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Bonus affitti e compensazione in F24

Salve, il bonus affitti posso usarlo (ovviamente avendone i requisiti) per compensare qualsiasi debito? Anche per esempio un inps 2019 (non è arrivato ancora nessun avviso di addebito)?
Grazie
 

Rocco

Utente
La risposta è sì.
A mio avviso però in questo caso scatterebbe la sanzione per ritardata presentazione del mod. F24 a zero, ravvedibile, oltre alle sanzioni che verranno irrogate da INPS per il ritardato pagamento.
Attendi comunque conferme o smentite in merito da altri utenti.
Saluti.
 
Secondo me non dovrebbero irrogare sanzioni per F24 a zero perché di fatto non posso ravvedere Inps dato che (come dici tu) sarà l'ente a emettere avviso di addebito per sanzioni ed interessi. La sanzione x F24 a zero viene applicata normalmente quando alla scadenza corretra non presento F24 seppur a zero. Vado a ragionamento
 

Rocco

Utente
La sanzione relativa alla omessa/ritardata presentazione del mod. F24 a zero è autonoma rispetto a quella dell'omesso/ritardato versamento dei contributi INPS ed è ravvedibile. Pertanto il contribuente che presenta un F24 a zero in ritardo rispetto alla scadenza di legge è punibile con la sanzione prevista per tale violazione.
Saluti.
 

michelin

Utente
Salve ma per richiedere il bonus come occorre procedere? E' possibile usufruire del bonus senza cederlo e compensarlo direttamente? C'è una comunicazione da fare, se sì come? Grazie.
 

michelin

Utente
Mi rispondo da solo (ho trovato quest'articolo: https://www.ticonsiglio.com/bonus-affitti-covid/):

A CHI SPETTA
Il Bonus Affitto 2020 Covid può essere concesso alle seguenti categorie di destinatari:
  • imprese, comprese le imprese agricole;
  • lavoratori autonomi;
  • strutture turistico alberghiere (hotel, alberghi, agriturismi ecc.);
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli a carattere religioso (esclusivamente per il canone sostenuto per i locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali).
MESI DI APPLICAZIONE
I canoni di affitto su cui è possibile ottenere il credito di imposta 2020 previsto dal Decreto Rilancio sono quelli effettivamente versati nei mesi di:
  • Marzo, Aprile e Maggio 2020, per tutte le tipologie di imprese;
  • Aprile, Maggio e Giugno 2020, per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.

REQUISITI
Affinché i soggetti interessati possano accedere all’agevolazione fiscale, è necessario che siano in possesso di 2 specifici requisiti:

  • aver registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in ciascuno dei mesi indicati, di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;
  • aver conseguito ricavi e compensi per un ammontare inferiore a 5 milioni di euro per l’anno 2019.
Il requisito della diminuzione di fatturato, invece, non è richiesto:
  • alle imprese alberghiere e del turismo;
  • alle attività commerciali avviate a partire dal 1° gennaio 2019;
  • ai soggetti che si trovano in uno dei Comuni interessati da evento calamitoso antecedente alla dichiarazione dello stato di emergenza Covid19.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS
L’importo dello sgravio fiscale derivante dal Bonus Affitti coronavirus viene determinato attraverso l’applicazione di percentuali differenti:
  • 60% per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% per canoni di contratti di affitto d’azienda;
  • 20% per locazioni di imprese di commercio al dettaglio, anche se con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • 10% per contratti di affitto d’azienda per attività di commercio al dettaglio, anche con fatturato 2019 superiore a 5 milioni di euro.
Si specifica, in aggiunta, che ai sensi del comma 5 dell’articolo 28 del DL Rilancio, il credito d’imposta è commisurato a quanto versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

DIVIETO DI CUMULO
È importante sottolineare che il Decreto Rilancio, nell’introdurre la presente misura, ne ha previsto la non cumulabilità con il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” disciplinato dall’art. 65 del Decreto Cura Italia in ordine alle locazioni dei locali C1 versate nel mese di marzo. La precisazione è stata introdotta al fine di evitare la sovrapposizione, in capo agli stessi soggetti e per le medesime spese, degli sgravi applicabili agli affitti non abitativi.

