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cancellazione azienda

solo due soci, accomandatario (scappato) e accomandante; l'atto cost. attribuisce l'intera gestione ord. e straod. all'accomandatario, quindi caso generale di s.a.s.
credo che i sei mesi non dovrebbero interessare al mio cliente acc.nte, una volta che recede dovrebbe essere libero...
ma come provare la giusta causa?
 
intanto che mi dici se ci sono altri accomandanti...se è sì l'accomandante superstite o altro nomina un'amministratore provvisoriamente, che gestisca l'ordinaria amministrazione (ecco perchè procura speciale...) riciao.
 
la giusta causa la provi con atti/fatti che documentano, danno la tracciabilità della..scomparsa, anche dich. sostitutiva in cui si relaziona accaduto; un supporto documentale potrebbero essere i rapporti in banca (firma), ddt fornitori, rapporti vari commerciali...ecc..spero non sia sas artigiana con Lui nominato come responsabile tecnico...di fatto (oltre a tutti gli altri problemi...) la ditta non potrebbe certificare/fatturare impianti ad hoc....!
 
si tratta di un bar, forse non ho chiarito che il mio cliente è l'unico accomandante e vuole cessare l'azienda anche perchè è inattiva a seguito di trasferimento d'azienda.
Se mi dite che recedendo il mio cliente è libero dall'azienda, credo che non serva nemmeno più cessarla; eventualmente lo farà l'accomandatario...se mai tornerà
ma serve un atto del notaio per recedere o basta una comunicazione con la prova della giusta causa?
grazie mille
 
se è inattiva perchè ti preoccupi della liquidazione? se non vi sono debiti da pagare, crediti da vantare sciogli senza liquidazione.
non ho capito "inattiva" e "trasferimento d'azienda"; non è che intendi perdita...
 
intendo che non lavora in quanto a seguito del trasferimento non ha più nulla, cespiti ecc.
non mi interessa la liquidazione, ma cancellare il mio cliente dalla società
 
per giusta causa il recesso non richiede i tre mesi di "preavviso" (art. 2900). attenzione porò perchè nel caso prospettato sembra non sia possibile la pubblicità del recesso dell'accomandante vista la latitanza dell'accomandario, unico abilitato ad agire. quindi, formalizzato il recesso, comunicare all'amministrazione tale recesso (sentenza Cass. 2812 26/06/02) per liberarsi, d a quella data da eventuali accertamenti o imputazioni di reddito.
per quanto concerne la cancellazione della società per mancanza di presupporti d'esistenza, consiglio di interpellare il giudice del registro.....
 
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