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chi collega mi aiuta?

BIMBMONEL

Utente
Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008.

Un professionista si trova nelle condizioni per applicare il regime di cui sopra si chiede se la fattura da emettere è corretta farla in questo modo:
a) nei confronti di titolare di partita Iva:
( ossia senza iva. Ma la ritenuta va applicata?)
onorario 1000,00
2% 20,00
- r.a. -200,00
_______
netto a pagare 820,00
( a tal proposito iva non c'è ma si chiede se occorre applicare la ritenuta acconto)

b) nei confronti dei non titolari di partita Iva:
onorario 1000,00
2% 20,00
_______
netto a pagare 1020,00

Chiaramente nella fattura indico la dicitura che trattasi di regime fiscale.....
 

Rocco

Utente
Riferimento: chi collega mi aiuta?

Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008.

Un professionista si trova nelle condizioni per applicare il regime di cui sopra si chiede se la fattura da emettere è corretta farla in questo modo:
a) nei confronti di titolare di partita Iva:
( ossia senza iva. Ma la ritenuta va applicata?)
onorario 1000,00
2% 20,00
- r.a. -200,00
_______
netto a pagare 820,00
( a tal proposito iva non c'è ma si chiede se occorre applicare la ritenuta acconto)

b) nei confronti dei non titolari di partita Iva:
onorario 1000,00
2% 20,00
_______
netto a pagare 1020,00

Chiaramente nella fattura indico la dicitura che trattasi di regime fiscale.....
Sì, è corretto sia per a) che per b).
Il DM 02/01/08 all'art. 6 ha stabilito espressamente che la ritenuta va applicata.
Saluti.
 

Sergio.

Utente
Riferimento: chi collega mi aiuta?

Ma questo decreto del 2/1/2008 che imporrebbe la ritenuta d'acconto sull'imposta sostitutiva (!) è consultabile su web?

Ciao

Sergio
 
T

turi

Ospite
Riferimento: chi collega mi aiuta?

Ma questo decreto del 2/1/2008 che imporrebbe la ritenuta d'acconto sull'imposta sostitutiva (!) è consultabile su web?

Ciao

Sergio


Non so se è stato pubblicato nella banca dati dell’a.f., ma il Dm Economia 2 gennaio 2008, all’art. 6, prevede, a sorpresa e con sconcerto di tutti perché in palese contrasto con le precedenti determinazioni assunte nel merito per
i regimi fiscali di cui agli art. 13 e 14 della Legge n. 388/2000 (c.d. forfettino e marginali), l’applicazione della ritenuta d’acconto, che viene considerata a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge Finanziaria 2008 e l’eventuale eccedenza da scomputare in compensazione ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Saluti
T.
 
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Riferimento: chi collega mi aiuta?

scusate l'intromissione ma avrei alcune perplessità.
il dm del 2 gennaio non dice espressamente nulla in merito alla soggezione o meno dei contribuenti che aderiscono a tale regime alle ritenute a titolo d'acconto in caso di prestazioni professionali o di intermediazione.
infatti all'art.6 comma 1 recita testualmente:
"le ritenute subite dai contribuenti minimi si intendono effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. l'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 ......"
l'equivoco secondo me nasce dall'articolo apparso sul sole il 3/1/08 a pagina 24 a firma d.d. (dario deotto???) dove commenta "il decreto firmato ieri disciplina in modo specifico la sorte delle ritenute d'acconto applicabili ai minimi (si pensi ai professionisti e agli intermediari del commercio). Viene specificato che le ritenute possono essere portate in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta e che l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione. si tratta di una scelta corretta in quanto l'imposta sostitutiva del 20 per cento "sostituisce" l'irpef".
innanzi tutto il decreto non dice quali tipi di ritenute; un imprenditore individuale subisce ritenute d'acconto sugli interessi attivi per esempio, subisce ritenute 4% su eventuali contributi in conto esercizio, subisce ritenute su eventuali espropri ecc....
ricordo che ai tempi del precedente forfettino nulla fu previsto e la non applicazione delle r/a su compensi da lavoro autonomo e intermediazione fu affidata ad una risposta telefisco trasfusa nella circolare n.8 del 26/01/2001 punto 1.7 che recitava "i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli art 13 e 14 della L.388 del 2000 sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEf. ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto."
che è esattamante il contrario della conclusione a cui giunge il sole 24 ore del 3/1/08.
la confusione regna sovrana e non so cosa dire ai miei clienti, ma se le norme hanno ancora un senso nel sistema italiano io direi che compensi professionali e per intermediazioni non dovrebbero subire ritenute a titolo d'acconto; le altre eventuali ritenute subite (su interessi, su contributi ecc...) si scomputano dall'imposta sostitutiva del 20%.
se così non fosse i poveri piccoli professionisti sarebbero cronicamente a credito con il fisco italiano e non avrebbero (nella maggior parte dei casi) alcuna altra imposta da cui detrarre le eccedenze, infatti non hanno iva e irap da versare.
attendiamo conferma dall'alto dei cieli (fiscali) di questa soluzione che mi pare dettata dal buon senso.
se così non fosse sarebbe il solito flop di una norma partita con grandi ambizioni e poi ridottasi ad un nulla di fatto...
saluti
 
