Risoluzione ministeriale 158 del 27/05/2002
La società di persone o di capitali la quale corrisponde un compenso di :
-associazione in partecipazione con l'apporto di lavoro determina un costo deducibile in quanto non sussistono nei confronti della società i rapporti familiari.
Premesso che è necessario un contratto scritto da determinare o rapporti tra le parti, ai soli fini fiscali l'A.D.E. circ.50/E del 2002 ha confermato:
-l'atto pubblico o scrittura privata registrata, data certa antecendente all'inizio del rapporto.
Attenzione pero' dal 2004 non è costo deducibile la quota di utile corrisposta all'associato con apporto di
-di denaro e beni
-di denaro e lavoro
Si dovranno pertanto rivedere i casi esistenti e procedere a valutare
se l'associato apporta solo lavoro
( deve rivedere la questione per i redditi professionali.inail.inps e il rischio della legge Biagi, per lavoro subordinato o meno, e il costo è deducibile.)
se l'UTILE CORRISPOSTO ALL'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE è INVECE CON
APPORTO DI CAPITALE MISTO E':
-reddito di capitale se persona fisica
-è imponibile nella misura del 40% dell'importo percepito ( art.47)
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25% ( 5% per le società quotate) del patrimonio netto contabile dell'associante al momento dell'apporto.
per farla semplice è tassato con le stesse regole dei dividenti di partecipazione qualificata.
Qualora invece il valore dell'apporto NON SIA SUPERIORE AL 25% (5%per le società quotate) del patrimonio netto contabile dell'associante al momento dell'apporto
- è imponibile nell amisura del 1oo% dell'importo percepito soggetto alla ritenuta d'imposta del 12,5%.
DAL 1 GENNAIO 2005 L'ASSOCIATO CON APPORTO DI SOLO LAVORO
si deve iscrivere all'Inps alla cassa separata dei collaboratori. Il contributo dovuto è a carico in misura
del 55% per l'associante e del 45% per l'associato.( rif.legislativi mess.inps 36780 del 08.11.2005).
Inoltre il Ministero del Lavoro ha stabilito che l'associato debba essere assicurato all'Inail - iscritto nel libro matricola in analogia al collaboratore coordinato.
Consiglierei anche la lettura della LEGGE BIAGI DECRETO LEGISLATIVO ART.86.COMMA 2.