Sent. n. 7348 del 14 novembre 2002 (dep. il 13 maggio 2003)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Cristarella Orestano, Rel.
Benini
Iva - Cessione di beni - In genere - Preliminare di compravendita
immobiliare - Rilascio di cambiali - Obbligo di fatturazione - Sussistenza
- Limiti - Art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633annota documenti collegati: provvedimenti legislativi
Massima - Nell'ipotesi di cessione di immobili, l'obbligo, per il
venditore, di procedere a fatturazione al fini Iva (ed il conseguente
obbligo dell'acquirente di procedere ad autofatturazione ove il venditore
non provveda) sorge ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, al momento del passaggio di proprietà dei beni e,
qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del
prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma
solo limitatamente all'importo pagato. Ne consegue che, in caso di
contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali
a copertura del corrispettivo determina l'obbligo di fatturazione solo
nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la
parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente
promesso il pagamento, cioè per quella relativa alle cambiali non ancora
scadute, bensì "a scadere" .
La parte evidenziata è molto chiara.