Riferimento: chi collega mi aiuta?

scusate l'intromissione ma avrei alcune perplessità.
il dm del 2 gennaio non dice espressamente nulla in merito alla soggezione o meno dei contribuenti che aderiscono a tale regime alle ritenute a titolo d'acconto in caso di prestazioni professionali o di intermediazione.
infatti all'art.6 comma 1 recita testualmente:
"le ritenute subite dai contribuenti minimi si intendono effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. l'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 ......"
l'equivoco secondo me nasce dall'articolo apparso sul sole il 3/1/08 a pagina 24 a firma d.d. (dario deotto???) dove commenta "il decreto firmato ieri disciplina in modo specifico la sorte delle ritenute d'acconto applicabili ai minimi (si pensi ai professionisti e agli intermediari del commercio). Viene specificato che le ritenute possono essere portate in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta e che l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione. si tratta di una scelta corretta in quanto l'imposta sostitutiva del 20 per cento "sostituisce" l'irpef".
innanzi tutto il decreto non dice quali tipi di ritenute; un imprenditore individuale subisce ritenute d'acconto sugli interessi attivi per esempio, subisce ritenute 4% su eventuali contributi in conto esercizio, subisce ritenute su eventuali espropri ecc....
ricordo che ai tempi del precedente forfettino nulla fu previsto e la non applicazione delle r/a su compensi da lavoro autonomo e intermediazione fu affidata ad una risposta telefisco trasfusa nella circolare n.8 del 26/01/2001 punto 1.7 che recitava "i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli art 13 e 14 della L.388 del 2000 sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEf. ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto."
che è esattamante il contrario della conclusione a cui giunge il sole 24 ore del 3/1/08.
la confusione regna sovrana e non so cosa dire ai miei clienti, ma se le norme hanno ancora un senso nel sistema italiano io direi che compensi professionali e per intermediazioni non dovrebbero subire ritenute a titolo d'acconto; le altre eventuali ritenute subite (su interessi, su contributi ecc...) si scomputano dall'imposta sostitutiva del 20%.
se così non fosse i poveri piccoli professionisti sarebbero cronicamente a credito con il fisco italiano e non avrebbero (nella maggior parte dei casi) alcuna altra imposta da cui detrarre le eccedenze, infatti non hanno iva e irap da versare.
attendiamo conferma dall'alto dei cieli (fiscali) di questa soluzione che mi pare dettata dal buon senso.
se così non fosse sarebbe il solito flop di una norma partita con grandi ambizioni e poi ridottasi ad un nulla di fatto...
saluti
E la questione del prorata IVA art.19bis2 dove la mettiamo, oltre ala confusione che regna in materia di ritenute su detto tanto decantato regime minimo avete provato a fare due conti, non sempre conviene come tanto dicono. A me sa tanto di specchietto per le allodole o del contentino x i piccoli imprenditori/professionisti.
 

lillo

Utente
Riferimento: chi collega mi aiuta?

La circolare 93 di AdE, al punto 5, parla di acconto delle imposte sui redditi, e recita "Gli stessi calcolano l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche da corrispondere nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime
ordinario senza tener conto delle disposizioni che disciplinano il regime in
commento. Ad esempio, il soggetto che si avvale del regime dei contribuenti
minimi a decorrere dal periodo d’imposta 2008, calcolerà gli acconti da versare
nel corso dello stesso anno 2008, avendo riguardo all’imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007".

Interpreto che i contribuenti minimi non devono subire la ritenuta di acconto: infatti tale ritenuta esaurirebbe gli obbligi a fini IRPEF (fissati forfettariamente al 20%), e quindi quali altri versamenti IRPEF devono fare?

Saluti
 
Riferimento: chi collega mi aiuta?

per il riversamento dell'iva per quote sui beni strumentali acquistati in anni precedenti io adotto la tecnica del "chi se ne frega!!" avete mai visto contestare una rettifica pro rata iva?
il fatto che nell'anno di passaggio si debba versare comunque l'acconto credo sia dettato dalle solite prosaiche ragioni di cassa dello stato italiano.
d'altra parte se davvero si subiscono le ritenute in questo nuovo regime (ripeto: mi sembra che sia un'interpretazione sbagliata) non si esauriscono gli obblighi tributari poiché sono a titolo d'acconto, si dovrà quindi liquidare l'imposta in dichiarazione e scomputare le ritenute; con il credito che nasce vede se è possibile andare al supermercato a pagare la spesa....
 
