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CESSIONE AZIENDA - IMPRESA INDIVIDUALE

dal paragrafo 4.2:
"La cessione di azienda da parte di una ditta individuale può comportare una cessazione di attività (con chiusura della Partita IVA), se il cedente non prosegue più l’attività d’impresa oppure una variazione di attività, se il titolare che cede l’azienda (o un ramo aziendale) continua comunque un’attività rilevante ai fini IVA (mantenendo così sempre la medesima partita IVA)."

ma questo è pacifico che si debba fare, in caso di cessione di tutte le attività iva dell'imprenditore individuale, si deve cessare la relativa attività.

Si parlava della modalità, lo fa il cedente con apposito modello o lo fa il cessionario usando il suo modello apertura iva indicando "rapporti con altri soggetti" e così chiudendo la partita iva del cedente?

in caso di donazione o cessione d'azienda non sarà il cedente o il donante bensi il cessionario o donatario a compilare il mod. aa/7 sez. 1 punto 1a

art. 35 comma 3 dpr 633/72 e istruzioni ai modelli aa/7 e aa9/7

ciao...
 
ops lapsus "cessare la relativa attività."...

è da intendersi, ovviamente, cessare la relativa partita iva...

ciao e buon lavoro
 
e non è nemmeno questione di modello telematico o meno... è questione che è stato tutto modificato dal art. 2 dpr 404/2001
 
Ribadisco.. la procedura delle comunicazioni IVA è alquanto rigida.. che poi ogni ufficio faccia come gli pare è un altro discorso.. comunque le istruzioni in merito sono chiarissime..
Il cessionario fa la comunicazione e l'agenzia delle entrate acquisisce tramite questa comunicazione la chiusura della partita iva del cedente..
Tutta la confusione nasce da come sono impostate le istruzioni, le quali non fanno un'elencazione esaustiva degli accadimenti sostanziali per i quali sta al beneficiario, al cessionario o all'affittuario l'onere della comunicazione..
Le varie istruzioni (ufficiose e non ufficiali delle agenzie delle entrate) lasciano il tempo che trovano e creano solo confusione.. Comunque se a Roma vogliono una cosa del genere bene.. ma inviando telematicamente l'uniformità di comportamento è d'obbligo..
 
stavo per correggere la mia esposizione caotica...

è l'art. 35 dpr 633/72 che regola il tutto cosi come modificato dall'art. 2 dpr 404/2001

è ovvio che sia che tu usi il cartaceo che il telematico la compilazione è la stessa, vengon richieste le medesime cose...

il cessionario chiude la posizione iva del cedente compilando la sez. 1 punto 1a del quadro E nel caso di cessione dell'unica azienda e conseguente cessazione delle attività del cedente.
 
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