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cessione beni strumentali da professionista

G

giuly

Ospite
salve, nel caso di professionista che cede un bene strumentale non si ha plusvalenza vero? però come viene contabilizzata tale vendita?
 
S

SILVIA

Ospite
Re: beni strumentali

se ho un bene totalmente ammortizzato e mi si rompe ed io lo butto via, nel registro dei beni ammortizzabili cosa devo indicare?
 
D

Doc

Ospite
Re: alienazione beni strumentali

PRESUNZIONE DI CESSIONE E D’ACQUISTO - DISTRUZIONE / DISMISSIONE
D.P.R. 441/97: Durante l'esercizio sono stati distrutti beni strumentali o di magazzino o sono stati trasformati in beni d'altro tipo e di più modesto valore economico?
Sono state preventivamente spedite raccomandate a.r. all'Ufficio delle Entrate e alla G.d.F.?
I cespiti distrutti sono stati tolti dal Registro beni ammortizzabili?
In contabilità si è proceduto allo storno del bene e del fondo con evidenziazione, se il bene non era già completamente ammortizzato, della minusvalenza ex art. 66?
Se ci sono beni propri presso terzi, la documentazione è regolare?
Se ci sono beni di terzi presso di noi, la documentazione è regolare?
E’ stata denunciata la disponibilità di magazzini o luoghi ubicati fuori dalla sede sociale?
PRESUNZIONE DI CESSIONE – L’art. 53.1/633 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. Per luoghi si intendono: sedi, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi e mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
Le presunzioni riguardano sia i beni alla cui produzione o scambio è rivolta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.
La disponibilità dei luoghi in cui l'impresa opera (art. 53.3/633) deve risultare da:

iscrizione nel Registro delle imprese o altro Pubblico registro;
dichiarazione all'Ufficio Iva di inizio o variazione dell'attività, precedenti al trasferimento dei beni;
altro documento (es. di trasporto) con annotazione in apposito registro ex art. 39/633
La disponibilità dei mezzi di trasporto può risultare alternativamente da:

annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
contratto di leasing, noleggio, comodato, ecc. annotati nelle scritture contabili.
Per evitare la presunzione per i beni che si trovano presso i rappresentanti, il rapporto di rappresentanza deve alternativamente risultare da:

atto pubblico o scrittura privata registrata;
lettera annotata presso l'Ufficio Iva in data anteriore al passaggio dei beni;
comunicazione effettuata all'Ufficio Iva ex art. 35/633, in data anteriore al passaggio dei beni.
La Cass. con sent. n. 5300 dep. il 9.4.01 ha stabilito, che per l’applicazione della presunzione non è necessario l’atteggiamento doloso o colposo del contribuente.

La presunzione NON OPERA se viene dimostrato che i beni hanno avuto le seguenti destinazioni:

a) IMPIEGO DEI BENI NELLA PRODUZIONE
Non è previsto alcun adempimento particolare; sono quindi sufficienti tutti i mezzi con riferimento agli articoli 2697 e seguenti c.c.. Per sfridi e scarti di lavorazione occorrerà provarli con dati tecnici o, se venduti, con fattura di vendita.

b) CONSEGNA DEI BENI A TERZI A TITOLO NON TRASLATIVO
Deve risultare alternativamente da:

libro giornale, altro libro tenuto a norma del c.c., registro tenuto ex art. 39/633 o atto registrato presso l'Ufficio Entrate, dai quali risultino natura, qualità e quantità dei beni nonché causale del trasferimento;
documento di trasporto contenente la relativa causale;
annotazione su registro Iva con indicazione anche del soggetto destinatario.
c) CESSIONE DEI BENI
Per superare la presunzione nella vendita di beni a stock (ad es. per merce fuori moda) occorre conservare, oltre alla fattura, anche il Ddt con natura e quantità dei beni sottoscritto per ricevimento, dal cessionario; il cedente sull'esemplare in suo possesso deve indicare il costo di acquisto o produzione dei beni ceduti.
Per la cessione gratuita di beni ad associazioni o fondazioni riconosciute aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus la presunzione non opera se comprovata da tutti i seguenti documenti:

comunicazione scritta (su apposito modulo) da parte del cedente all'Ufficio A.E. e al Comando G.d.F. con indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale e del costo dei beni, da inviarsi almeno 5 giorni prima della consegna (può mancare se l'importo non supera € 5.164,57);
documento di trasporto;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'ente, che attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti e la corrispondenza con il documento di trasporto.
La R.M. 18.2.02 n. 46 ha precisato che per le cessioni gratuite di alimentari o farmaceutici non devono essere date le comunicazioni se i beni sono facilmente deperibili e di modico valore e l’ammontare complessivo del costo non supera € 5.164,57.

