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Ai sensi dell'art. 57, DPR 131/1986 sono obbligati in solido al pagamento le parti contraenti, e i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto.
Questo nei confronti dello Stato.. Ma tra le parti a chi spetta de facto il versamento dell'imposta!? Al compratore, al venditore o ad entrambi per la metà?
La mia opinione è che spetta al compratore ma volevo averne conferma ed eventualmente supporto leglislativo..