Caro Turi, il principio contabile n. 28 parla di "eventuale passaggio a capitale", nel senso che la remissione del credito non necessariamente deve essere finalizzata ad un apporto. Sta al socio rinunciante determinare, in accordo con la società, la destinazione da attribuire alla propria liberalità.
Tant'è che l'attuale articolo 88 del Tuir (già art. 55) al comma 4, prevede che la rinuncia al credito da parte dei soci (se transitante da conto economico), non concorre alla formazione del reddito.
Entrando nel caso concreto di cui si sta parlando, introdotto da Gaia, abbiamo le seguenti possibilità:
1) soluzione da lei prospettata consistente nell'intervento a copertura della perdita da eseguirsi nel 2006 (al 31/12/05 il finanziamento viene collocato tra gli addendi del gruppo D del passivo) che comporta la necessità di operare con assemblea straordinaria;
2) intervento entro il 31/12/05 nel modo da te prospettato, ossia lettera di remissione da parte del socio creditore con destinazione al fondo copertura perdite, o simile ed esposizione della perdita in misura superiore al capitale netto preesistente. L'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, provvederà a coprire la perdita;
3) intervento entro il 31/12/05 con lettera di remissione da parte del creditore che civilisticamente fa sorgere una sopravvenienza attiva da riprendere tra le variazioni in diminuzione del modello 760.
Il vantaggio sta nell'eseguire una sola operazione e nel non presentare un bilancio con una grossa perdita.
ciao