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andread

Ospite
Un'associazione non riconosciuta, senza fine di lucro,svolge anche attività commerciale che risulta produrre utili.E' obbligatorio tenere una contabilità separata per quest'ultima attività.L'attività istituzionale invece è in perdita(quote associative meno costi istituzionali);gli associati materialmente riescono a far fronte ai vari costi istituzionali solo perchè hanno liquidità derivante dall'altra attività.
La domanda è questa:devono comunque richiedere dei supplementi agli associati(in che forma?) fino al pareggio dei costi istituzionali?
Qualcuno può rispondermi?
Grazie
 
Credo vada considerato lo statuto della associazione, nel senso che se questo prevede la possibilita' di finanziare l'attivita', oltre che con quote associative, lasciti e quant'altro, anche con introiti derivanti dalla propria attivita', non vedo problemi ad utilizzare gli utili in questione. D'altra parte dopo che sono stati assolti gli obblighi fiscali perche' non potrebbe essere permesso?
In internet ho letto un paio di statuti che esplicitamente parlavano di finanziamenti ottenuti anche dalla propria attivita', che e' da ritenere commerciale
 
Le associazioni possono svolgere attività commerciale (es. Pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.), inoltre, con le ultime modifiche legislative, l'Associazione non perde tale qualifica neanche nel caso in cui gli introiti commerciali superino quelli istituzionali.

Al caso concreto, se non lo hai fatto opta per la 398. Non hai obbligo di tenuta di contabilità (a meno che le tue entrate superino i 250.00,00 Euro!).
La gestione dell'Associazione è univoca, non devi tenere nessuna contabilità separata!
Sul rendiconto di fine anno avrai da una parte le entrate (distinte in commerciali e istituzionali) e dall'altra le uscite. La differenza tra le prime e le seconde darà luogo ad un avanzo o disavanzo di esercizio.

[%sig%]
 
Re: associazione x Emil

Emil, non mi pare che sia così.
La prevalenza dei proventi commerciali rispetto a quelli istituzionali comporta la perdita, relativamente al periodo d’imposta in cui sussiste detta causa, della qualifica di ente non commerciale; conseguentemente, non mi pare sia neppure possibile esercitare l’opzione ex legge 398/1991 prevista per gli enti non commerciali.
Ciao.
T.
 
Re: associazione x turi

Ciao Alberto, come stai?
Sì, sono ancora qui...cosa avevi pensato?
Sto toccando ferro! ;-)
 
Re: associazione x turi

sto bene, anche se potrebbe andar meglio..

pensavo avessi fatto la fine del milan heheheh
 
Re: associazione x Emil

In base alle nuove disposizioni sulle associazioni sportive la prevalenza di introiti commerciali rispetto a quelli istituzionali non fa decadere lo status di associazione, con le relative agevolazioni.
(Pensiamo alle ass. di calcio, basket o pallavvolo dove le entrate x sponsorizzazione sono superiori alle entrate istituzionali).:
L'Art 90 co 11 della L 289/2002 integra il co 4 dell'art 111-bis del TUIR stabilendo che le relative disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale non trovano applicazione nei confronti delle assocazioni sportive dilettantistiche.
Al riguardo, la circolare dell'AdE n 21/2003 chiarisce che:
- le ass. sport. dil. non perdono la qualifica di enti non comm. ancorchè non rispettino i limiti e i parametri nei commi 1 e 2 dell'art 111-bis del TUIR.
 
Re: associazione x Emil

....... a proposito
Ben tornato Turi è un piacere leggerti.
 
Re: associazione x alberto

ah... credevi che anch'io mi fossi imbattutto in qualche altro "Messina"?
Questo capita quasi sempre! Sì, è dura,
ma noi non siamo "tenerelli"... cerchiamo di difenderci...
 
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