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cessione del credito

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è possibile cedere il credito quando questo è formato da stipendi e tfr, arretrati?
Non intendo la cessione del V ma dell'intero importo.
In caso di risposta affermativa potete indicarmi come posso fare?
 
Riferimento: cessione del credito

è possibile cedere il credito quando questo è formato da stipendi e tfr, arretrati?
Non intendo la cessione del V ma dell'intero importo.
In caso di risposta affermativa potete indicarmi come posso fare?



"Prima dell’entrata in vigore della “Legge Finanziaria 2005”, la cessione della retribuzione da parte dei dipendenti privati era regolamentata soltanto dalle norme generali del codice civile sulla cessione dei crediti (artt. 1260 e seguenti), le quali non ponevano condizioni o limiti alla cedibilità della retribuzione e delle competenze di fine rapporto. Secondo l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e, da ultimo, di legittimità, non sussistendo vincoli normativi, potevano coesistere sia più cessioni del quinto, sia cessioni e pignoramento.

Dal 1° gennaio 2005, invece, in applicazione del citato Testo Unico n. 180/1950, ai dipendenti privati è vietato contrarre prestiti da estinguersi con cessione della retribuzione in misura superiore al quinto, valutato al netto di ritenute, e per periodi superiori a dieci anni.

Per quanto attiene ai requisiti di durata del finanziamento e l’anzianità di servizio, la Legge n. 80/2005 (che ha modificato l’art. 52 del Testo unico), ha previsto che i dipendenti privati possono cedere quote di stipendio o salario in misura non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente e siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.

Resta, peraltro, in vigore il richiamo (contenuto nell’art. 55 del Testo unico) alla norma (art. 7, comma 1, dello stesso T.u.) che subordina la facoltà di contrarre prestiti “al compimento di quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza”. Il permanere di questa disposizione suscita, invero, problemi di coerenza sistematica in relazione all’estensione della facoltà di cessione di cui trattasi ai lavoratori a termine ed ai collaboratori di cui all’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, per i quali non risulta essere previsto alcun requisito di anzianità di servizio.

A quest’ultimo proposito, si sottolinea che l’art. 52 del Testo unico, dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 80/2005, prevede che, per i dipendenti a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non possa eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere da tali soggetti, inoltre, non si applica il limite del quinto.

Per quanto riguarda i collaboratori, inoltre, la medesima norma appena menzionata dispone che gli stessi, qualora il rapporto abbia una durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono altresì sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 del codice di procedura civile. E’ espressamente disposto, inoltre, che le quote di stipendio trattenute per cessione debbano essere versate all’istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono e che la trattenuta continui ad essere effettuata nella misura stabilita ove lo stipendio subisca una riduzione non superiore al terzo. L’applicazione del Testo unico n. 180/1950, ha reso poi obbligatoria la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego oppure, in alternativa, altre malleverie che assicurino il recupero del finanziamento laddove, a causa di cessione o riduzione dello stipendio o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito (cfr. art. 54 del T.u.). A tale proposito si precisa che la garanzia in questione non può essere prestata mediante la cessione della quota dello stipendio da parte di un altro lavoratore, né gli istituti autorizzati a concedere prestiti possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti.

In relazione alla cedibilità del trattamento di fine rapporto, si sottolinea che la previsione, sopra accennata, secondo la quale alla cessione del t.f.r. posta in essere dai lavoratori a tempo determinato non si applica il limite del quinto, parrebbe supportare la tesi per cui anche gli altri lavoratori, a tempo indeterminato, possano cedere il t.f.r. La normativa vigente, tuttavia, non consente di sostenere con certezza se in tal caso - come per la retribuzione - permanga il limite del quinto, oppure se sia cedibile l’intero t.f.r. fino a concorrenza del debito residuo (ciò era reputato legittimo dalla consolidata giurisprudenza relativa al rapporto di lavoro privato), oppure ancora se il t.f.r. sia totalmente incedibile (come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1428 del 20 febbraio 1999, che si era espressa proprio in relazione al Testo unico n. 180/1950). In proposito, la Confindustria ritiene che il tenore della norma sopra richiamata (relativa ai lavoratori a termine) sia tale da far ritenere che sussista il limite del quinto per le cessioni del t.f.r. per tutti gli altri lavoratori a tempo indeterminato. Per tali motivi sono ritenute illegittime le clausole contenute nei contratti di cessione della retribuzione, stipulate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 80/2005, che prevedano, in caso di cessazione del servizio, la trattenuta dell’intero t.f.r. a garanzia del credito vantato nei confronti del dipendente. Né è da ritenere che il divieto di cessione del t.f.r. oltre i limiti del quinto possa essere superato attraverso atti di mandato irrevocabile ex art. 1723, comma 2, del codice civile, poiché il mandato è un contratto e, in quanto tale, necessita dell’accettazione del mandatario, cioè del datore di lavoro."
 
Riferimento: cessione del credito

ciao avete invece dettagli in merito alla tassazioen sulle compravedite di crediti ipotecari?io compreo un credito a 50 che ne vale 100
che tasse devo pagare?
 
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