Riferimento: certificato medito
Gentile fabila, la Circolare INPS n. 99/1996 specifica: «Il certificato di malattia in quanto certificazione medica deve possedere tutti i requisiti formali e sostanziali atti a convalidare quella che è una
attestazione di natura tecnica destinata a comprovare la verità e avente rilevanza giuridico amministrativa.
I certificati in oggetto sono di regola redatti da parte dei Medici di Medicina Generale sui moduli INPS ( rossi).
In ogni caso, in mancanza di modulario INPS (OPM /1), la certificazione sanitaria, agli effetti della sua validità per l'erogazione dell'indennità di malattia, potrà anche essere rilasciata su ricettario personale o regionale. Tale "diversa certificazione" da inoltrare nei termini previsti, a cura del
lavoratore, sia all'INPS che al datore di lavoro, può essere ritenuta valida, agli effetti previdenziali, sempreché dalla stessa siano ricavabili i dati normalmente richiesti. Gli elementi da precisare a cura del Medico sono i seguenti: nominativo del lavoratore, diagnosi (solo sulla copia per 'INPS), prognosi
clinica, intestazione, data del rilascio, timbro (solo sulla copia dell'INPS) e firma.
Il lavoratore dovrà invece specificare il suo abituale domicilio e, se del caso, il diverso temporaneo recapito al fine di poter predisporre eventuali controlli, come previsto dalla legge.
Domandi " come azienda come faccio ad avere la certezza che è stato fatto un certificato medico", in questo caso, se l'azienda ha chiesto all'Inps l'invio delle c.d. attestazioni di malattia in formato telematico, alla propria casella PEC, il lavoratore non è tenuto alla consegna e/o trasmissione del relativo certificato, in caso contrario, quest'ultimo si atterrà al recapito o all'invio come in precedenza.
Saluti domenico