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cessione d'azienda e perizia

F

fabio73

Ospite
salve,
una persona mi ha chiesto di fare una perizia gurata per valutare il ramo d'azienda che intende cedere ( su consiglio dell'avvocato)anche se non obbligatorio.
in effetti cederebbe un ramo legato all'edilizia pubblica (trattasi di impresa edile) lasciando nella vecchia società edilizia privata , debiti tributari e altri crediti.
quindi dovrebbe trasferire unicamente crediti verso l'ente pubblico , il contratto di appalto stipulato con un grande ente publico, qualche bene strumentale , qualche dipendente , ( i debiti inps rimarebbero con la vecchia) , e poi dovrei calcolare l'avviamento.
ci possono essere problemi per me in futuro nel fare questa perizia , lasciando i debiti tributari in capo alla vecchia società.....?
 
ci possono essere problemi per me in futuro nel fare questa perizia , lasciando i debiti tributari in capo alla vecchia società.....?
Direi proprio di no: tu rispondi come perito del valore attribuito ai beni e nei dei beni che restano nella società cedente.

[%sig%]
 
ok con alan circa la responsabilità del perito ex c.p.c.
diversa la questione dei dipendenti che non possono rientrare nel contratto di cessione, e pertanto verrebbero licenziati dalla cedente per essere riassunti dalla cessionaria. in questo caso è corretto che i debiti pregressi (tfr, inps, ecc...) rimangano in capo alla cedente.
 
E perchè il personale non può essere oggetto di cessione? Ho appena fatto una cessione e ho "ceduto" il TFR al cessionario e i dipendenti sono passati alla cedente

[%sig%]
 
è corretto come da te descritto, forse mi sono spiegato male sopra, effettivamente.
intendevo riguardo al passaggio diretto dei dipendenti, che non mi pare sia più possibile.
nel caso da te descritto (più che corretto, ripeto) si tratta di cessione del tfr, e non del dipendente stesso, che ha cessato un rapporto di lavoro e ne ha iniziato uno nuovo (contrattualmente intendo).
la cessionaria avrà iscritto in bilancio un debito per il tfr pregresso verso il neo-assunto ed un credito per tfr verso la società cedente.
ciao.
 
art. 2112 Codice civile

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

1 . In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
2 . Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
3 . Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
5 . Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
6 . Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Con un copia in incolla ti ho trascritto l'articolo 2112 del codice civile che mi pare non lasci alcun dubbio sul trasferimento dei dipendenti in capo al cessionario.
Ciao
Roberto

[%sig%]
 
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