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Assegni familiari

daniela2

Utente
Buongiorno,
Sono divorziata con un figlio, e ho sempre percepito gli assegni familiari per il figlio a carico , nel 2012 ,causa la crisi, sono stata licenziata, in questi anni ho lavorato saltuariamente( quasi nulla diciamo) ora, in accordo con l'ex marito ,avremmo pensato di far percepire a lui gli assegni per il figlio considerato il mio stato di disoccupazione! una volta accolta la domanda da parte dell'Inps sarebbe possibile da parte dell'ex marito richiedere anche gli arretrati del periodo in cui io non lavorando non ho percepito?
Spero di essere stata chiara.
Grazie
Buona Giornata.
 
credo basti la tua autorizzazione...il tuo ex-marito presenterà al suo datore di lavoro la domanda con allegato il tuo ANF/FN, e ti verranno corrisposti direttamente a te facendo riferimento al tuo di reddito...
 
ANF.43 è scaduto la fine del 2015 spero me lo rinnovino anche non lavorando.
Grazie per la risposta!
certo che te lo rinnovano....e nella domanda ANF42 c'è proprio lo spazio per indicare come nel tuo caso il datore di lavoro dell'altro genitore per il tramite del quale percepirai gli ANF...
ritengo che comunque anche con la vecchia autorizzazione puoi chiedere gli arretrati tu per il tramite del datore di lavoro del tuo ex-marito...
 
Stamani sono stata dai sindacati per il rinnovo Anf 43 scaduto la fine del 2015 e mi è stato risposto che non lavorando l'Inps non lo rinnova e quindi non mi hanno fatto fare nulla.
Ho chiesto per il rimborso arretrati per i mesi in cui non lavorando non ho percepito gli assegni , e mi è stato risposto che non è possibile farli percepire al mio ex marito tramite datore di lavoro perché l' autorizzazione (Anf43 ) l'avevo io, quindi mi è stato detto che tramite lui potrei solo recuperare gli assegni che partono dalla scadenza di questo ANF43, scusa il gioco di parole...è davvero cosi o mi hanno detto cavolate?
 
dal sito dell'INPS

PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare
 
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