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autofatturare l'ambulatorio?

M

medici

Ospite
Sono un medico, ho adibito parte del mio appartamento ad ambulatorio (bagno e due stanze). Ora vado in pensione, il mio commercialista dice che devo autofatturarmi assoggettando ad aliquota ordinaria il valore dei muri (50% dell'immobile).
Io l'ho comprato da privato, non ho effettuato la detrazione e l'ho assoggettato ad imposta di registro.
Secondo me posso fatturarmelo esente art. 10 p.to 27 quinques. Voi che ne dite?
 
CAMBIA COMMERCIALISTA.
NON DEVI FARE NULLA DI TUTTO CIò!!!!

NON C'E' NE' AUTOCONSUMO NE' ALTRO.
 
Condivido in parte quanto afferma Dario, al quale dico che, la nostra professione è molto complessa e talvolta esprimere un parere non corretto capita a tutti e sopratutto non credo esistano i tuttologi, coloro che sanno tutto di tutto e in modo inequivocabile, se così fosse non sorgerebbere dubbi lacune perplessità e difficoltà, ovviamente, la conseguenza di questo spesso dipende dalla scarsa chiarezza del legislatore il quale lascia troppo spazio "all'interpretazione" soggettiva degli addetti ai lavori. Premesso questo, comprendo che l'immobile è stato acquistato come abitazione e successivamente adibito in parte ad uso professionale per cui l'immobile è stato ad uso promiscuo e quindi ben fatto a non detrarre costi relativi; per altro ritengo che alla base se l'immobile è accatastato come abitazione quindi non è categoria A/10 uso uffici e capisco dal quesito che la suddivisione è stata arbitraria senza alcuna variante proposta al comune. Sarebbe però utile comprendere il motivo in base al quale il collega ritiene opportuno, anche se non concordo, l'autofatturazione dell'immobile che personalmente nella mia quasi ventennale esperienza non ho mai visto, però si dice......c'è sempre da imparare!!!
Cordialità.
 
nn è obbligatorio che sia accatastato A/10 per aver un uso parziale dello stesso come ambulatorio.

Dipende quando detto appartamento è stato acquistato, fino al 31.12.1991 era imponibile solo l’autoconsumo di beni effettuato dalle imprese.
Dal 1° gennaio 1992 l’imponibilità è stata estesa anche agli artisti e professionisti. La R.M. 17.04.1998, n. 28/E, ha precisato che l’autoconsumo di beni immobili acquisiti prima dell’entrata in vigore dell’Iva (01.01.1973) o il cui acquisto sia stato effettuato senza poter detrarre l’Iva relativa, è considerato escluso dal campo di applicazione dell’imposta. A tale fine è però richiesta la condizione che non sia stata detratta l’Iva relativa ad eventuali interventi di riparazione, manutenzione e recupero edilizio.
Ad ulteriore integrazione, si precisa che, in linea generale, l’autoconsumo di beni acquistati senza l’applicazione dell’imposta deve essere assoggettata ad Iva, salva l’ipotesi di autoconsumo di beni
immobili acquistati da privati o prima del 1° gennaio 1973.


occorre poi vedere quando è stato acquistato detto immobile, in che anno, e come è stato dichiarato nel quadro redditi fabbricati..e se effettivamente nulla è stato detratto.

Se il tuo commercialista dice ciò, io un piccolo sospetto ce l'avrei.. verifica attentamente il tutto.

saluti..
 
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