COME SI UTILIZZA IL BONUS AFFITTI
Il credito d’imposta 2020 derivante dal Bonus per le locazioni delle imprese può essere utilizzato in diverse modalità, stabilite dagli articoli 28 (c.6) e 122 (c.2, lettera b) del DL e precisate dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il Bonus affitti covid può essere usato:
  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • mediante cessione a terzi (locatore o istituti di credito e finanziari).
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
L’impresa, o il professionista autonomo, in possesso dei requisiti per accedere al Bonus Affitti 2020 potrà decidere di utilizzare lo sgravio in compensazione soltanto dopo l’avvenuto pagamento dei canoni d’affitto. In tal caso dovrà procedere nel seguente modo:

  • presentare il relativo modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzare il codice tributo 6920, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda”.
In riferimento, invece, al credito d’imposta per l’affitto di marzo 2020 dei locali C1, e quindi riguardante le locazioni di botteghe e negozi rientranti nell’art. 65 del Decreto Cura Italia, la procedura di richiesta in compensazione prevede:
  • presentazione del modello F24 in via telematica all’Agenzia dell’Entrate;
  • utilizzo del codice tributo 6914 (“Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi”).
UTILIZZO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Come precisato dalla Circolare 14/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta derivante dal Bonus Affitti covid potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi, al fine di ottenere una riduzione dell’ammontare totale delle imposte sul reddito. In questo caso, il bonus andrà utilizzato nella Dichiarazione Redditi 2021 (riferita quindi al periodo d’imposta 2020) e potrà riguardare canoni di affitto che risultino effettivamente pagati nell’anno 2020.

CESSIONE DEL BONUS
In alternativa all’utilizzo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi, il Bonus Affitti 2020 potrà essere usato anche mediante cessione dello stesso. In questo caso il beneficiario del credito d’imposta potrà scegliere di cederlo al locatore o concedente dell’immobile, oppure a soggetti terzi, tra cui anche banche ed altri istituti finanziari.

La cessione, come indicato dal Decreto Rilancio, art. 122, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

MODALITÀ OPERATIVE DELLA CESSIONE
Con il provvedimento del 1 luglio 2020 (Pdf 811 Kb), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative con cui procedere alla cessione del credito. Il documento prevede che sarà possibile comunicare l’avvenuta cessione del credito derivante dalle locazioni ad uso non abitativo a partire dal 13 luglio 2020. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, in proposito, ha predisposto anche il modello (Pdf, 44 Kb) per la comunicazione di cessione del credito, da compilare a cura del cedente, e da inviare tramite procedura web. All’interno del modulo vanno indicati diversi dati, pena inammissibilità della richiesta, tra cui:

  • codici fiscali di cedente e cessionario;
  • tipologia del credito d’imposta ceduto;
  • ammontare di credito maturato e quota ceduta (indicando importo ceduto a ciascun cessionario);
  • estremi di registrazione del contratto;
  • data di cessione del credito.
Per ulteriori dettagli sulla compilazione del modello, è possibile consultare le specifiche istruzioni (Pdf, 32 Kb) fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Le attuali indicazioni sono valide soltanto per soggetti che intendano effettuare direttamente la comunicazione di cessione, mentre sarà un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate a definire, invece, le modalità per fare l’operazione avvalendosi di un intermediario. Inoltre, tali indicazioni sono applicabili alla cessione sia del crediti derivanti dal Bonus Affitti Covid previsto dal Decreto Rilancio, che di quelli riferibili agli affitti di botteghe e negozi (C1) e introdotti dal Decreto Cura Italia.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO RICEVUTO IN CESSIONE
Effettuata la comunicazione di avvenuta cessione del credito, spetterà ai soggetti che lo ricevono (compresi eventuali istituti bancari o intermediari finanziari) comunicarne l’accettazione. Coloro che otterranno il beneficio fiscale potranno, a loro volta, utilizzarlo:

  • in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241) tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione e previa accettazione;
  • cedendolo ad altri soggetti, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione. Il successivo cessionario potrà utilizzare il credito seguendo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, sempre dopo comunicazione di accettazione della cessione.
Si sottolinea che la quota dei crediti non utilizzata al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la comunicazione, non potrà più essere rimborsata o ceduta. In proposito, in relazione al corretto utilizzo dell’agevolazione fiscale, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate procede a controlli sia in capo al beneficiario ricevente credito, che al cessionario dello stesso.
 

