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associazione culturale no profit

R

Rag. Roberto

Ospite
<HTML>SE SI TRATTA DI UNA COLLABORAZIONE OCCASIONALE BASTA UNA RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A CUI SI DOVRA' DETRARRE SOLO LA RITENUTA DI ACCONTO; SE INVECE E' UNA COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVA )CO.CO.CO) DEVI FARE LORO UN CONTRATTO E SARANNO RETRIBUITI E ASSIMILATI AI DIPENDENTI.</HTML>
 
S

savery

Ospite
<HTML>che differenza passa tra una collaborazione occasionale e una co.co.co. ? quali sono i parametri per poterli distingure ?
grazie</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>La differenza è data dall'occasionalità, anche se il confine tra l'occasionalità e l'abitualità non è ben definito.
Dipende da quante prestazioni all'anno si intendono per "occasionali".
Con la regola del buon senso, anche se non dà garanzie, diciamo che 1 o 2 prestazioni all'anno possonoi considerarsi occasionali, sempre che non si ripetano anche negli anni a seguire.
Con il contratto co.co.co l'Inps prende i suoi contributi e tace.
Attenzione però alle regole del co.co.co .</HTML>
 
S

savery

Ospite
<HTML>Grazie per la risposta, ma mi hai fatto venire un dubbio, quali sono le attenzioni da porre in essere?</HTML>
 
E

Elena

Ospite
<HTML>co.co.co.
1) Contratto
2) Iscrizione inps gestione separata
3) comunicazione all'inail (DNA) se soggetto
4) Istituzione libri matricola,paga e infortuni
5) Redazione Cedolino paga all'atto del pagamento delle competenze
6) pagamento irpef e inps a mezzo F24
7) Redazione Modello CUD
8) Redazione mod. 770

Preciso che, nel corso di una recentissima verifica da parte dell'INPS é stato verbalizzato che una persona che ha effettuato nel 2002 una prestazione occasionale per 2 gg. (sabato e domenica), poichè risultava che anche nel 2001 aveva effettuato una prestazione occasionale, deve essere considerata Co.Co.Co., chiamata ad espletare le sue prestazioni in base alle necessità dell'azienda.

Non abbiamo ancora deciso se opporci a questa interpretazione o adeguarci a quanto verbalizzato, certamente per il futuro é opportuno fare le debite considerazioni per evitare contenzioso, sanzioni ecc.</HTML>
 
E

Elena

Ospite
<HTML>Dimenticavo:
9) Denuncia annuale GLA all'inps per i contributi versati</HTML>
 
S

savery

Ospite
<HTML>Grazie per la cortese ed esauriente nonchè professionale risposta.
Ciao</HTML>
 
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