T

turi

Ospite
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scusate l'intromissione ma avrei alcune perplessità.
il dm del 2 gennaio non dice espressamente nulla in merito alla soggezione o meno dei contribuenti che aderiscono a tale regime alle ritenute a titolo d'acconto in caso di prestazioni professionali o di intermediazione.
infatti all'art.6 comma 1 recita testualmente:
"le ritenute subite dai contribuenti minimi si intendono effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. l'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 ......"
l'equivoco secondo me nasce dall'articolo apparso sul sole il 3/1/08 a pagina 24 a firma d.d. (dario deotto???) dove commenta "il decreto firmato ieri disciplina in modo specifico la sorte delle ritenute d'acconto applicabili ai minimi (si pensi ai professionisti e agli intermediari del commercio). Viene specificato che le ritenute possono essere portate in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta e che l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione. si tratta di una scelta corretta in quanto l'imposta sostitutiva del 20 per cento "sostituisce" l'irpef".
innanzi tutto il decreto non dice quali tipi di ritenute; un imprenditore individuale subisce ritenute d'acconto sugli interessi attivi per esempio, subisce ritenute 4% su eventuali contributi in conto esercizio, subisce ritenute su eventuali espropri ecc....
ricordo che ai tempi del precedente forfettino nulla fu previsto e la non applicazione delle r/a su compensi da lavoro autonomo e intermediazione fu affidata ad una risposta telefisco trasfusa nella circolare n.8 del 26/01/2001 punto 1.7 che recitava "i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli art 13 e 14 della L.388 del 2000 sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEf. ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto."
che è esattamante il contrario della conclusione a cui giunge il sole 24 ore del 3/1/08.
la confusione regna sovrana e non so cosa dire ai miei clienti, ma se le norme hanno ancora un senso nel sistema italiano io direi che compensi professionali e per intermediazioni non dovrebbero subire ritenute a titolo d'acconto; le altre eventuali ritenute subite (su interessi, su contributi ecc...) si scomputano dall'imposta sostitutiva del 20%.
se così non fosse i poveri piccoli professionisti sarebbero cronicamente a credito con il fisco italiano e non avrebbero (nella maggior parte dei casi) alcuna altra imposta da cui detrarre le eccedenze, infatti non hanno iva e irap da versare.
attendiamo conferma dall'alto dei cieli (fiscali) di questa soluzione che mi pare dettata dal buon senso.
se così non fosse sarebbe il solito flop di una norma partita con grandi ambizioni e poi ridottasi ad un nulla di fatto...
saluti



Solo qualche considerazione:
Io credo che le molto affrettate conclusioni cui Lei è pervenuto nell’avanti riportato Suo intervento, derivino dalle erronee considerazioni sui presunti equivoci nati, a Suo dire, dall’articolo apparso su Il Sole del 3/01/08 (il Deotto ed i suo lettori non scendono dalle montagne)...

Non è assolutamente vero che il Dm economia del 2 gennaio 2008 nulla dice sulla ritenuta d’acconto. Dice, invero, tutto atteso che, ove avesse voluto esonerare il compenso dalla ritenuta d’acconto lo avrebbe espressamente previsto, così come previsto nelle norme di attuazione dei regimi fiscali c.d. "forfettino e marginale" di cui agli artt. 13 e 14 della Legge n. 388/2000;
Non è assolutamente vero che per i precedenti regimi fiscali “forfettino e marginale” i compensi sono stati esclusi a seguito di una riposta a telefisco, trasfusa nella circolare n. 8 del 26/01/2001...
Nella detta circolare (una circolare non può mai derogare una espressa previsione normativa) sono stati, semmai, anticipati i contenuti del provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 14/03/2001 laddove, in base ai poteri conferitigli dalla Legge, è stato statuito al punto 1.8 dell’art. 1 che: << I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale delle attività marginali non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.>> Analoga previsione è contenuta nell’altro provvedimento sulle norme di attuazione del regome fiscale delle nuove iniziative produttive.
Quindi, ove il legislatore tributario avesse voluto escludere i compensi relativi al regime fiscale dei contribuenti minimi dalla ritenuta di acconto avrebbe dovuto espressamente prevederlo.

L’art. 6 dell’anzicitato Dm Economia 2 gennaio 2008 prevede, invece, che le ritenute subite vengano scomputate dall’imposta sostitutiva... e non sarebbe nemmeno chiaro perché il legislatore, a Suo dire, potrebbe riferirsi alle <<altre eventuali ritenute subite (su interessi, su contributi ecc...)>> e non anche a quelle sui compensi professionali...

A mio parere ed a prescindere da tutte le critiche che possono muoversi ad un legislatore tributario schizofrenico e ballerino, io non credo che <<dall’alto dei cieli>> possano venire smentite su quanto statuito con precisi atti di normazione nel merito della ritenuta d’acconto che dovrà essere operata dal sostituto d’imposta sui compensi corrisposti a contribuenti cui è applicabile il regime fiscale dei contribuenti minimi.
Saluti
T.
 
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