d) PERDITA DEI BENI
Ex art. 16 L. 435/01 la perdita dei beni dovuta da eventi fortuiti, accidentali e comunque non dipendenti dalla volontà del contribuente (furto, incendio, inondazione, fenomeni atmosferici, ecc.) deve essere provata da:

idonea documentazione fornita da organo della pubblica amministrazione (es. carabinieri), o in mancanza,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex Dpr 445/00 art. 47), da rendersi entro 30 giorni dal momento del verificarsi dell’evento o da quello in cui il contribuente ne ha avuta conoscenza. Deve contenere solo l’indicazione del valore dei beni perduti. Il contribuente deve tenere a disposizione dell’Ufficio delle Entrate le modalità di determinazione del valore (natura, quantità e qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario). La denuncia serve sia per vincere la presunzione Iva (Dpr 441/97 art. 2) sia ai fini delle Iidd.
e) DISTRUZIONE dei beni o TRASFORMAZIONE in beni di altro tipo e più modesto valore. La presunzione di cessione è superata con:

Comunicazione scritta (su apposito modello, che deve pervenire almeno 5 giorni prima) all'Ufficio delle Entrate e al Comando della G.d.F. competenti contenente luogo, data e ora in cui verranno realizzate le operazioni; le modalità di distruzione o trasformazione; natura, qualità e quantità dei beni; costo dei beni da distruggere o trasformare e valore ottenibile dalla distruzione o trasformazione.
Tale comunicazione non è obbligatoria se il costo dei beni distrutti o trasformati non supera € 5.164,57 o se la distruzione è disposta dalla Pubblica Amministrazione.
Redazione di un verbale compilato dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria o dai militari della G.d.F. o dal notaio che hanno presenziato (non il Collegio sindacale). Se il costo dei beni distrutti o trasformati non supera € 5.164,57 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Documento di trasporto per i beni ceduti che risultano dalla distruzione o trasformazione.
“Nel caso che non siano presenti i rappresentanti degli Uffici o i militari della Guardia di Finanza, l’imprenditore sempre che la comunicazione sia stata regolarmente effettuata, potrà dare corso alle relative operazioni facendo risultare la loro effettuazione da apposita dichiarazione sottoscritta da lui o dal suo rappresentante legale o negoziale, nonché, ove esista organo di controllo, dai componenti di detto organo o dal suo Presidente” (C.M. n. 23 del 29.9.88). Questa interpretazione ministeriale è superata dalla normativa introdotta dal Dpr 441/97, come confermano le Istruzioni della G.d.F. (Circolare n. 1/98).
Con C.M. n. 241 del 19.10.98 il Min. Fin. ha sollecitato Uffici Finanziari e Guardia di Finanza a presenziare sempre alle operazioni di distruzione o trasformazione.

L'impresa che consegna i beni da eliminare a terzi autorizzati (es. rottamai) o a istituzioni volontaristiche e di beneficenza (es. Parrocchie) deve emettere Ddt per dimostrare la destinazione dei beni. La fattura deve essere emessa come bene (es. tornio vecchio) e quindi va assoggettata ad Iva; se viene emessa come rottame (senza Iva, art. 74/633) occorre prima seguire la procedura sopra illustrata.
Per lo smaltimento di merci o attrezzature, tossici o nocivi, che devono essere consegnati a ditte specializzate, il Ddt con appropriata descrizione è sufficiente a vincere la presunzione (Ris. 18.2.92 n. 500115).
Il rispetto della procedura di distruzione o trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore permette la deducibilità della minusvalenza ai fini reddituali (sia sul piano civilistico che fiscale), del bene trasformato o distrutto (C.M. n. 23 del 29.9.1988).
Se si distruggono volontariamente beni senza rispettare la procedura richiesta, si ricade nella presunzione di cessione in evasione Iidd ed Iva.
DISTRUZIONI RICORRENTI - Nel caso di distruzioni ricorrenti per alterazione naturale del bene (es. verdura, piccola attrezzatura come cacciavite, sfridi usuali, cali naturali, scarti di lavorazione, ecc.) non vi è alcun obbligo di comunicazione (C.M. 29.9.88 n. 23/9/012; R.M. 561445 del 23.12.91 e 500115 del 18.2.92).

