Riferimento: assegni familiari
alcune tabelle sono state accorpate, altre abrogate, ma dovrei verificare...
cmq sia essendo fratello del coniuge rientra come componente del nucleo familiare, per tale prestazione, a dopo.
accetta un pratico copia/incolla, ciao:
"L'Inps, con circolare n. 68 del 10 giugno 2008, ha fornito chiarimenti in merito all'assegno per il nucleo familiare che, per effetto dell'art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1 gennaio 2008 è stato rideterminato.
Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2008 (pubblicato nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2008), infatti, ha aumentato i precedenti livelli di reddito ed importi dell'assegno per il nucleo familiare per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile.
Pertanto, i datori di lavoro calcoleranno l'importo dell'assegno spettante a decorrere dal 1 gennaio 2008, in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare e, per le nuove domande, lo corrisponderanno per interno, mentre, per i beneficiari in essere, verseranno la differenza di quando già erogato.
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
Il decreto ha fissato diversi livelli di reddito familiare in base al numero dei componenti il nucleo ed ha previsto che gli importi dell'assegno decrescano all'aumentare del reddito stesso (secondo quanto previsto dalla tabella A). Ne consegue che i livelli reddituali siano più graduati, poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l'importo dell'assegno decresce di una cifra prefissata.
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
Nella tabella B del Decreto sono rideterminati, con applicazione di analogo criterio e sempre a decorrere dal 1 gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 15 e 18 (che sono unificate).
Unificate le tabelle 14/17 e 15/18
L'Inps ha reso noto che sono state rielaborate le tabelle 14 e 15 (contenenti gli importi mensili della prestazione e l'indicazione delle maggiorazioni e decurtazioni) e che sono state abrogate le tabelle 17 e 18.
Da queste operazioni deriva che:
a) la nuova tabella 14 si applica, a decorre dal 1 gennaio 2008, ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e ai nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
b) la nuova tabella 15 si applica, a decorre dal 1 gennaio 2008, ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e ai nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile."