd della regione Veneto del 20 marzo?

Non riesco a schiarirmi le idee.
Grazie mille
Marco
Allora: circ.nr.41-2006 - LAVORO INTERMITTENTE (artt. 33-40)

4) Il contratto di lavoro intermittente è il contratto attraverso il quale il lavoratore si pone, a tempo determinato o indeterminato, a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel rispetto di un periodo minimo di preavviso. In particolare, dall’esame del dettato normativo (art. 36 comma 6) si desume l’esistenza di due distinte tipologie contrattuali: l’una caratterizzata dall’obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; l’altra, invece, dall’assenza di un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata del datore di lavoro;

4-2 lettera B)seconda tipologia: mera facoltà di risposta alla chiamata del datore di lavoro.

L’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tale tipologia contrattuale non può prescindere dal preventivo inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto.

Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro.

4-5) INTEGRAZIONI SALARIALI

Le integrazioni salariali servono ad integrare o sostituire una perdita di retribuzione effettiva, pertanto bisogna distinguere due ipotesi:

1) il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato (v. punto 4-2 lett. B), la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata.

2) la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata: non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare.

Saluti
 
Salve. Mi rifaccio al tuo post. Sono anche io a chiamata in CAMPANIA . Il mio ultimo giorno è stato l 8 marzo. Ovviamnete mi erano state fatte le chiamate solo per mese di marzo. Percepiró la cassa int?
 
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