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Bonus eur 150 una tantum...

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Utente
Buongiorno, non so se questa sia la sez.giusta io mi riferisco a:

in merito al bonus eur 150 una tantum decreto aiuti ter vorrei sapere quali siano i redditi che concorrono a determinare il tetto massimo degli eur 20000 lordi oltre il quale non si ha il diritto,
poichè nell'anno 2021 ho percepito per i primi 6 mesi eur 15000 lavoro dipendente,come da CU datore lavoro, e per gli altri l'Assegno straordinario Inps Cat. CRED27
fondo solidarietà credito per eur 10000 ma tale assegno non dovrebbe essere considerato reddito tant'è che nel CU Inps non è indicato alcun reddito e nelle annotazioni:
(AI) - INFORMAZIONI RELATIVE AL REDDITO/I CERTIFICATO/I: TIPOLOGIA (PENSIONE), DATA INIZIO E DATA FINE PER CIASCUN
PERIODO DI LAVORO O PENSIONE (01/07/2021 - 31/12/2021), IMPORTO (0,00).
In sostanza ho diritto a ricevere tali eur 150?
resto in attesa e ringrazio anticipatamente
 

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Utente
a io non ho avuto tale reddito per tutto l'anno dato che all'1.7.21 mi hanno esodato per cui ho:
CU datore lavoro eur 15000
CU inps :l'Assegno straordinario Inps Cat. CRED27
fondo solidarietà credito per eur 10000 ma tale assegno non dovrebbe essere considerato reddito tant'è che nel CU Inps non è indicato alcun reddito e nelle annotazioni:
(AI) - INFORMAZIONI RELATIVE AL REDDITO/I CERTIFICATO/I: TIPOLOGIA (PENSIONE), DATA INIZIO E DATA FINE PER CIASCUN
PERIODO DI LAVORO O PENSIONE (01/07/2021 - 31/12/2021), IMPORTO (0,00).
 

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Utente
dall'esperto risponde del 3.7.23 risposta quesito 1212, parrebbe di si....ma l'INPS a tuttoggi non lo riconosce...che fare...??:
[1212]
Valore reddituale rilevante
ai fini del bonus da 150 euro

In merito al decreto Aiuti-ter (Dl 144/2022), re-
lativamente al bonus di 150 euro, quali redditi
sono compresi per il tetto annuo di 20.000 euro
lordi? L'assegno straordinario di accompagna-
mento alla pensione delle aziende del credito è
compreso? Nella Cu (certificazione unica) Inps
viene indicato come reddito zero e, infatti, non dà
la possibilità di fare il 730.
La circolare Inps 103/2022 precisa che, ai fini
della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4,
comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto
2022 stabilisce che dal computo del reddito per-
sonale assoggettabile a Irpef, al netto di tutti i
contributi previdenziali e assistenziali, sono
esclusi i trattamenti di fine rapporto (Tfr) comun-
que denominati, il reddito della casa di abitazione
e le competenze arretrate sottoposte a tassazio-
ne separata. Pertanto, il valore reddituale da con-
siderare ai fini del riconoscimento dell’indennità
una tantum di 150 euro è quello del reddito com-
plessivo nel periodo d’imposta 2021, come rileva-
to nel modello Redditi persone fisiche 2022, dato
dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro
RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi
previdenziali obbligatori e del reddito fondiario
dell’abitazione principale (rigo RN2). Si precisa,
inoltre, che, nell’ambito dei contributi previden-
ziali effettivamente versati, non devono essere
computate le somme riconosciute dall’Inps a tito-
lo di esonero contributivo.
Per quanto riguarda l’assegno straordinario di ac-
compagnamento alla pensione del settore credi-
to, si ritiene che esso non rientri nel reddito com-
plessivo ai fini del rispetto del tetto di 20.000 eu-
ro, in quanto va assoggettato a tassazione sepa-
rata al pari di un Tfr (articolo 17 del Tuir, Dpr
917/1986).
L’ultimo intervento sul tema è stato quello della
circolare Inps 127/2022, che ha dato indicazioni
per le istanze volte a ricevere il bonus di 150 euro
da parte di altre categorie di lavoratori, individua-
te dal Dl 144/2022 ai commi 11, 13 e 14 dell’arti-
colo 19. Questa norma ha, infatti, riconosciuto, a
domanda, l’indennità in parola a favore delle se-
guenti categorie:
- collaboratori coordinati e continuativi di cui al-
l’articolo 409 del Codice di procedura civile e dot-
torandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e in-
termittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo.
Questi lavoratori, potenziali destinatari dell’in-
dennità, dovevano presentare domanda all’Inps
esclusivamente in via telematica, utilizzando i
consueti canali messi a disposizione per i cittadini
e per gli istituti di patronato, sul portale web del-
l’istituto previdenziale entro il 31 gennaio 2023.
 