Allegati

Mi rispondo da solo (ho trovato quest'articolo: https://www.ticonsiglio.com/bonus-affitti-covid/):

A CHI SPETTA
Il Bonus Affitto 2020 Covid può essere concesso alle seguenti categorie di destinatari:
  • imprese, comprese le imprese agricole;
  • lavoratori autonomi;
  • strutture turistico alberghiere (hotel, alberghi, agriturismi ecc.);
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli a carattere religioso (esclusivamente per il canone sostenuto per i locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali).
MESI DI APPLICAZIONE
I canoni di affitto su cui è possibile ottenere il credito di imposta 2020 previsto dal Decreto Rilancio sono quelli effettivamente versati nei mesi di:
  • Marzo, Aprile e Maggio 2020, per tutte le tipologie di imprese;
  • Aprile, Maggio e Giugno 2020, per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.

REQUISITI
Affinché i soggetti interessati possano accedere all’agevolazione fiscale, è necessario che siano in possesso di 2 specifici requisiti:

  • aver registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in ciascuno dei mesi indicati, di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;
  • aver conseguito ricavi e compensi per un ammontare inferiore a 5 milioni di euro per l’anno 2019.
Il requisito della diminuzione di fatturato, invece, non è richiesto:
  • alle imprese alberghiere e del turismo;
  • alle attività commerciali avviate a partire dal 1° gennaio 2019;
  • ai soggetti che si trovano in uno dei Comuni interessati da evento calamitoso antecedente alla dichiarazione dello stato di emergenza Covid19.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS
L’importo dello sgravio fiscale derivante dal Bonus Affitti coronavirus viene determinato attraverso l’applicazione di percentuali differenti:
  • 60% per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% per canoni di contratti di affitto d’azienda;
  • 20% per locazioni di imprese di commercio al dettaglio, anche se con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • 10% per contratti di affitto d’azienda per attività di commercio al dettaglio, anche con fatturato 2019 superiore a 5 milioni di euro.
Si specifica, in aggiunta, che ai sensi del comma 5 dell’articolo 28 del DL Rilancio, il credito d’imposta è commisurato a quanto versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

DIVIETO DI CUMULO
È importante sottolineare che il Decreto Rilancio, nell’introdurre la presente misura, ne ha previsto la non cumulabilità con il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” disciplinato dall’art. 65 del Decreto Cura Italia in ordine alle locazioni dei locali C1 versate nel mese di marzo. La precisazione è stata introdotta al fine di evitare la sovrapposizione, in capo agli stessi soggetti e per le medesime spese, degli sgravi applicabili agli affitti non abitativi.

COME SI UTILIZZA IL BONUS AFFITTI
Il credito d’imposta 2020 derivante dal Bonus per le locazioni delle imprese può essere utilizzato in diverse modalità, stabilite dagli articoli 28 (c.6) e 122 (c.2, lettera b) del DL e precisate dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il Bonus affitti covid può essere usato:
  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • mediante cessione a terzi (locatore o istituti di credito e finanziari).
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
L’impresa, o il professionista autonomo, in possesso dei requisiti per accedere al Bonus Affitti 2020 potrà decidere di utilizzare lo sgravio in compensazione soltanto dopo l’avvenuto pagamento dei canoni d’affitto. In tal caso dovrà procedere nel seguente modo:

  • presentare il relativo modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzare il codice tributo 6920, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda”.
In riferimento, invece, al credito d’imposta per l’affitto di marzo 2020 dei locali C1, e quindi riguardante le locazioni di botteghe e negozi rientranti nell’art. 65 del Decreto Cura Italia, la procedura di richiesta in compensazione prevede:
  • presentazione del modello F24 in via telematica all’Agenzia dell’Entrate;
  • utilizzo del codice tributo 6914 (“Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi”).
UTILIZZO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Come precisato dalla Circolare 14/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta derivante dal Bonus Affitti covid potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi, al fine di ottenere una riduzione dell’ammontare totale delle imposte sul reddito. In questo caso, il bonus andrà utilizzato nella Dichiarazione Redditi 2021 (riferita quindi al periodo d’imposta 2020) e potrà riguardare canoni di affitto che risultino effettivamente pagati nell’anno 2020.

CESSIONE DEL BONUS
In alternativa all’utilizzo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi, il Bonus Affitti 2020 potrà essere usato anche mediante cessione dello stesso. In questo caso il beneficiario del credito d’imposta potrà scegliere di cederlo al locatore o concedente dell’immobile, oppure a soggetti terzi, tra cui anche banche ed altri istituti finanziari.

