puo' succedere che si stipuli una assicurazione per il rischio morte o inf.di un amministratore.
consiglio di vedere la risoluzione 178 9/9/2003 ag.delle entrate.
l'asso.dott.commerc.di milano ribadische che :
- i premio pagati dalla società per la polizza di ass.morte e inf.di un amministratore RIENTRANO NEL REDDITO DELL'AMMINISTRATORE O EREDI SE SONO BENEFICIARI.
- i relativi costi rappresentano un ONERE DEDUCIBILE PER L'IMPRESA.
- qualora risulti beneficiaria la società contraente, il premio non assume rilevanza fiscale per l'amministratore , in quanto tutela esclusivamente la società.
- i premi sono deducibili ai fini reddito e irap in quanto inerenti all'attività dell'impresa.
- per la società l'indennizzo è una sopravvenienza attiva imponibile anche ai fini irap.
saluti.
lella.