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chiarimenti sull'imu

Salve, ho qualche dubbio per il versamento dell'acconto imu. Se ad esempio nel 2012 ho pagato 1000€ di imu (complessivi), visto che nel 2013 l'imu sulla prima casa non si paga (anche se in via temporanea) e non si paga neanche sui terreni agricoli, nel pagare l'acconto imu 2013, sapendo che si calcola in misura pari al 50% rispetto al totale imu 2012, devo calcolare il 50% del totale imu 2012 comprese dunque anche le quote di prima casa e terreni agricoli, quindi sui complessivi 1000€? Oppure devo calcolare nuovamente l'imu con aliquote del 2012 escludendo prima casa e terreni agricoli e versare il 50% del totale a titolo di acconto 2013? Mi sembra ridicolo dire che non si paga l'imu sulla prima casa e sui terreni agricoli e poi, nell'acconto, tener conto di entrambe le cose. Ultima cosa: l'acconto imu va tutto al comune? Se si, si utilizza un solo codice tributo? Quale? Se mi trovo sull'f24 due codici tributo differenti è stato commesso un errore? Aspetto risposte, grazie anticipatamente!
 

Gio.

Utente
L'acconto e' relativo ai soli immobili non oggetto di sospensione quindi 50% dei restanti immobili.-
Tranquillamente puoi avere + di un codice se nel F24 avrai diverse tipologie di immobili:
eS COD.3914 TERRENO NON AGRICOLO ADIACENTE ABITAZIONE
Es Cod.3918 altri fabbricati
Inoltre avrai + codici enti per quanti comuni pagherai.-
Saluti.-
 
La ringrazio per la risposta, avrei un ultima domanda: su per queste categorie è dovuta l'imu?
Uliveto, f2, f3, seminativo, semin arbor, relit strad. Grazie ancora
 

Gio.

Utente
Fabbricato inagibile in corso di costruzione, ma come nuova costruzione (categoria catastale F3): la “F3” è una categoria catastale fittizia, che caratterizza un’unità in corso di costruzione ovvero fabbricato nuovo, o una parte di esso, ancora in costruzione che, per necessità di parte (compravendita, successione, ecc.) viene dichiarato al Catasto, alla quale non viene associata alcuna rendita catastale.
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 il fabbricato di nuova costruzione non è soggetto fino all’ultimazione dei lavori all’imposta IMU, ma ai sensi del co. 2 rientra nella definizione di area fabbricabile, in quanto l’area di sedime è utilizzata a scopo edificatorio.

2) Fabbricato inagibile avente carattere permanente definito unità collabente (categoria catastale F2): la categoria catastale “F2” è anch’essa una categoria fittizia che identifica costruzioni inidonee a utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado; si tratta di fabbricati già ultimati che inizialmente avevano una rendita, ma, per degrado dell’immobile tale da compromettere permanentemente la sua utilizzazione, quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (art. 35 del Tuir) e su istanza e/o segnalazione dell’ufficio imposte, del comune o su domanda del contribuente viene variata la rendita catastale.
Se le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita catastale. Agli atti sarà conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi con l’attribuzione della categoria fittizia F/2 e rendita zero. Non è quindi assoggettato a IMU.
 
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