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Cartella di pagamento. Dubbi!

  • Creatore Discussione Rodolfo Beneducci
  • Data di Inizio
R

Rodolfo Beneducci

Ospite
<HTML>Se nella cartella di pagamento l'ufficio impositore indicato è l'ufficio delle entrate competente, senza alcuna menzione del centro di servizi, la procedura per il ricorso è quella dei normali 30 giorni o si applica la procedura speciale per il ricorso avverso gli atti del centro di servizi.
Nell'indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso contenute nella cartella cè scritto: Ricorso contro gli atti emessi da uffici diversi dai centri di servizi.
L'oggetto della cartella è IRPEF e CSSn relativi al 93 emessa ai sensi ex art. 36 bis.
Grazie</HTML>
 
<HTML>Sempre in tema di Centri di Servizio......

DOPO LO STOP AI CENTRI DI SERVIZIO
NUOVE COMPETENZE AGLI UFFICI LOCALI

Domande dei contribuenti, risposte dell'Agenzia.
I chiarimenti della risoluzione 123/E



A seguito dei cambiamenti di competenze determinati dallo stop ai Centri di servizio sono pervenute ai Call center numerose domande di contribuenti interessati a capire meglio cosa cambierà dal loro punto di vista. Con la loro graduale soppressione (vedi il calendario riportato alla fine dell'articolo) le attività dei Centri vengono infatti attribuite agli uffici locali della Agenzia delle Entrate. E' quindi a questi uffici che dovranno rivolgersi i cittadini quando dovranno chiedere informazioni riguardanti l'esito delle istanze relative a mancati rimborsi, la remissione dei vaglia estinti, la corresponsione dei rimborsi agli eredi degli aventi diritto, la voltura dei titoli emessi dai centri di servizio, la riammissione al pagamento di titoli perenti, il pagamento di rimborsi ai soci di società cessate, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali.
L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione Tributi - ha raccolto le risposte ai quesiti più frequenti in un'apposita Risoluzione, la 123/E.
Come i lettori di Fiscooggi ricordano, alcuni di questi argomenti sono stati affrontati nei giorni scorsi dalle nuove avvertenze alle cartelle di pagamento, approvate dal Direttore dell'Agenzia e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta (v. articolo sul giornale del 22 aprile). Nel rispetto dei principi enunciati dallo Statuto del contribuente, nella risoluzione 123 viene ribadito un punto particolarmente importante: nel caso di comunicazioni e istanze di qualsiasi tipo, inviate erroneamente ad un centro di servizio soppresso o ad un ufficio diverso da quello attualmente competente, i documenti in questione saranno tempestivamente trasmessi d'ufficio a quello territorialmente competente. Il contribuente, quindi, non dovrà in nessun caso subire conseguenze sfavorevoli per eventuali errori compiuti in questa fase di chiusura di uffici e spostamento di competenze.

Altri problemi sollevati frequentemente dai contribuenti riguardano:
- i ricorsi sui ruoli emessi dai centri di servizi già soppressi:
devono essere presentati agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette, secondo la speciale procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. n.787 del 1980 (cfr. circolare n.14/E del 1° febbraio 2002);
- le istanze di sospensione delle cartelle di pagamento emesse sui ruoli dei centri di servizio:
devono essere presentate all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate o - in mancanza - all'ufficio delle imposte dirette territorialmente competente - ovvero all'Ufficio IVA per i ruoli concernenti le liquidazioni IVA effettuate dagli stessi centri di servizio per l'anno d'imposta 1997. (cfr. risoluzione n. 110/E e risoluzione n.116/E).

Presentiamo di seguito i quesiti riportati nella risoluzione e le relative risposte.

1. istanze di rimborso

D. Dove devono essere presentate le istanze di rimborso di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973? Quali uffici sono ora competenti per quelle già presentate ai centri di servizio soppressi?

R. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001, ha previsto che a seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, la competenza a trattare le istanze di rimborso viene attribuita agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o, dove questi ultimi non sono stati ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, secondo i termini stabiliti dagli articoli 37 e 38 del citato D.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che l'istanza di rimborso deve essere presentata all'ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza stessa. Per quanto attiene alla gestione delle istanze di rimborso (di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. n.602 del 1973) presentate ai centri di servizio già soppressi, sono competenti gli specifici uffici individuati dal Direttore Regionale secondo i criteri indicati al punto 1.3 del citato provvedimento del 7 dicembre 2001.
Per conoscere l'ufficio competente si può consultare il sito Internet www.agenziaentrate.it dove sono riportati gli elenchi degli uffici o strutture prescelti da ciascuna Direzione Regionale, oppure ci si può rivolgere ai centri di assistenza telefonica che rispondono al numero 848.800.444.

2. Autotutela

D. Dove devono essere presentate le istanze in autotutela avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio già soppresso?

R. Le istanze in autotutela avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio già soppresso devono essere presentate all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente o, se ancora non attivato, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

3. Sgravi

D. La Commissione tributaria regionale ha emanato una decisione a me favorevole, su un ruolo emesso da un centro di servizio ora soppresso, relativo all'annualità 1991. A quale ufficio devo rivolgermi per lo sgravio?

R. Nel caso di decisione della Commissione tributaria favorevole al contribuente, relativa ad un ruolo emesso da un centro di servizio nel frattempo soppresso, per ottenere lo sgravio non è necessario presentare alcuna istanza, in quanto l'art. 68, comma 2 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, prevede che il rimborso o sgravio deve avvenire d'ufficio.

