In linea di massima no.
L'autoconsumo è considerato fuori campo Iva se ha per oggetto beni per i quali non è stata detratta l'Iva sull'acquisto per disposizione di legge (artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2). L'autoconsumo di beni acquistati senza l'applicazione dell'imposta va assoggettato ad Iva, salva l'ipotesi di autoconsumo di beni immobili acquistati da privati o prima dell'1.1.1973 (R.M. 17.4.1998, n. 28/E).
La R.M. 17.4.1998, n. 28/E ha precisato che l'autoconsumo di beni immobili acquisiti prima dell'entrata in vigore dell'Iva (1.1.1973) o il cui acquisto è stato effettuato senza poter detrarre l'Iva relativa, è considerato escluso da Iva. A tal fine è però richiesta la condizione che non sia stata detratta l'Iva relativa ad eventuali interventi di riparazione, manutenzione o recupero edilizio (C.M. 17.4.1998, n. 28/E). Secondo la Corte Ue, invece, un bene acquistato senza aver potuto detrarre l'Iva, ma sul quale siano stati eseguiti lavori la cui relativa Iva sia stata detratta, all'atto della vendita risulta imponibile solo in base al valore dei beni incorporati ad Iva detratta (Corte Giustizia Ue, 17.5.2001, n. C322/99 e C323/99).