Allegati

STUDIOCEL

Utente
io leggo la circolare inps 127/2022 e mi pare che dica che facciano reddito...


2.2 Requisiti reddituali


Il menzionato comma 1 dell’articolo 19 prevede quale condizione per il riconoscimento dell’indennità l’avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro”.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Come indicato dal citato comma 1, il limite di reddito personale per l’anno 2021 è pari a 20.000 euro e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia.

Per l’individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l’erogazione in via provvisoria dell’indennità in esame, sono presi in considerazione i seguenti redditi ove disponibili:


  1. redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall’Istituto;
  2. redditi da flussi UniEmens;
  3. redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata;
  4. redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021 noti all’Istituto ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
  5. per gli assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l’importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 19: “L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili”.

La suddetta verifica sarà effettuata dall’Istituto mediante la fornitura delle informazioni reddituali che saranno rese disponibili da Agenzia delle Entrate relative al periodo d’imposta 2021, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità.
 

p060477

Utente
il problema è che per l'agenzia entrate NON fanno reddito
di fatti se hai solo tale reddito NON puoi avere rimborsi di alcun tipo, su spese mediche,mutui,bonus edilizi etcc...
e soprattutto NON puoi effettuare scelta 5,8,2 per mille...o meglio sulla tua area riservata nel tuo 730 on line te lo fa anche fare...ma..
poi doni l'8,5 e 2 per mille di -zero- .....
per cui credo che sia l'inps che interpreta in modo errato ....un poco come l'oste che ti dice che il suo vino è buono...
sarebbe bene che fosse il Governo o il Min.lavoro che ha emanato tale -dl aiuti ter- e bonus relativo che si pronunciassero...
ma...siccome riguarderebbe tutta la massa di esodati,credito,poste,telecomunicazioni,enel..etcc...si parla di centinaia di migliaia di soggetti...
e basta fare una semplice moltiplicazione della cifra in sé bassa, eur 150, ma per ad es , stando bassi per difetto, 100000 persone = 15 milioni di euro....
 

p060477

Utente
ma , ripeto ad abundantiam, la circolare è dell'Inps....
per cui riscrivo:
sarebbe bene che fosse il Governo o il Min.lavoro che ha emanato tale -dl aiuti ter- e bonus relativo che si pronunciassero...
ma...siccome riguarderebbe tutta la massa di esodati,credito,poste,telecomunicazioni,enel..etcc...si parla di centinaia di migliaia di soggetti...
e basta fare una semplice moltiplicazione della cifra in sé bassa, eur 150, ma per ad es , stando bassi per difetto, 100000 persone = 15 milioni di euro....
 

STUDIOCEL

Utente
Be se non ti piace la circolare perché è dell' Inps, la legge pubblicata in gazzetta c'è e basta leggerla....

reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro...

.... Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata...


... ciò che non espressamente escluso è compreso...
 
Ultima modifica:

p060477

Utente
se valesse il principio "ciò che non espressamente escluso è compreso " non ci sarebbero poi di volta in volta le circolari esplicative ...
come ad es. quella Inps da voi citata....
il fatto è che già sul precedente bonus , eur 200, che l'Inps doveva erogare in data 01.07.22, sempre per noi esodati , di cui le considerazioni sopra esposte riguardo al numero...,
lo ha fatto solo in data 27.03.23 dopo che aveva malinterpretato il decreto per ben 9 mesi...
ora sempre il solito semplice calcoletto sopraesposto:
200 eur x almeno 100000 soggetti x ben 9 mesi di ritardo quanto fanno in termini di semplice -interesse finanziario- in un momento in cui i tassi negativi erano già un ricordo...??
ed ulteriore piccola considerazione..:
se avessimo invece dovuto noi tale cifra all'inps e l'avessimo corrisposta con ben 9 mesi di ritardo...
...ce la saremmo cavata solo con il -capitale-...??
 
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