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Chiarimento su cessazione del rapporto lavorativo

So che lo stacco dovrebbe essere per legge di 20 gg, se non sbaglio, ma nel caso in questione è sempre stato fatto di 10 gg, non di più, per poi fare un nuovo contratto con proroga sempre di mese in mese. Non credo di aver mai parlato di stacco di 30 gg.
Io ritenevo, proprio perchè non ero ben informato, che al termine di una proroga mensile, il lavoratore potesse, previo opportuno preavviso, decidere di non prorogare e di potersi ugualmente iscriversi entro il tempo da te citato, al centro per l'impiego, ma mi pare di capire che facendo così risulta come essersi "licenziati". Invece occorre che il lavoratore consideri il suo contratto esaurito non a fine di ogni mese ma bensì dopo la sesta proroga; a questo punto si procede come da te descritto sopra entro i termini previsti. Spero di essere stato chiaro. Grazie ancora.
 
Salve guss00, non è previsto e quindi nessun obbligo, nel contratto a termine in somministrazione, rispettare alcun intervallo tra un'assunzione e un'altra, può essere effettuata senza soluzione di continuità.
Nel contratto a termine più in generale, è possibile la riassunzione a termine, qualora tra la fine e l'inizio del nuovo rapporto vi sia una sospensione pari a:
20 gg se il contratto scaduto era superiore a 6 mesi; 10 gg se inferiori.
Riferisci che il lavoratore rimane a casa 10 gg e poi c'è una nuova riassunzione, che non significa proroga, in questo caso non ha più l'obbligo di rispondere o di accettare, ben può presentarsi al centro per l'impiego e successivamente all'Inps e richiedere l'indennità di disoccupazione ( ordinaria o requisiti ridotti), sempre che ne abbia maturato i requisiti.
Ciao domenico
 
Salve Domenico,
mi trovo nelle stesse condizioni di guss00. Ad oggi (agosto 2013) è ancora valida la tua considerazione? Tenendo conto della promulgazione del CCNL "Per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro" in vigore dal 1 gennaio 2013.
Salve guss00, non è previsto e quindi nessun obbligo, nel contratto a termine in somministrazione, rispettare alcun intervallo tra un'assunzione e un'altra, può essere effettuata senza soluzione di continuità.
Nel contratto a termine più in generale, è possibile la riassunzione a termine, qualora tra la fine e l'inizio del nuovo rapporto vi sia una sospensione pari a:
20 gg se il contratto scaduto era superiore a 6 mesi; 10 gg se inferiori.
Riferisci che il lavoratore rimane a casa 10 gg e poi c'è una nuova riassunzione, che non significa proroga, in questo caso non ha più l'obbligo di rispondere o di accettare, ben può presentarsi al centro per l'impiego e successivamente all'Inps e richiedere l'indennità di disoccupazione ( ordinaria o requisiti ridotti), sempre che ne abbia maturato i requisiti.
Ciao domenico
 
Salve niki08, continua a non applicarsi la regola del c.d. obbligo di intervallo tra un contratto e l'altro nella fattispecie di contratto in somministrazione, non lo leggo nel ccnl riferito, ne risulta alcuna modifica anche nell'ultimo decreto lavoro nr.76-2013.
Saluti domenico
 
Buongiorno mi chiamo valentina :)
avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda il mio contratto a tempo determinato.
Lavoro da un anno per una cooperativa, il mio contratto e stato rinnovato gia una volta .. questo secondo rinnovo di contratto scade il 30 giugno.
è molto probabile che me lo rinnovino di nuovo, ma io vorrei non farmelo rinnovare per svariati motivi e problemi che ci sono li dentro.
vorrei tanto dire di non rinnovarmi il contratto, ma volevo sapere se a fine di tutto questo potrei prendere la disoccupazione.
saprebbe per caso autarmi ?
grazie mille
 
La proroga ( suppongo sia questo il riferimento e non il rinnovo) ha necessità del suo consenso, in mancanza di questo il rapporto di lavoro ha termine alla scadenza stabilita nella fattispecie il 30 Giugno p.v., successivamente a quest'ultima data potrà avanzare richiesta della indennità naspi.

saluti
 
La proroga ( suppongo sia questo il riferimento e non il rinnovo) ha necessità del suo consenso, in mancanza di questo il rapporto di lavoro ha termine alla scadenza stabilita nella fattispecie il 30 Giugno p.v., successivamente a quest'ultima data potrà avanzare richiesta della indennità naspi.

saluti
buongiorno :)
si si tratta di proroga mi scusi.
Se quindi dovessi avvisare un mese prima di non eseguire la proroga del contratto non devo firmare il licenziamento e non risulterebbero come dimissioni ?
 
Nella fattispecie il rapporto di lavoro cessa per scadenza naturale del contratto a termine prorogato, non devi firmare nulla anche se dovesse esserci una richiesta in tal senso, sappi che nessuno può obbligarti.

Saluti
 
Nella fattispecie il rapporto di lavoro cessa per scadenza naturale del contratto a termine prorogato, non devi firmare nulla anche se dovesse esserci una richiesta in tal senso, sappi che nessuno può obbligarti.

Saluti
Allora avviserò gia per quanto rigurarda le mie intenzioni.
La ringrazio molto
saluti
 
Allora avviserò gia per quanto rigurarda le mie intenzioni.
La ringrazio molto
saluti
Nella fattispecie il rapporto di lavoro cessa per scadenza naturale del contratto a termine prorogato, non devi firmare nulla anche se dovesse esserci una richiesta in tal senso, sappi che nessuno può obbligarti.

Saluti
buongiorno :) detto fatto.
Ho avvisato per quanto riguarda le mie intenzioni e mi hanno chiesto di scrivere due righe dicendo che rifiuto la proroga del contratto, e ho rifiutato di firmare.
 
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