vedi la circolare 06/02/1997 n. 25 punto 2.3
"2.3. Indeducibilita' dei compensi ai familiari
Il comma 21, lettere b) e c) del citato articolo 3, modificando il
comma 6 dell'articolo 50 ed inserendo il comma 6-bis al medesimo articolo, ha
previsto l'indeducibilita', in sede di determinazione del reddito di lavoro
autonomo, dei compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta dal
coniuge e da taluni familiari dell'artista o professionista.
In particolare, l'indeducibilita' opera relativamente ai compensi
erogati:
- al coniuge;
- ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al
lavoro;
- agli ascendenti.
La medesima norma dispone tale indeducibilita' anche nel caso in cui
l'esercizio dell'arte o della professione sia svolto in forma associata o
societaria e stabilisce altresi' che i compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
In proposito, si ritiene che la disposizione in commento riguardi i
compensi corrisposti ai predetti soggetti in qualita' di lavoratori
dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' di collaboratori occasionali.
La disposizione non si applica, invece, ai compensi erogati al coniuge
o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o
professionale di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir in quanto la
disposizione in esame usa la locuzione "lavoro prestato" con riferimento al
lavoro dipendente e "opera svolta" con riferimento ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa nonche' occasionale. Proprio la
locuzione "opera svolta", infatti, non si puo' riferire ai lavoratori
autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono
un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi.
Inoltre, stante l'introduzione nel comma 6 dell'articolo 50 del Tuir
del riferimento ai limiti introdotti nel successivo comma 6-bis,
l'indeducibita' si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e
previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 1996.
Considerato che per effetto della nuova normativa i compensi erogati
nel 1996 per i quali non e' consentita la deducibilita' in sede di
determinazione del reddito di lavoro autonomo non costituiscono reddito per i
percipienti, all'atto della cessazione del rapporto occorrera' assoggettare a
tassazione soltanto le indennita' per la cessazione dei rapporti di lavoro
maturate fino al 31 dicembre 1995, ossia la quota delle indennita'
corrispondente agli accantonamenti fiscalmente dedotti.
Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e
assistenziali versati dall'artista o professionista (dalla associazione o
societa') per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.
Il comma 22 della disposizione in esame stabilisce, inoltre,
relativamente ai compensi assoggettati a tassazione nel 1996, che le ritenute
operate sui medesimi compensi sono scomputate direttamente dal soggetto
erogante. Tale recupero verra' effettuato nella dichiarazione dei redditi
relativa all'anno 1996. "