Il caso è semplice, non riguarda il rapporto tra le due parti della comunicazione ma riguarda l'opponibilità a terzi.
Il mittente può provare l'invio con la ricevuta di ritorno, ma se deve opporre a terzi il destinatario lui non potrà opporre nulla, al massimo come di ci se ha conservato la busta può mostrare la busta e contenuto, ma questi possono come spesso accade essere contestati, nello specifico viene contestato il fatto che il contenuto mostrato sia quello effettivo della busta mostrata.
Facendo una breve ricerca, non sono sicuro se la cosa si risolva in questi termini, ma mi pare di capire che si risova la questione secondo l'art 1335 c.c. "Presunzione di conoscenza" che dice che la comunicazione fatta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questo non prova di non poterne avere avuto conoscenza per cause non dovute a sua colpa.
Quindi l'articolo mi sembra di capire che dica chiaramente che il destinatario possa contestare di avere ricevuto la comunicazione a lui diretta, ma sembra escludere che terzi possano contestare il fatto che la comunicazione non sia arrivata al dstinatario in quanto non sono parte della comunicazione e la stessa non era a loro diretta, mi sembra di capire che la questione sia in questi termini ma non ne ho la certezza.
Il mittente può provare l'invio con la ricevuta di ritorno, ma se deve opporre a terzi il destinatario lui non potrà opporre nulla, al massimo come di ci se ha conservato la busta può mostrare la busta e contenuto, ma questi possono come spesso accade essere contestati, nello specifico viene contestato il fatto che il contenuto mostrato sia quello effettivo della busta mostrata.
Facendo una breve ricerca, non sono sicuro se la cosa si risolva in questi termini, ma mi pare di capire che si risova la questione secondo l'art 1335 c.c. "Presunzione di conoscenza" che dice che la comunicazione fatta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questo non prova di non poterne avere avuto conoscenza per cause non dovute a sua colpa.
Quindi l'articolo mi sembra di capire che dica chiaramente che il destinatario possa contestare di avere ricevuto la comunicazione a lui diretta, ma sembra escludere che terzi possano contestare il fatto che la comunicazione non sia arrivata al dstinatario in quanto non sono parte della comunicazione e la stessa non era a loro diretta, mi sembra di capire che la questione sia in questi termini ma non ne ho la certezza.