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Auto aziendali

Rocco

Utente
Non c'è pace per la tassazione delle auto aziendali. Con un emendamento al disegno di legge 1485, presentato ieri in Senato dal relatore di maggioranza,vengono nuovamente modificate, per il periodo d'imposta 2006,le regole per la deduzione dei costi di imprese e professionisti, con percentuali dimezzate rispetto a quelle che andranno a regime dal 2007.L'ennesima novità,che riduce a posteriori il carico fiscale dello scorso esercizio, costringerà i contribuenti a rifare tutti i calcoli delle deduzioni operate in Unico 2007, per determinare l'eccedenza da scomputare dall'acconto di novembre.
Regole in movimento
Il decreto legge 262/06 ha pressoché azzerato, per l'esercizio in corso al 3 ottobre 2006, la deducibilità dei costi delle auto delle imprese. La stretta, giustificata per coprire la perdita di gettito derivante dalla detraibilità dell'Iva introdotta dalla sentenza della Corte di giustizia, viene meno dall'esercizio 2007 essendo stata ripristinata una detrazione parziale al 40% a partire dal 27 giugno scorso. Il disegno di legge 1485 riporta il valore convenzionale del benefit dei dipendenti al 30% della tabella Aci dei 15.000 chilometri, e fissa inoltre la deduzione per le auto di imprese e professionisti al 40% dei costi, con un limite di 18.076 euro su cui calcolare ammortamenti e leasing. Per le auto date in uso ai dipendenti, si potrà scalare il 90% delle spese, senza limiti di prezzo dell'auto.
Conti da rifare per il 2006
Il testo dell'emendamento presentato ieri conferma le modifiche per il periodo d'imposta 2007 anticipate nei giorni scorsi e introduce, inaspettatamente, nuovi sconti anche per il 2006, esercizio i cui versamenti saranno però già stati effettuati quando il provvedimento diventerà legge. Nuove deduzioni consentite, si legge nel comunicato che accompagna l'emendamento (si veda il testo a parte), da una sovrastima dell'impatto sui conti pubblici della detraibilità dell'Iva. Per le auto a uso solo aziendale, la deducibilità, originariamente azzerata, viene fissata retroattivamente al 20%, con il tetto di 18.076 euro per ammortamenti e canoni leasing. Passano dal 25% al 30% le deduzioni dei professionisti, mentre si potrà scalare il 65% dei costi (senza tetto per ammortamenti) contabilizzati nel 2006 per le vetture assegnate in uso a dipendenti per più della metà dell'esercizio.
Queste maggiori deduzioni sul 2006, che non potranno essere incluse nel relativo modello Unico da presentare a settembre, si sconteranno mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo (Unico 2008). Già a novembre, però, imprese e professionisti, se avranno tempo e voglia di ri-fare i calcoli, potranno considerare i nuovi costi deducibili e la conseguente minore imposta teorica, per quantificare gli acconti Irpef, Ires e Irap (si veda l'esempio). Acconto, precisa ancora l'emendamento, per la cui determinazione si possono continuare ad applicare le regole che erano in vigore nel 2005, e dunque prima di tutte le modifiche di cui attualmente si discute. Calcoli rebus, che consiglieranno molti di rinviare tutto al saldo di giugno 2008.

Articolo prelevato da Il Sole 24 ORE: finanza, economia, esteri, valute, borsa e fisco

Secondo me non se ne può più, ragazzi. Secondo voi?
Ciao a tutti......e buon lavoro.
 

TRENTINO

Utente
Riferimento: Auto aziendali

L'Italia è proprio un paese stranissimo...

Ma chi ci governa è un branco di scimmie urlatrici??
 

16042007

Utente
Riferimento: Auto aziendali

il caos normativo creato dai decreti legge è tipico di ogni governo di centro-sinistra.

Da professionisti diligenti ci si attiene alla normativa vigente e si attendono con fiducia le nuove disposizioni.

alla fine, se, si detrarrà il 40% dell'iva e il 40% dei costi senza tetto di indeducibilità il nuovo regime potrebbe essere più vantaggioso del precedente.

Quanto, al "trentino", un regione che ottiene un patto di non agressione da parte della GDF in cambio di voti al senato...meriterebbe di essere regalata all'austria o alla germania.

Il fisco da loro non si "compra"
 
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