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Capitale Sociale

Scusate ma ora ho molti dubbi, per essere sicura io andrei dal notaio, ma per coprire le perdite posso lo stesso utilizzare i finanziamenti o devo fare un nuovo apporto di almeno 10.000 euro per ricostituire il capitale minimo?
 
L'azzeramento del capitale è un operazione molto delicata in quanto di fatto estromette tutti i soci dalla società.
Sarà l'assemblea a deliberare come ricostituire il capitale sociale.
Se opti per il notaio..cogli l'occasione per "adeguare lo statuto", rinnovare cariche sociali e patrimonializzare la società (vedi Basilea 2) utilizzando i finanziamenti soci.. ma cercando di non dover ricorrere alla nomina di un collegio sindacale.
Quando ho dei dubbi chiedo umilmente consulto al notaio dicendogli quello che voglio fare e lasciando a lui il compito di renderlo fattibile.
 
Ma no, ma che notaio! Non sussistono i presupposti per la riduzione o azzeramento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482-ter c.c. ("Basta la rinuncia e con le altre riserve copro le perdite del 2005 e 2004").
Entro la chiusura dell’esercizio 2005 io contabilizzerei la rinuncia ai finanziamenti ed il versamento in conto capitale… Le perdite vanno considerato al netto delle riserve facoltative, statutarie e legali…
Nel caso in questione non mi pare ricorra la detta circostanza, il patrimonio netto non risulta inferiore al limite legale…
E’ indubbio che in sede di approvazione del bilancio farai deliberare la copertura a mezzo utilizzo delle dette riserve…
 
Questo avrei potuto farlo se nel 2006 non avessi già scritto un verbale (come ho già detto)e quindi non posso fare la rinuncia nel 2005.
 
Queste operazioni non necessariamente vanno verbalizzate... basta una semplice corrispondenza di rinuncia e dichiarazione di versamento in conto capitale...
La delibera di approvazione dl bilancio, laddove nella nota integrativa viene peraltro esplicitato le operazioni sul capitale effettuate, ne ratifica il tutto...
Io credo sia possibile...
Ciao
 
D'accordo con Turi sulla procedura alternativa, qualora essa possa essere nel caso specifico effettuata. La rinuncia ai crediti (remissione), anche in forma epistolare, da parte dei soci, che deve compunque essere esplicata prima dello scadere d'anno (ora è già tardi per il 2005), genera una sopravvenienza attiva che di fatto esorcizza l'incipiente perdita.

ciao
 
Non transita dal conto economico…
Il principio contabile n. 28 stabilisce che la conversione del versamento a titolo di finanziamento in capitale di rischio può essere attuata previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio (art. 1236 c.c. Dichiarazione di remissione del debito) e precisa che ” ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipazione alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale”

Anche il principio contabile n.29, così come la dottrina prevalente, è concorde nel ritenere che tali operazioni vengano imputate direttamente al patrimonio netto in modo tale da non influenzare il conto economico.
 
Caro Turi, il principio contabile n. 28 parla di "eventuale passaggio a capitale", nel senso che la remissione del credito non necessariamente deve essere finalizzata ad un apporto. Sta al socio rinunciante determinare, in accordo con la società, la destinazione da attribuire alla propria liberalità.
Tant'è che l'attuale articolo 88 del Tuir (già art. 55) al comma 4, prevede che la rinuncia al credito da parte dei soci (se transitante da conto economico), non concorre alla formazione del reddito.

Entrando nel caso concreto di cui si sta parlando, introdotto da Gaia, abbiamo le seguenti possibilità:
1) soluzione da lei prospettata consistente nell'intervento a copertura della perdita da eseguirsi nel 2006 (al 31/12/05 il finanziamento viene collocato tra gli addendi del gruppo D del passivo) che comporta la necessità di operare con assemblea straordinaria;
2) intervento entro il 31/12/05 nel modo da te prospettato, ossia lettera di remissione da parte del socio creditore con destinazione al fondo copertura perdite, o simile ed esposizione della perdita in misura superiore al capitale netto preesistente. L'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, provvederà a coprire la perdita;
3) intervento entro il 31/12/05 con lettera di remissione da parte del creditore che civilisticamente fa sorgere una sopravvenienza attiva da riprendere tra le variazioni in diminuzione del modello 760.
Il vantaggio sta nell'eseguire una sola operazione e nel non presentare un bilancio con una grossa perdita.

ciao
 
“Sta al socio rinunciante determinare, in accordo con la società, la destinazione da attribuire alla propria liberalità.”

Sicuramente ti sei distratto e ti è sfuggito che la conversione in capitale di rischio veniva fatta col preciso scopo di incrementare il patrimonio netto e ciò al fine di evitare il ricorso alle operazioni straordinarie sul capitale. Era di questo che si discuteva.
E’ indubbio che se le rinunce dei crediti da parte dei soci abbiano concorso, sebbene impropriamente, al risultato d’esercizio deve essere effettuata la ripresa fiscale. Per espressa previsione normativa (art. 55, co. 4, tuir) non sono considerate fiscalmente sopravvenienze attive (e tu vorresti considerarle civilmente).
E’ chiaro che i risultati economici possono rappresentarsi nel bilancio anche con esposizioni non corrette. Ti riporto quanto statuito dal documento n. 28: “E’ da ritenersi non corretto il comportamento secondo il quale i versamenti in conto perdite effettuati dai soci durante l’esercizio transitano direttamente nel conto economico”. Se si vuole, invece, rilevare e rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economico in maniera corretta, non v’è dubbio che bisogna attenersi a quelle che sono le regole dettate per la corretta rilevazione e rappresentazione…
Ciao

[%sig%]
 
"Sicuramente ti sei distratto e ti è sfuggito che la conversione in capitale di rischio veniva fatta col preciso scopo di incrementare il patrimonio netto e ciò al fine di evitare il ricorso alle operazioni straordinarie sul capitale. Era di questo che si discuteva"

La mia risposta era invece finalizzata proprio ad evitare operazioni straordinarie (vedi n. 2 e n. 3 del post. delle 18,20), evidentemente non sono stato molto chiaro, ma a questo volevo arrivare e cioè sia la prospettazione n. 2 e n. 3 sono finalizzate ad evitare costose e lunghe operazioni straordinarie.

"Ti riporto quanto statuito dal documento n. 28: “E’ da ritenersi non corretto il comportamento secondo il quale i versamenti in conto perdite effettuati dai soci durante l’esercizio transitano direttamente nel conto economico”.

Su questo non c'è alcun dubbio.
Diverso è però il caso che stiamo analizzando, laddove il versamento è stato fatto a titolo di mutuo, iscrivendo un debito in capo alla società e successivamente questo debito svanisce, trasformandosi in altra posta contabile.

Sono pertanto da considerare esatte e corrette entrambe le soluzioni

ciao
 
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