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Bonus mobili e comunicazione ENEA (oltre 1 Aprile)

Ieri, 1 Aprile, era il termine ultimo per effettuare la comunicazione all'ENEA per i lavori del 2018.
Idem per l'acquisto di elettrodomestici. Peccato che in questo caso pochi avranno saputo di quest'obbligo.
Chi nel 2018 ha acquistato:
• forni • frigoriferi • lavastoviglie • piani cottura elettrici • lavasciuga • lavatrici • asciugatrici
e non ha effettuato la comunicazione all'ENEA entro il 1 Aprile 2019, può ancora usufruire del Bonus mobili?
Deve effettuare la remissione in bonis, con sanzione di 250€ ?
Grazie.
 

STUDIOCEL

Utente
Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’agevolazione in commento sono stabiliti dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
In particolare, l'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013. Come già precisato, inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.


Remissione in bonis a che pro?
 

LONEWOLF

Utente
scusa STUDIOCEL
avevo posto una domanda simile qualche giorno fa per una sostituzione di una caldaia con una a risparmio energetico e mi ponevo il dubbio se si dovesse regolarizzare l'omessa comunicazione con una sanzione di 250 euro
Quindi alla luce di questa risoluzione , se la trasmissione avviene oltre i fatidici 90 gg. dal 27/7/2018 nel mio caso e quindi dal 21.11.2018 come e' stato prorogato - non (ripeto NON) si dovra' pagare nessuna sanzione ?

questa risoluzione puo' anche prestarsi a dubbie interpretazioni
In assenza di sanzione la comunicazione va fatta lo stesso o questa risoluzione ti permette anche di non trasmetterla ?
Grazie
 
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