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Assegni familiari per conviventi di fatto

Salve, ho un problema che non riesco a risolvere neanche con l'aiuto del patronato, da tre anni sono convivente di fatto (con regolare contratto di convivenza come da legge 76 del 2016) registrato all'ufficio anagrafe del mio comune di residenza, ho fatto la domanda all' INPS per ottenere gli assegni familiari per la mia convivente a carico in quanto non lavora e dopo un anno di attesa l'INPS respinge la mia domanda dicendo che non ne ho diritto visto che nella mia domanda non è indicato come regime patrimoniale quello della comunione dei beni ma bensì quello di separazione dei beni... Se c'è qualcuno in grado di rispondermi vorrei sapere se è vera questa cosa o come purtroppo capita spesso che l'INPS ha applicato in modo sbagliato la circolare 84 del 2017 da loro stessi pubblicata, mi sembra quantomeno strano di non essere libero di scegliere il regime patrimoniale della mia famiglia per avere diritto agli assegni familiari, visto che anche le convivenze di fatto regolarmente registrate ne hanno diritto. Ringrazio anticipatamente chi saprà dirmi qualcosa in merito.
 
Salve e grazie della risposta, è specificato con chiarezza l'apporto economico di ciascuno dei conviventi alla vita in comune come richiesto dalla circolare 84 del 05/05/2018, prima mi hanno scritto che la domanda veniva respinta perchè il nucleo non è composto da coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati... (che onestamente ancora devo capire cosa hanno voluto dire visto che esiste la legge 76 del 2016, poi oggi mi hanno telefonato perchè avevo chiesto spiegazioni e mi hanno detto che in effetti la risposta non è molto chiara e che il motivo del rifiuto praticamente è perchè non abbiamo scritto nel contratto che optavamo per la comunione dei beni, non so se questa cosa sia costituzionale, credo che debba essere una libera scelta e non penso neanche che la mia convivenza non sia regolare visto che all'ufficio anagrafe del comune l'hanno registrata senza nessuna contraddizione.
 

STUDIOCEL

Utente
purtroppo capita spesso che ci sbarrino la strada persone che non capiscono una mazza, veri campioni di ignoranza nelle varie materie che invece dovrebbero conoscere....oltre che orgogliosamente arroganti...

3. Reddito di riferimento in caso di convivenza
Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune
...stop...

la comunione non è prevista...è solo una facoltà concessa ai conviventi nella stipula del contratto, non un obbligo per gli anf...

la necessità di avere la comunione dei beni è del tutto inventata da chi ti ha istruito la pratica...sarebbe come dire che gli ANF non spettano ai coniugi in separazione dei beni, ma non esiste, mica chiedono il regime patrimoniale nelle domande ANF dei coniugati...
 
Ultima modifica:
Buongiorno, anche io penso che è come dice Lei e aggiungo anche che molto spesso non capiscono, a volte fanno finta di non capire che sarebbe la situazione migliore perchè che se effettivamente non sono in grado di interpretare una legge è molto peggio... Grazie mille per la risposta
 
Poi gli assegni familiari sono un sostegno alla famiglia? All'ufficio anagrafe del mio comune di residenza risulta prima la costituzione di una convivenza di fatto poi la formazione unico nucleo familiare, siamo tutti tre in un unico stato di famiglia... la mia compagna non lavora e mi hanno detto che se gli chiedono l'isee deve presentare il mio (che anche se è basso non le da il diritto di ricevere nessun tipo di sostegno economico) allora come funziona? per questo siamo una famiglia e per gli assegni familiari no?
 
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