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Avviso ricevimento raccomandata

Il caso è semplice, non riguarda il rapporto tra le due parti della comunicazione ma riguarda l'opponibilità a terzi.
Il mittente può provare l'invio con la ricevuta di ritorno, ma se deve opporre a terzi il destinatario lui non potrà opporre nulla, al massimo come di ci se ha conservato la busta può mostrare la busta e contenuto, ma questi possono come spesso accade essere contestati, nello specifico viene contestato il fatto che il contenuto mostrato sia quello effettivo della busta mostrata.
Facendo una breve ricerca, non sono sicuro se la cosa si risolva in questi termini, ma mi pare di capire che si risova la questione secondo l'art 1335 c.c. "Presunzione di conoscenza" che dice che la comunicazione fatta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questo non prova di non poterne avere avuto conoscenza per cause non dovute a sua colpa.
Quindi l'articolo mi sembra di capire che dica chiaramente che il destinatario possa contestare di avere ricevuto la comunicazione a lui diretta, ma sembra escludere che terzi possano contestare il fatto che la comunicazione non sia arrivata al dstinatario in quanto non sono parte della comunicazione e la stessa non era a loro diretta, mi sembra di capire che la questione sia in questi termini ma non ne ho la certezza.
 
Esempio pratico, due parti concludono un contratto tramite scrittura privata, e una parte (mittente) invia all'altra (destinatario) copia del contratto.
Avviene una contestazione da parte di un terzo, ad esempio amministrazione finanziaria che chiede imposta di registro.
Chiaro che se il mittente è disponibile questo può fornire la ricevuta di consegna e dimostrare che ad esempio i termini per la richiesta sono decaduti.
Se infece il mittente non c'è, perchè che so, non è più in italia, è passato a miglior, vita, o altro, il destinatario che fa?
Oppure ci possono essere altri casi in cui è interessato solo il destinatario che ha bisogno di procurarsi il duplicato per opporre la comunicazione ricevuta a terzi.
 
Esempio che non calza...Un contratto si firma in due, e la data che può interessare all'amministrazione finanziaria è quella di stipula cioè quella della firma...
 
Certo che i contratti si firmano in due, una parte può tenere l'originale e mandare una copia all'altra, sono cose di tutti i giorni.
Da ciò che ricordo la data apposta sul documento non è rilevante verso terzi, (art 2704 c.c.), fa fede solo tra le due parti che hanno sottoscritto ma verso terzi non vale, di qui il problema che presentavo prima.
 
Normalmente i contratti si firmano in due originali, se poi per te è normale che si firmi solo un originale....va be ma questo non può essere un alibi per dire io ho ricevuto copia in altra data...

Il 2704 cosa centra con la data di ricezione della raccomandata...
 
Già da anni con l'utilizzo sempre più massivo della tecnologia, anche i contratti si fanno sempre più spesso tramite invio con posta elettronica in allegato, forse anni fa c'erano sempre 2 originali ma ora spesso c'è un originale e la copia, o nemmeno, magari c'è una copia con una firma originale che poi viene scansionata e inviata all'altra parte che appone la sua firma, ci sono diverse varianti e tutte valide in quanto il consenso c'è quindi il contratto di fatto si conclude.
Ma questo è un altro discorso.
L'art 2704 dice semplicemente che la data non è opponibile a terzi se non è certa e se, nel caso della raccomandata che dicevo, terzi contestano il ricevimento di una determinata raccomandata a l ricevente, il ricevente stesso al contrario del mittente non ha a sua disposizione l'avviso di ricevimento che attesta la data certa in quanto emesso dalle poste che hanno fede privilegiata.
 
L'art 2704 dice semplicemente che la data non è opponibile a terzi se non è certa e se, nel caso della raccomandata che dicevo, terzi contestano il ricevimento di una determinata raccomandata a l ricevente, il ricevente stesso al contrario del mittente non ha a sua disposizione l'avviso di ricevimento che attesta la data certa in quanto emesso dalle poste che hanno fede privilegiata
:eek: ma cosa stai dicendo? la data di ricevimento di una raccomandata non ha niente a che vedere con la "data della scrittura privata nei confronti dei terzi" art. 2704 cc...
puoi usare le poste come data certa facendo apporre il timbro datario delle poste sul documento o lo spedisci senza busta in modo che il timbro datario rimanga sul documento (hai presente tipo i ricorsi da inviare senza busta?)...

Già da anni con l'utilizzo sempre più massivo della tecnologia, anche i contratti si fanno sempre più spesso tramite invio con posta elettronica in allegato, forse anni fa c'erano sempre 2 originali ma ora spesso c'è un originale e la copia, o nemmeno, magari c'è una copia con una firma originale che poi viene scansionata e inviata all'altra parte che appone la sua firma, ci sono diverse varianti e tutte valide in quanto il consenso c'è quindi il contratto di fatto si conclude.
Ma questo è un altro discorso.
:) e dunque spiegami quali sarebbero questi contratti per i quali l'amministrazione finanziaria ti chiederebbe l'imposta di registro e tu vorresti dimostrare che, anche se l'hai firmato in una tal data, la copia l'hai solo ricevuta solo il.....

dai chiudiamola qui ;)
 
A mio avviso la questione non sta in questi termini, prima cosa credo che le poste non appongano più timbri da tempo, invece appongono la marca da bollo adesiva.
La data di ricevimento di una raccomadata ha a che fare eccome con la data della scrittura se la scrittura era dentro alla raccomadata!
Ancor di più se la scrittura/contratto è stata inviata tramite raccomandata in plico senza busta.
Aggiungo che la questione ha rilevanza anche se la scrittura non è nella busta della raccomandata ma da tale comunicazione si possa desumere in maniera certa l'esistenza della scrittura (art 2704 cc fatti equipollenti)
Il tipo di contratto non ha rilevanza al fine di formulare risposta al quesito, direi di chiuderla perchè, probabilmente mi sarò spiegato male io, anche se non penso, ma se non si è trovato risposta finora dubito che la si troverà.
Grazie comunque per la partecipazione al quesito.
Buona giornata.
 
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