Riferimento: Certificato pronto soccorso (urgente)
Salve, in allegato la risposta alla tua domanda. per completezza di informazione vedi la circolare Inps n. 136 del 23 Luglio 2003.
Saluti domenico.
Il lavoratore è tenuto a fornire la prova dello stato di malattia mediante la trasmissione della certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante.
ll certificato deve essere rilasciato dal medico curante in duplice copia, su apposito modulo a lettura ottica; una copia è il certificato di diagnosi (da consegnare all’Inps), l'altra è l'attestazione della prognosi ossia la data di inizio e quella finale presunta della malattia (da consegnare al datore di lavoro).
È ammessa, ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia, la certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di fiducia, compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione (con prognosi anche successiva al ricovero o alla dimissione dal pronto soccorso), a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma leggibile del medico, diagnosi e prognosi con esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa, abituale domicilio del lavoratore o eventualmente il diverso temporaneo recapito).
A tale proposito si precisa che se la certificazione:
o copre solo le giornate di ricovero e/o la giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso, è sufficiente che sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi, non essendo sufficienti semplici attestazioni di ricovero, in genere carenti della diagnosi;
o contiene prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, è necessario che la prognosi faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa (e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni).