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CHI CONTROLLA CHI CONTROLLA?

D

Dervis

Ospite
Cari amici,

Ho il seguente quesito da porvi, nel caso situazioni analoghe rientrino nella vostra esperienza.

Vi sembra corretto che due ispettori dell’Agenzia delle Entrate effettuino un accertamento ad un’azienda che dura già dal 27 settembre scorso (…ed ancora non hanno finito!) impossessandosi di un intero ufficio e rallentando vistosamente l’attività dell’amministrazione di quella azienda?

Questi signori non dovrebbero avere un limite di tempo entro il quale effettuare i loro controlli con un programma più razionale?

Esiste qualche organo competente dell’Agenzia delle Entrate a cui segnalare questo comportamento?

Attendo le vostre opinioni, Grazie.
 
Può eccepire la violazione dell'art.12 della L. 212/2000, comunemente nota come "Statuto dei diritti del contribuente" e richiedere che la verifica fiscale sia eseguita in conformità a tale norma di legge. Può poi valutare la possibilità del ricorso al Garante del Contribuente, secondo l'art. 13 della stessa legge.
 
questo fa al caso tuo:

C.T.P. Catania n. 238/2004 (da italia oggi di oggi)
I dati scaturenti da una verifica fiscale che si protrae oltre il termine previsto dallo Statuto del contribuente non possono essere utilizzati per il successivo accertamento fiscale. Inoltre, la presenza dei verificatori oltre il termine previsto dalla legge configura violazione del principio costituzionale della libertà dell’iniziativa privata.
 
C'è proprio un articolo su "Italia Oggi" di oggi a pag. 23. La sentenza 238/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso un atto di accertamento Iva, scaturito da una verifica fiscale protrattasi per circa un anno e mezzo, che aveva lamentato l'illegittimità dell'intero procedimento amministrativo ed eccependo la violazione dell'art. 12, comma 5 della legge n. 212/2000, meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente, proprio in merito al protrarsi delle operazioni di verifica nella sua azienda oltre il limite di 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 in presenza di casi di particolare complessità dell'indagine.
Il collegio tributario ha pertanto accolto l'eccezione sollevata dal ricorrente, ribadendo in tal modo la ´superiorità' dei principi generali contenuti nello Statuto del contribuente. Infatti, il tenore letterale della norma, rileva il collegio, presuppone che ogni elemento raccolto oltre il limite temporale di 30 giorni, prorogabili per altri 30 in casi particolarmente complessi, è frutto di un'attività posta in essere in violazione della normativa stessa. La conseguenza di questa violazione, e qui sta l'innovazione portata dalla sentenza, anche se non espressamente comminata dal legislatore, deve configurarsi nell'assoluta inutilizzabilità dei dati raccolti.

[%sig%]
 
Può l'Agenzia delle Entrate effettuare una verifica iva per l'intero anno 2003, peraltro soffermandosi su operazioni di import,ed essendo l'azienda già stata verificata totalmente ai fini iva e sanzionata dall'Agenzia delle Dogane per lo stesso periodo d'imposta?
 
No, non può, per il principio di Ne bis in Idem, ammeno che non siano sorto nuovi elementi pesanti.

Michaela

[%sig%]
 
Un'approccio conflittuale con il funzionario a.d.e. non vi risolverà mai il problema.
Ai funzionari o alla g.d.f. si mette a loro disposizione un locale e tutta la documentazione richiesta e si lascia che svolgano con tutta tranquillità il loro lavoro di controllo.
Eccepire ...causerà solo ulteriori conflitti.
 
d'accordissima e non solo.....instaurare un rapporto di "serena convivenza" e di collaborazione, non potrà che giovare....
l'azienda, anche la piu' sana, ha sempre un cavillo, a cui appigliarsi........ed è normale che se stuzzichi il can che dorme!!!!!
 
Il comma 5 dell’art. 12 dello statuto del contribuente fissa in 30 giorni la durata massima della verifica nei locali dell’azienda.
Ma tenete presente quanto segue:
La gdf con circ 250400 del 17/08/2000 ha fornito rilevanti e precise indicazioni al riguardo.
Ed ossia, la proroga deve essere disposta con apposita comunicazione motivata, rivolta al contribuente, ed allegata al foglio di servizio redatto per il 31esimo giorno.
Inoltre copia di tale comunicazione deve essere consegnata per notifica al contribuente e dell’avvenuta notifica dovrà essere dato atto nel verbale di verifica.
 
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