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black list agenzia viaggi

laura13

Utente
ciao.
ho un quesito sulla black list.
un mio cliente, agenzia viaggi, ha ricevuto i primi di febbraio 2011 da un tour operator una fattura datata agosto 2010, e l'operatore è svizzero.
ora so che devo inviare all'agenzia delle entrate la black list, ma chiedevo se per le agenzie viaggi c'è una normativa differente, e se no, che sanzioni ci sono ad inviarla ora.
grazie ciao
 

mary3089

Utente
Riferimento: black list agenzia viaggi

in merito al suo quesito le do come riferimento la circolare n.53 del 21.10.2010 dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto questa parte:
[...Al riguardo, si precisa che, in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti,
le liste in essi contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico. In altri termini, affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, è sufficiente che l’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore.
Pertanto, ad esempio, è tenuto all’obbligo di comunicazione il soggetto
passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico persona fisica stabilito in un Paese non incluso nell’elenco di cui al D.M. 4 maggio 1999, ma previsto in quello del D.M. 21 novembre 2001
....]
 

rob62

Utente
Riferimento: black list agenzia viaggi

in effetti, oltre alla compilazione della black list come ha segnalato Mary, dipende da quando la contabilizzi; se la contabilizzi in febbraio, perché considerata come fattura da ricevere del 2010, io la farei passare tranquillamente con la prima dichiarazione del 2011; se invece la inserisci comunque al 31/12 per semplicità (visto che è inifluente per l'IVA) ed hai fatto la black list per il IV trimestre, puoi ancora fare un'integrativa "gratuita"; se non hai fatto la black list perché questa è l'unica fattura e la lasci nel 2010, allora devi procedere al ravvedimento operoso come da circolare.
Oltre tale termine, si applica la sanzione - prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 471/1997 - da 258 a 2.065 euro, elevata al doppio. Se ricorrono i presupposti, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso, inviando per la prima volta il modello ovvero sanando, tramite l'invio di una comunicazione corretta, quella trasmessa con dati incompleti o inesatti. In entrambi i casi, non deve essere barrata la casella "Comunicazione integrativa". Per il perfezionamento del ravvedimento occorre anche versare, entro un anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione ridotta a un ottavo del minimo.

Ciao
Roberto
 
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