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Capitale Sociale

Affermi che "Diverso è però il caso che stiamo analizzando, laddove il versamento è stato fatto a titolo di mutuo, iscrivendo un debito in capo alla società e successivamente questo debito svanisce, trasformandosi in altra posta contabile."

Ma i principi economico aziendali da me citati e riportati si occupano, appunto, della "conversione del versamento a titolo di finanziamento in capitale di rischio che può essere attuata previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio...

Non trovo come possano essere "esatte e corrette" ambedue le soluzioni se quella da te proposta (transito nel conto economico) è contraria ai principi economico aziendali...

Okay... Ciao
 
Ricapitoliamo:

sulla remissione (il P. C. 28 parla di rinuncia al credito) il documento 28 afferma che "eventualmente" può esservi passaggio al capitale. L'uso del temine "eventualmente", di fronte al concretizzarsi di remissione, non può che consentirci di percorrere due strade alternative e cioè quella della patrimonializzazione che avviene con l'iscrizione di un nuovo conto, da instillare nel coacervo della famiglia delle "parti ideali di capitale netto", oppure transitando da conto economico. A me sembra chiaro che non ci sia alcun divieto al riguardo da parte dei PC.

Sul versamento diretto, già in origine finalizzato alla copertura di perdite, il PC non lascia altra strada rispetto a quella della patrimonializzazione. Ma da sempre la teorica ragionieristica era ancorata su questa interpretazione.

Ribadisco quindi che entrambe le strade sono da considerare legittime.

ciao
 
Ed allora... ma quanta pazienza!
"Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale."

L'"eventuale" non è riferito alla scelta di allocarlo tra le riserve anziché tra i proventi straordinari... è riferito alla eventuale conversione da debito in riserva...
Se tu non riesci a capire ciò che è scritto in tutte le lingue io non posso farci niente...
Rimani nella tua idea, nessuno ti obbliga a prendere in considerazione gli insegnamenti degli altri...
Ciao
T.
 
Turi Scrivi:


> L'"eventuale" non è riferito alla scelta di allocarlo tra le
> riserve anziché tra i proventi straordinari... è riferito alla
> eventuale conversione da debito in riserva...


Appunto. Eventuale conversione del debito in riserva. Se le cose stessero nella rigidità da te sostenuta, caro Turi, il termine "eventuale" sarebbe stato utilizzato per accompagnare la rinuncia al credito e non l'iscrizione a riserva.
Per cui la frase sarebbe stata: "ne consegue che l'eventuale rinuncia al credito comporta l'iscrizione a riserva".

Ma così non è.

Quell'eventuale è legato ad una scelta societaria ben precisa, derivante da una scelta discrezionale operata dagli organi della società.

ciao
 
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