4. Dilazione di pagamenti

D. Intendo presentare un'istanza di dilazione su una cartella di pagamento emessa da un centro di servizio già soppresso. A quale ufficio devo presentarla?

R. Le istanze di dilazione di pagamento su una cartella emessa da un centro di servizio soppresso devono essere presentate in bollo all'ufficio locale della Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. Se l'ufficio locale non è stato ancora attivato è competente l'ufficio distrettuale delle imposte dirette. In base alla circolare n. 15/E del 26 gennaio 2001 le istanze di dilazione di pagamento su cartelle emesse dai centri di servizio possono essere presentate agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche se il centro di servizio è ancora in attività.

5. Vaglia estinto

D. Da informazioni assunte presso un ufficio locale risulta che il vaglia del rimborso IRPEF da riscuotere presso la Banca d' Italia, risulta estinto d'ufficio per mancato incasso nei termini. A quale ufficio devo rivolgermi per ottenere il rimborso?

R. La competenza per ottenere il rimborso relativo ad un vaglia estinto d'ufficio per mancato incasso nei termini dopo la soppressione dei centri di servizio è attribuita all'ufficio locale sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

Calendario della soppressione dei Centri di servizio
- dal 31.12.2001 Milano, Palermo, Pescara, Roma, Venezia
- dal 30.4.2002 Bologna e Salerno
- dal 30.6.2002 Cagliari, Genova, Torino, Trento
- dal 31.12.2002 Bari.







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<HTML>Si d'accordo ma non hai risposto alla mia domanda.
C'è qualcuno che può essere più preciso?</HTML>
 
<HTML>Ripeto il quesito: si tratta di una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis ed avente ad oggetto irpef e cssn. L'ufficio impositore è l'ufficio delle entrate e nella cartella di pagamento è espressamente indicata come modalità per la presentazione del ricorso la seguente procedura: entro 60 gg. deposito del ricorso presso l'ufficio e successiva costituzione in giudizio nei trenta giorni successivi presso la segreteria della commissione tributaria provinciale. Secondo voi devo seguire questa procedura, ossia la procedura espressamente indicata nella cartella per il ricorso ovvero la speciale procedura prevista per i ricorsi avverso i ruoli emessi dai soppressi centri di servizi?
Grazie anticipatamente</HTML>
 
<HTML>Ripeto il quesito: si tratta di una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis ed avente ad oggetto irpef e cssn. L'ufficio impositore è l'ufficio delle entrate e nella cartella di pagamento è espressamente indicata come modalità per la presentazione del ricorso la seguente procedura: entro 60 gg. deposito del ricorso presso l'ufficio e successiva costituzione in giudizio nei trenta giorni successivi presso la segreteria della commissione tributaria provinciale. Secondo voi devo seguire questa procedura, ossia la procedura espressamente indicata nella cartella per il ricorso ovvero la speciale procedura prevista per i ricorsi avverso i ruoli emessi dai soppressi centri di servizi?
Grazie anticipatamente</HTML>
 
<HTML>Ripeto il quesito: si tratta di una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis ed avente ad oggetto irpef e cssn. L'ufficio impositore è l'ufficio delle entrate e nella cartella di pagamento è espressamente indicata come modalità per la presentazione del ricorso la seguente procedura: entro 60 gg. deposito del ricorso presso l'ufficio e successiva costituzione in giudizio nei trenta giorni successivi presso la segreteria della commissione tributaria provinciale. Secondo voi devo seguire questa procedura, ossia la procedura espressamente indicata nella cartella per il ricorso ovvero la speciale procedura prevista per i ricorsi avverso i ruoli emessi dai soppressi centri di servizi?
Grazie anticipatamente</HTML>
 
<HTML>Nel caso da Te prospettato il ricorso va presentato nei modi ordinari, poiché, a prescindere dal fatto che oggetto del provvedimento è un'accertamento ai sensi dell'art. 36 bis, il soggetto attivo è l'Ufficio Delle Entrate.

La speciale procedura da Te citata va assunta solo per i provvedimenti emanati dai Centri di Servizio (art. 20 Dpr 546/92 -
legge sul contenzioso).</HTML>
 
<HTML>Se l'Ufficio impositore è l'Ufficio delle entrate e lo stesso ha emesso la cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'ex art. 36 bis ed avente ad oggetto Irpef e Cssn), il ricorso va presentato allo stesso Ufficio delle entrate con le modalità indicate nella stessa cartella di pagamento che espressamente indica come modalità per la presentazione del ricorso il deposito entro 60 giorni del ricorso presso l'ufficio e successiva costituzione in giudizio nei trenta giorni successivi presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
Mentre i ricorsi sui ruoli emessi dai centri di servizi (già soppressi)
devono essere presentati agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette, secondo la speciale procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. n.787 del 1980 (cfr. circolare n.14/E del 1° febbraio 2002). In altre parole devi seguire la speciale procedura prevista per i ricorsi avverso i ruoli emessi dai soppressi Centri di servizio presentando il ricorso all'Agenzia delle entrate o se non ancora attivata presso l'Ufficio delle imposte dirette di competenza.
Per conoscere l'ufficio competente puoi consultare il sito Internet www.agenziaentrate.it dove sono riportati gli elenchi degli uffici o le strutture prescelte da ciascuna Direzione regionale, oppure puoi rivolgerti ai centri di assistenza telefonica che rispondono al numero 848.800.444, e toglierti tutti i tuoi eventuali altri dubbi.

Ciao</HTML>
 
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