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cartella di pagamento su tributo già sgravato

M

maurizio

Ospite
E' possibile che l'agenzia delle Entrate richieda in pagamento, per la seconda volta e tramite cartella esattoriale, un tributo che ben quattro anni prima era stato già oggetto di sgravio, riconosciuto dalla stessa Agenzia? Il tributo in questione è il SSN per l'anno 1992.

Grazie.

Maurizio

[%sig%]
 
tutto è possibile, bisogna vedere se è lecito, come di certo non è se le cose stanno come dici tu.. vai all'ufficio e chiedi delucidazioni!
 
Se cosi' fosse vai al'A.d.E. con lo sgravio precedente, ti fai fare nuovamente lo sgravio e lo porti all'ente riscossioni con la cartella.
 
io invece ti consiglio un'altra cosa: impugna la cartella esttoriale in comm. tributaria (tanto costa poco e può non essere necesario un avvocato), allegando lo sgravio precedente. insisti però sulla condanna alle spese dell'ente. attenzione la condanna alle spese è ora obbligatoria anche se l'ente ritira l'atto in autotutela. così vedrai che la prossima volta staranno più attenti.
 
si Tommy ti do ragione ma cosi' finchè non ha risposta si trascina dietro il tutto, nell'altro modo se va tutto bene, nel giro di una mattinata chiude e via!
 
...magari fan girare tutta la mattina il commercialista e non gli dan 'na lira.. heheheh mai successo?
 
Tommy, dal tuo tono si vede che hai il dente avvelenato, ma ti ricordo che la Corte Costituzionale non ha posto l'obbligo, ma solo la possibilità che le spese vengano accollate anche in caso di autotutela tardiva, come invece era negato dal 46 del 546/92. Se Maurizio, senza fare alcuna istanza di autotutela/sgravio, fa direttamente ricorso e l'Ufficio provvede subito allo sgravio ammettendo l'errore, può darsi che gli diano le spese, ma ora come ora, vedo più probabile comunque una compensazione, specie se sta in giudizio senza un difensore. Diverso è il caso se l'ufficio facesse resistenza o la tirasse per le lunghe, allora sì che le spese sarebbeo quasi certe!
 
altro che possibilità, caro marcello. la C.C. ha dichiarato incostituzionale quell'articolo nella parte in cui non prevede la condanna alle spese in caso di ritiro dell'atto da parte dell'ente. quindi le c.t. dovrebbero attenersi alla decisione. per saura: per evitare l'esecuzione durante il procedimento, si può chiedere la sospensiva.
 
Dalla sentenza C.C.:
"L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo, emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che «il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese», anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.

3.- L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992."

Art. 15 comma 1:
"La parte soccombente é condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile."

Io rimango della mia idea: la Corte ha detto che la Commissione si può pronunciare sulle spese, contrariamente a quanto previsto dall'art. 46. Nulla di più, a mio avviso. Poi ognuno faccia come crede, i giudici non siamo noi...
 
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