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azione di regresso

S

Silvio

Ospite
E' possibile che un fidejussore - fallito - eserciti azione di regresso nei confronti del debitore principale quando quest'ultimo abbia estinto - con transazione - il proprio debito nei confronti del creditore?
Le premesse sono queste:
1. Il fidejussore era unico socio del debitore principale;
2. Il fidejussore ha ricevuto l'intera somma derivante dal negozio giuridico posto in essere dal debitore;
3. Il creditore principale ha esperito insinuazione al passivo nel fallimento del fidejussore per l'intera somma;
4. La transazione intercorsa tra creditore e debitore prevede una dilazione di pagamento, tutt'ora in corso, non ponendosi o accettandosi condizione alcuna in ordine a diritti sul fidejussore a favore del creditore;
5. E' intervenuto atto di cessione quote con cui una terza società ha acquisito le intere quote del capitale sociale del debitore dal fiodejussore fallito;
6. Nell'atto di cessione quote non si fa cenno alcuno a tale vicenda, ponendosi quale unica condizione risolutiva, avveratasi, la mancata insinuazione del debitore nello stato passivo del fidejussore.
Grazie dell'attenzione

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