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beni inferiori al milione

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è sempre stato così..
in contabilità ordinaria i beni devono essere iscritti nei conti giusti..
se un bene è una attrezzatura, nn importa di che valore sia, va sempre iscritto tra le attrezzature..
Poi si ammortizza con l'iscrizione dell'ammortamento e del fondo ..
anche per una rappresentazione veritiera e corretta..

L’integrale deduzione nell’esercizio per i beni strumentali di valore non superiore a
516,46 euro non trova giustificazione quando non sia supportata da valide motivazioni di carattere civilistico.
Con riferimento a comportamenti adottati negli esercizi precedenti, occorre verificare la necessità di procedere all’eventuale disinquinamento del bilancio. Infatti, nell’ipotesi in cui si siano imputati a conto economico maggiori ammortamenti con motivazioni di carattere esclusivamente fiscale, privi di valide ragioni economiche, occorre procedere alle apposite rettifiche.
 
Ha ragione MAX :

Civilisticamente
il bene inf.ai 516 euro è considerato ammortizzabile, e produrrà i suoi effetti nel corso di piu' esercizi.
E' iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce immobilizzazioni materiali ed ammortizzato sistematicamente in base alla residua possibilità di utlizzazione.
Nel caso in cui tali beni esauriscono la loro utilità in un esercizio sono iscritti alla voce B6 c.economico e spesati interamente nell'esercizio.

Fiscalmente

lart'.-67 comma 6 prevede la possibilità di dedurre l'intero costo sostenuto per i beni di costo unitario fino a 516,46.

VEDERE RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO.
 
Re: bilanci pregressi

come in occasione della "pulizia contabile" permessa dai condoni fiscali bisogna avere un minimo di cautela prima di consigliare o andare a rettificare contabilmente ammortamenti anni precedenti effettuati in ossequio alla normativa civilistica e fiscale vigente a quel tempo.
In pratica è come ammettere che quei bilanci sono parzialmente fasulli e questo può inguaiare la vita al povero amministratore che ha redatto e firmato quel bilancio.
Andrebbe invece rivista la normativa sui bilanci abbreviati in quanto permette di presentare bilanci e note integrative praticamente illegibili.
 
Re: bilanci pregressi

normativa civilistica: la normativa civilistica nn avrebbe mai permesso l'adozione di ammortamenti anticipati o quant'altro se nn in ragione dell'effettivo e giustificato bisogno civilistico..
Se parliamo di piccolissime aziende (individuali o soc. di persone) il problema è relativo perchè i bilanci di questi nn sono pubblici, nn vanno a registro imprese..
se parliamo di società di capitali, gli ammortamenti civilistici si son da sempre dovuti fare secondo il piano di ammortamento predisposto dagli amministratori (che nulla ha a che vedere con le norme fiscali ma che tante volte è stato fatto coincidere con le norme fiscali)..

Ora aver operato in passato solo sulla base di norme fiscali per risparmiare sulle tasse (ammortamenti anticipati nn giustificati da effettivo bisogno "civilistico" o ammortamenti di beni <516,46 al 100% per esempio) è da sempre un bilancio nn giusto ai fini civilistici..
però scusa, se prendo un trapano di 50 € e lo ammortizzo al 100% (con iscrizione del bene in stato patrimoniale/fondo/quota amm.to) perchè strausato, nn credo di contravvenire ad alcuna norma civile e nn credo di dover disinquinare alcun bilancio.
Dette rettifiche da disinquinamento son dovute solo nel caso utilizzo norme fiscali in bilancio nn giustificate da effettivo bisogno diciamo "civile", ma solo per aver benefici in termini di tassazione.
Di tutto questo cmq, dovrà esser data motivazione in nota integrativa.
 
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