La cessione, come indicato dal Decreto Rilancio, art. 122, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

MODALITÀ OPERATIVE DELLA CESSIONE
Con il provvedimento del 1 luglio 2020 (Pdf 811 Kb), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative con cui procedere alla cessione del credito. Il documento prevede che sarà possibile comunicare l’avvenuta cessione del credito derivante dalle locazioni ad uso non abitativo a partire dal 13 luglio 2020. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, in proposito, ha predisposto anche il modello (Pdf, 44 Kb) per la comunicazione di cessione del credito, da compilare a cura del cedente, e da inviare tramite procedura web. All’interno del modulo vanno indicati diversi dati, pena inammissibilità della richiesta, tra cui:

  • codici fiscali di cedente e cessionario;
  • tipologia del credito d’imposta ceduto;
  • ammontare di credito maturato e quota ceduta (indicando importo ceduto a ciascun cessionario);
  • estremi di registrazione del contratto;
  • data di cessione del credito.
Per ulteriori dettagli sulla compilazione del modello, è possibile consultare le specifiche istruzioni (Pdf, 32 Kb) fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Le attuali indicazioni sono valide soltanto per soggetti che intendano effettuare direttamente la comunicazione di cessione, mentre sarà un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate a definire, invece, le modalità per fare l’operazione avvalendosi di un intermediario. Inoltre, tali indicazioni sono applicabili alla cessione sia del crediti derivanti dal Bonus Affitti Covid previsto dal Decreto Rilancio, che di quelli riferibili agli affitti di botteghe e negozi (C1) e introdotti dal Decreto Cura Italia.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO RICEVUTO IN CESSIONE
Effettuata la comunicazione di avvenuta cessione del credito, spetterà ai soggetti che lo ricevono (compresi eventuali istituti bancari o intermediari finanziari) comunicarne l’accettazione. Coloro che otterranno il beneficio fiscale potranno, a loro volta, utilizzarlo:

  • in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241) tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione e previa accettazione;
  • cedendolo ad altri soggetti, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione. Il successivo cessionario potrà utilizzare il credito seguendo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, sempre dopo comunicazione di accettazione della cessione.
Si sottolinea che la quota dei crediti non utilizzata al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la comunicazione, non potrà più essere rimborsata o ceduta. In proposito, in relazione al corretto utilizzo dell’agevolazione fiscale, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate procede a controlli sia in capo al beneficiario ricevente credito, che al cessionario dello stesso.
.......... ma sei sicuro di questa fonte ?mi sembra molto strano non trovato alcun riscontro inerente al credito di imposta che non necessita del
Calo di fatturato per il settore alberghiero .
Se hai una fonte certa per favore puoi allegarla
GraZie
 
Buongiorno,
Mi chiamo sono un commerciante di Bologna.
Volevo comprendere la logica del Credito di imposta per dei locali C1, e quindi riguardante le locazioni di botteghe e negozi rientranti nell’art. 65 del Decreto Cura Italia.
Posso richiederlo tramite F24 codice 6914 prima di aver fatto la dichiarazione dei redditi del 2019, in quanto prorogata al 31 Dicembre come da ultimo DCPM "ristoro" ?
Grazie
Cordiali Saluti
Gianluca Fazioli
 

sde

Utente
Buongiorno, mi accodo a questa discussione per chiedere chiarimenti sul canone "effetivamente" pagato. Mi spiego: l'attività di cui percepisco l'affitto si trovava già da prima indietro con i canoni da versare ed è una delle più colpite dal lockdown. Quindi ho acconsentito al pagamento dei mesi oggetto del bonus primaverile prima degli altri (che ancora non mi sono stati pagati, in realtà del 2020 mi sono stati pagati solo quei mesi). Premesso che abbiamo fatto bonifici e relative ricevute dei mesi in questione, vorrei chiedere se basta questo oppure potrebbe esserci qualche anomalia contabile. Come si fa a dimostrare l'effettivo pagamento? E' un problema se mi sono stati pagati i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e non gennaio e febbraio? Negli anni precedenti al momento della dichiarazione dei redditi ho riportato l'affitto pagato per intero anche se non lo era perché così è richiesto dalla normativa e così farò anche per il 2020.
Potete darmi qualche riferimento?
Ringrazio per le risposte.
 
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