ASPETTI CONTABILI

Distruzione di merci: non dovrà essere fatta alcuna rilevazione contabile in quanto si riflette automaticamente sul risultato economico per effetto di un minor valore delle rimanenze. Dovrà essere annotata nella contabilità di magazzino (se tenuta).
Eliminazione di beni strumentali completamente ammortizzati: non dovrà essere fatta alcuna rilevazione contabile, se il fondo era già stato stornato dal costo, altrimenti dovrà effettuarsi l'annotazione di storno, con aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili.
Eliminazione di beni strumentali non completamente ammortizzati; per annotare l'eliminazione:
=/=

F.do ammortamento
Oneri straordinari
a Bene ammortizzabile

Trasformazione in beni strumentali di minor valore non completamente ammortizzati:
=/=

F.do ammortamento
Svalutazione immobilizzazioni
a Bene ammortizzabile

Il valore della svalutazione è dato dalla differenza tra costo fiscalmente riconosciuto e nuovo valore.

PRESUNZIONE DI ACQUISTO
I beni che si trovano nei luoghi in cui l’impresa svolge l’attività si presumono acquistati in evasione d’imposta (art. 53.4/633) salvo che non si dimostri di averli legalmente ricevuti con:

fattura;
ricevuta fiscale, integrata con i dati identificativi del cliente, o scontrino fiscale che deve contenere gli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione e il c.f. dell’acquirente o committente;
documento di trasporto.
In mancanza di detti documenti la presunzione può essere vinta da apposita annotazione, alternativamente:
su libro giornale, altro libro tenuto a norma del c.c., registro tenuto ex art. 39/633 o atto registrato presso l'Ufficio Entrate, dai quali risultino natura, qualità e quantità dei beni nonché causale del trasferimento;
su apposito registro Iva, tenuto e conservato a norma dell'art. 39/633;
su registro degli acquisti.
SUPERAMENTO DELLE PRESUNZIONI
Con sent. 4.4.00 la Cassazione Sez. V ha stabilito che le condizioni previste dall’art. 53/633 costituiscono soltanto delle possibili circostanze limitative della operatività della presunzione di cessione o di acquisto e non già le uniche, con la conseguenza che è sempre possibile al contribuente offrire la prova con altre circostanze atte a vincere la presunzione in questione.

DIFFERENZE INVENTARIALI quantitative che risultano dal raffronto tra scritture di magazzino e documentazione obbligatoria emessa o ricevuta e la consistenza delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto nel periodo di imposta oggetto del controllo.
Vedi: Rimanenze

AUTOCONSUMO o destinazione a FINALITA’ ESTRANEE all’esercizio dell’impresa
Vedi: Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, in ordine alfabetico.
Rimanenze - Giacenza contabile e fisica.
 
G

GIULY

Ospite
Re: beni strumentali

scusami ma il mio quesito mi sembra ben diverso,il bene è stato venduto con regolare fattura da un professionista ad una ditta....
 
D

Doc

Ospite
Re: beni strumentali

era riferito al secondo quesito..
in quanto al tuo ti stai perdendo in un bicchier d'acqua..
registri la fattura a immobilizzi, storni il fondo ammortamento e rilevi la plusvalenza o la minusvalenza.
La plusvalenza o la minusvalenza non sono rilevanti ai fini fiscali
 
S

SILVIA

Ospite
Re: alienazione beni strumentali

E SE ERRONEAMENTE IL BENE E' STATO REGISTRATO COME BENE STRUMENTALE MA IN REALTA' ERA UN BENE DESTINATO ALLA RIVENDITA E QUINDI VENDUTO, COME POSSO OVVIARE ALL'ERRORE? COME POSSO EVIDENZIARE SUL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI L'ERRORE COMMESSO?
 
M

MONICA

Ospite
Re:beni strumentali

nel caso in cui ho un cellulare caricato come bene strumentale in contabilita',se mi si rompe come devo comportarmi? cosa devo comunicare al mio commercialista?che documentazione mi occorre per dimostrare l'accaduto?
 
S

SUSY

Ospite
AMMORTAMENTO ANTICIPATO

PER CORTESIA, COME MI DEVO COMPORTARE PER AMMORTIZZARE AL MASSIMO UN BENE STRUMENTALE
ACQUISTATO NELL'ANNO 2004?
GRAZIE PER LA RISPOSTA E COMPLIMENTI PER IL FORUM.

[%sig%]
 
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