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cartella esattoriale-liti pendenti

F

Fiovi

Ospite
<HTML>Salve,

il 24/12/2002 ho notificato al concessionario e all'agenzia delle entrate un ricorso relativo ad una cartella esattoriale per omessi versamenti iva del 1995 notificatami il 24/10/2002. Successivamente a gennaio mi sono costituita in giudizio. Alla fine di questa settimana la commissione deciderà sull'istanza di sospensione. Potrei in questo caso accedere al condono per le liti pendenti oppure no, dato che si tratta di omessi versamenti.
ringrazio fin d'ora chiunque potrà aiutarmi.</HTML>
 
<HTML>L'articolo 16 della finanziaria 2003 al comma 3, lett. a) dispone che per lite pendente si intende quella "avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione". La circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, punto 11.3.3 ha precisato che, di norma, non sono definibili le liti concernenti avvisi di liquidazione, ingiunzioni o ruoli, ad eccezione del caso in cui "uno dei predetti atti assolva anche funzione 'impositiva', oltre che di liquidazione e riscossione". La cartella di pagamento, quando è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all'avviso stesso e non un autonomo atto impositivo; pertanto non è definibile la lite fiscale promossa con impugnazione del ruolo o della cartella preceduti dall'avviso di accertamento. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo la invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi dell'articolo 16 qualora abbia impugnato il ruolo sostenendo che non ha ricevuto una valida notifica dell'accertamento e che, quindi, la cartella è il primo atto attraverso il quale è pervenuto a conoscenza della pretesa impositiva. In tal caso, infatti, è in contestazione l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo, che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo.
Si aggiunge che, ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato espressamente chiesto anche l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l'annullamento del ruolo. Nel caso in cui, invece, l'avviso di accertamento è stato impugnato - anche tardivamente - in quanto ritenuto irritualmente notificato e per lo stesso motivo è stato proposto un distinto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, la lite da definire è quella concernente l'accertamento. In conseguenza della chiusura di tale lite si potrà richiedere pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento. In entrambi i casi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, si possono scomputare dalle somme dovute per la definizione quelle già versate in pendenza di lite. Tra le controversie riguardanti il ruolo, definibili ai sensi dell'articolo 16, rientrano anche quelle aventi ad oggetto il ruolo notificato al responsabile in solido per il pagamento dell'imposta, non preceduto dalla notifica dell'accertamento; è il caso, ad esempio, della moglie in presenza di dichiarazione dei redditi congiunta presentata ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. In tal caso, la moglie, sempre che non le sia stato notificato l'avviso di accertamento e non l'abbia impugnato, può avvalersi dell'articolo 16 in relazione alla controversia concernente il ruolo.</HTML>
 
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