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Bene strumentale e redditometro

Sono un nuovo utente e questo è il mio primo messaggio. Non sapevo in quale sezione postarlo e l'ho messo quì. Colgo l'occasione per salutarvi tutti.
Sono un libero professionista. Possiedo già una prima casa con relativo mutuo.
Vorrei acquistare un immobile da adibire esclusivamente a mio ufficio.
Mi è stato detto che l'acquisto di un bene strumentale non rientra tra quelli soggetti a redditometro. Mi confernate questa cosa anche alla luce della recente manovra correttiva?
Attualmente l'immobile è un A2 ma dal punto di vista urbanistico (mi sono informato) non ci sono problemi a trasformarlo in A10. Il cambio deve farlo il proprietario prima dell'atto o posso farlo io dopo l'atto? Che tipo di imposte devo andare a pagare al momento dell'atto quelle dell' A2 o quelle dell'A10? Come mi conviene comportarmi? Un grazie anticipato a chi avrà la gentilezza di rispondermi.
 
Riferimento: Bene strumentale e redditometro

Io presterei attenzione non tanto al possesso dei beni quanto alla spesa sostenuta per acquistarli e mantenerli, tenendo presente che la nuova normativa su tale tipologia di accertamento prevede il principio che ad ogni euro speso nell'anno di imposta deve corrispondere un euro di reddito conseguito.
Ciao.
 
Riferimento: Bene strumentale e redditometro

grazie Rocco per la risposta. la mia domanda era appunto se la spesa sostenuta per un bene strumentale alla mia professione che tra l'altro andrà già ad incidere sugli studi di settore possa essere equiparata dal redditometro alla spesa sostenuta per acquistare una barca o un'auto di lusso.
 
Riferimento: Bene strumentale e redditometro

grazie Rocco per la risposta. la mia domanda era appunto se la spesa sostenuta per un bene strumentale alla mia professione che tra l'altro andrà già ad incidere sugli studi di settore possa essere equiparata dal redditometro alla spesa sostenuta per acquistare una barca o un'auto di lusso.

Sono due tipologie di accertamento diverse: l'ufficio può ricorrere all'accertamento sintetico/redditometrico nel momento in cui il reddito complessivo dichiarato si discosta di almeno il 20% rispetto all'accertato mentre può ricorrere all'accertamento da studi di settore nel caso in cui il contribuente non si sia adeguato al suo risultato e dunque in tal caso è chiaro che il perimetro di utilizzo rimane la sfera imprenditoriale del contribuente. Pertanto il bene immobile va ad incidere sia su una tipologia di accertamento che sull'altra, ovviamente con risvolti differenti.
Ricordo che qualche tempo fa, prima che il D.L. 78/2010 modificasse l'art. 38 del DPR 600/73, si discuteva se addirittura l'accertamento da studi di settore potesse essere rafforzato nella motivazione ricorrendo all'accertamento sintetico/redditometrico: dopo il D.L. 78/2010 la risposta è negativa, considerando che il nuovo redditometro dovrebbe rientrare anch'esso tra le presunzioni semplici, tanto è vero che la norma prevede che il contribuente è obbligato prima a fornire dati e notizie e successivamente ad instaurare il contraddittorio.
Ciao.
 
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