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Cambiale in pagamento

Riferimento: Cambiale in pagamento

Sentendo qualche collega la conclusione è piu meno questa:
riscossione con cambiale: emissione parcella all'atto di consegna della stessa in quanto titolo di credito che permette la possibilità di esser girato in pagamento ad altri soggetti, ergo è come aver la disponibilità della somma
 
Riferimento: Cambiale in pagamento

Sent. n. 7348 del 14 novembre 2002 (dep. il 13 maggio 2003)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Cristarella Orestano, Rel.
Benini
Iva - Cessione di beni - In genere - Preliminare di compravendita
immobiliare - Rilascio di cambiali - Obbligo di fatturazione - Sussistenza
- Limiti - Art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633annota documenti collegati: provvedimenti legislativi

Massima - Nell'ipotesi di cessione di immobili, l'obbligo, per il
venditore, di procedere a fatturazione al fini Iva (ed il conseguente
obbligo dell'acquirente di procedere ad autofatturazione ove il venditore
non provveda) sorge ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, al momento del passaggio di proprietà dei beni e,
qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del
prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma
solo limitatamente all'importo pagato. Ne consegue che, in caso di
contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali
a copertura del corrispettivo determina l'obbligo di fatturazione solo
nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la
parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente
promesso il pagamento, cioè per quella relativa alle cambiali non ancora
scadute, bensì "a scadere" .


La parte evidenziata è molto chiara.
 
Riferimento: Cambiale in pagamento

io penso che significhi proprio quello che dicevo all' altra risposta.

La sentenza ti dice che non devi fatturare la parte di promessa relativa alla vendita, pechè trattandosi di impegno a vendere un immobile i cui effetti traslativi di proprietà si concretizzano con l'atto pubblico quello sarà il momento imponibile. Dice pure, però, che per la parte coperta da obbligazioni assunte e definitive vi è obbligo di fatturazione al momento dell' accettazione dei titoli.
Così a me sembra di poter interpretare.

Ciao
 
Riferimento: Cambiale in pagamento

io penso che significhi proprio quello che dicevo all' altra risposta.

La sentenza ti dice che non devi fatturare la parte di promessa relativa alla vendita, pechè trattandosi di impegno a vendere un immobile i cui effetti traslativi di proprietà si concretizzano con l'atto pubblico quello sarà il momento imponibile. Dice pure, però, che per la parte coperta da obbligazioni assunte e definitive vi è obbligo di fatturazione al momento dell' accettazione dei titoli.
Così a me sembra di poter interpretare.

Molto prababilmente stai leggendo un'altra Sentenza.
 
Riferimento: Cambiale in pagamento

Sent. n. 7348 del 14 novembre 2002 (dep. il 13 maggio 2003)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Cristarella Orestano, Rel.
Benini
Iva - Cessione di beni - In genere - Preliminare di compravendita
immobiliare - Rilascio di cambiali - Obbligo di fatturazione - Sussistenza
- Limiti - Art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633annota documenti collegati: provvedimenti legislativi

Massima - Nell'ipotesi di cessione di immobili, l'obbligo, per il
venditore, di procedere a fatturazione al fini Iva (ed il conseguente
obbligo dell'acquirente di procedere ad autofatturazione ove il venditore
non provveda) sorge ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, al momento del passaggio di proprietà dei beni e,
qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del
prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma
solo limitatamente all'importo pagato. Ne consegue che, in caso di
contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali
a copertura del corrispettivo determina l'obbligo di fatturazione solo
nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la
parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente
promesso il pagamento, cioè per quella relativa alle cambiali non ancora
scadute, bensì "a scadere" .


La parte evidenziata è molto chiara.

Mi sembra di leggere la stessa massima che proponi tu, forse la interpreto diversamente.
Dice: "...e qualora venga versato in previsione degli effetti reali, un anticipo del prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all' importo pagato" Ed è giusto perche la transazione non è ultimata e si ultimerà solo con il rogito, quindi, "ne consegue che, in caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali a copertura di corrispettivo determina l'obbligo di fatturazione solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, ( es acconto se dato come acconto prezzo e non come caparra) non anche per la parte promessa in pagamento (giustamente perchè l'atto traslativo non è ancora avvenuto e non può essere soggetto a fatturazione l'ipotesi di vendita che potrebbe concretizzarsi) Nel caso delle prestazioni di servizi,però, mi permetto di insistere, la sentenza non mi pare calzante, perchè la prestazione è ultimata, quindi il diritto alla percezione della somma è scattato e, da ultimo, insisto la cambiale accettata in pagamento per prestazione ultimata e non in pagamento di una prestazione che esplicherà "effetti reali futuri", non rappresenta una promessa di pagamento, ma un pagamento immediato potendo essere girata a terzi.
Ciao
 
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