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Chiarimento su cessazione del rapporto lavorativo

guss00

Utente
Salve,

se un dipendente con contratto a tempo determinato prorogato di mese in mese decide a fine di una proroga di non voler proseguire il contratto, chiaramente dando il preavviso necessario al datore di lavoro, come viene visto dalla legge? come soggetto che si è licenziato e quindi non ha diritto a disoccupazione? o semplicemente visto che la proroga di contratto cessava ha diritto a tutti gli ammortizzatori sociali del caso? o invece deve aspettare la sesta e ultima proroga per poter usufruire della disoccupazione?
Vi ringrazio.
 
Salve guss00, nel caso indicato "decide a fine di una proroga di non voler proseguire il contratto", si tratta di dimissioni volontarie, che non dà diritto alla indennità di disoccupazione perchè assente la giusta causa.
Saluti domenico
 
Salve guss00, nel caso indicato "decide a fine di una proroga di non voler proseguire il contratto", si tratta di dimissioni volontarie, che non dà diritto alla indennità di disoccupazione perchè assente la giusta causa.
Saluti domenico

Ciao Domenico,

quindi nonostante il contratto inizi il primo del mese e termini sempre l'ultimo, il dipendente non può sentirsi libero di decidere se proseguire o meno, o meglio se non firma la proroga è come se si fosse licenziato. Mentre invece dopo le 6 proroghe e quindi lo stacco, può ritenersi libero di non firmare un nuovo contratto e quindi usufruire della disoccupazione? Grazie Domenico.
 
Alla cessazione del rapporto, il lavoratore si presenterà al centro per l'impiego e successivamente al Patronato, per fare richiesta della indennità di disoccupazione
 
Io, in un primo momento pensavo che essendo il contratto prorogato di mese in mese, qualora il dipendente non ritenesse opportuno prorogare il contratto, potesse ritenersi disoccupato con tutti i diritti, ossia quelli della disoccupazione. Invece a quanto pare solo al termine delle sei proroghe il dipendente può ritenersi libero e quindi informare l'agenzia che una volte terminato lo stacco non firmerà un nuovo contratto, in questo caso però avrà tutti i diritti che gli spettano, ossia come mi dici tu potrà recarsi al centro per l'impiego e successivamente al Patronato, facendo richiesta di disoccupazione. Mi confermi il tutto? ti ringrazio.
 
Io, in un primo momento pensavo che essendo il contratto prorogato di mese in mese, qualora il dipendente non ritenesse opportuno prorogare il contratto, potesse ritenersi disoccupato con tutti i diritti, ossia quelli della disoccupazione. Invece a quanto pare solo al termine delle sei proroghe il dipendente può ritenersi libero e quindi informare l'agenzia che una volte terminato lo stacco non firmerà un nuovo contratto, in questo caso però avrà tutti i diritti che gli spettano, ossia come mi dici tu potrà recarsi al centro per l'impiego e successivamente al Patronato, facendo richiesta di disoccupazione. Mi confermi il tutto? ti ringrazio.

guss00, il lavoratore non deve informare che non intende firmare un nuovo eventuale contratto.

Se non vi è comunicazione alcuna da parte dell'Agenzia, trova conferma "centro per l'impiego e successivamente al Patronato".
Ciao Domenico
 
guss00, il lavoratore non deve informare che non intende firmare un nuovo eventuale contratto.

Se non vi è comunicazione alcuna da parte dell'Agenzia, trova conferma "centro per l'impiego e successivamente al Patronato".
Ciao Domenico

Ok Domenico, dopo aver terminato il mese della sosta proroga, è chiaro che l'agenzia durante il periodo di stacco, possa contattarti per chiedere se intendi nel breve tempo firmare un nuovo contratto, tu a quel punto dici che non intendi firmare un nuovo contratto, ti iscrivi al centro per l'impiego e successivamente al patronato, così facendo si ha diritto alla disoccupazione. Mi sembra di aver capito così. Grazie per la tua attenzione.
 
guss00 non è così.
Il lavoratore deve andare al centro per l'impiego e al patronato, al termine dela rapporto e non dopo 30 gg ( ma chi lo ha detto che esiste uno stacco di 30 gg).
Per completezza di informazione, il ccnl prevede che entro 15 gg dal termine del contratto, potrà essere proposto al lavoratore un contratto a tempo indeterminato, con facoltà del lavoratore di accettazione, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Saluti domenico
 
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