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cessata attività

I

ilaria

Ospite
professionista effettua prestazione di servizi per una società ed emette avviso parcella;
gli viene corrisposta solo una parte dei corrispettivi ed emette regolare fattura per la parte incassata. La società è viene messa in liquidazione ed il professionista rientra tra i creditori fatturando i corrispettivi che gli vengono corrisposti periodicamente.
Nel novembre 2003 il professionista chiude la partita IVA; a gennaio 2004 gli viene comunicato che riceverà il saldo definitivo del proprio credito.
Cosa fare, considerando che non è più soggetto IVA? grazie a chi darà una minima indicazione

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Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 5, Dpr 633/72, l'imposta relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ossia all'atto del pagamento del corrispettivo. Pertanto, il professionista che abbia reso le proprie prestazioni professionali a favore di un soggetto, è tenuto a corrispondere l'Iva relativa ai servizi prestati solo allorquando ottenga il pagamento dei medesimi.
Nel caso specifico in cui il professionista avesse nel frattempo cessato la propria attività, si ritiene che lo stesso sarà tenuto agli adempimenti fiscali da lui esigibili al tempo del pagamento. Ne deriva che, non rivestendo più la qualifica di soggetto passivo al momento in cui la prestazione si considera effettuata, egli sarà tenuto a rilasciare una semplice ricevuta di pagamento per le somme riscosse successivamente alla cessazione dell'attività.
Si evidenzia tuttavia che, per valere questa soluzione, dovrà effettivamente sussistere il presupposto di cessazione dell'attività, occorrendo un'astensione di fatto dall'esercizio della stessa con i caratteri della definitività, e dovranno essere state esperite le formalità di chiusura e dichiarazione previste dal Dpr 633/72.
 
IL SALDO FINALE ACCREDITATO AL PROFESSIONISTA VERRA' CONSIDERATO, IN SEDE DI DICHIARAZIONE, REDDITI DIVERSI, DA INSERIRE NEL QUADRO "L"
 
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