per giusta causa il recesso non richiede i tre mesi di "preavviso" (art. 2900). attenzione porò perchè nel caso prospettato sembra non sia possibile la pubblicità del recesso dell'accomandante vista la latitanza dell'accomandario, unico abilitato ad agire. quindi, formalizzato il recesso, comunicare all'amministrazione tale recesso (sentenza Cass. 2812 26/06/02) per liberarsi, d a quella data da eventuali accertamenti o imputazioni di reddito.
per quanto concerne la cancellazione della società per mancanza di presupporti d'esistenza, consiglio di interpellare il giudice del registro.....