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artista italiano residente uk se lavora in Italia dove deve pagare le tasse?

demistico

Utente
Regista di cinema/documentari, italiano, ma residente all'estero, iscritto all'Aire. Non possiede mobili o immobili in Italia intestati a suo nome, la sua base fiscale e lavorativa è a Londra dove vive e paga le tasse e contributi fiscali e pensionistici. Non ha nessun contatto con l'Italia a parte la famiglia d'origine.
Una Onlus italiana ha chiesto al suddetto regista di realizzare un documentario in Italia.
Il documentario viene girato per 7 gg in Italia il montaggio e la post produzione ammonta a circa 25giorni di lavoro e verrà realizzata in Inghilterra.
La Onlus dice che lo pagherà con ritenuta d'acconto del 30% (poi si potrà chidere al fisco inglese il rimborso secondo l'accordo sulla doppia tassazione)
La mia domanda è la seguente:
In quanto soggetto estero, il regista è tenuto a pagare le tasse in Italia?
Ho raccolto informazioni di vario genere ma non trovo una risposta chiara al mio quesito. Soprattutto per la natura di questo lavoro, che non ha una sede fissa (poichè le riprese del documentario sono itineranti, un giorno quì domani là ecc ecc) non riesco a capire se anche per un film vale il principio della territorialità oppure no. Inoltre vorrei sapere se è possibile trovare la legge specifica così da poterla presentare qual'ora ci si trovasse di fronte una situazione analoga
Grazie
 
Riferimento: artista italiano residente uk se lavora in Italia dove deve pagare le ta

Regista di cinema/documentari, italiano, ma residente all'estero, iscritto all'Aire. Non possiede mobili o immobili in Italia intestati a suo nome, la sua base fiscale e lavorativa è a Londra dove vive e paga le tasse e contributi fiscali e pensionistici. Non ha nessun contatto con l'Italia a parte la famiglia d'origine.
Una Onlus italiana ha chiesto al suddetto regista di realizzare un documentario in Italia.
Il documentario viene girato per 7 gg in Italia il montaggio e la post produzione ammonta a circa 25giorni di lavoro e verrà realizzata in Inghilterra.
La Onlus dice che lo pagherà con ritenuta d'acconto del 30% (poi si potrà chidere al fisco inglese il rimborso secondo l'accordo sulla doppia tassazione)
La mia domanda è la seguente:
In quanto soggetto estero, il regista è tenuto a pagare le tasse in Italia?
Ho raccolto informazioni di vario genere ma non trovo una risposta chiara al mio quesito. Soprattutto per la natura di questo lavoro, che non ha una sede fissa (poichè le riprese del documentario sono itineranti, un giorno quì domani là ecc ecc) non riesco a capire se anche per un film vale il principio della territorialità oppure no. Inoltre vorrei sapere se è possibile trovare la legge specifica così da poterla presentare qual'ora ci si trovasse di fronte una situazione analoga

Ai sensi dell'art. 23 del TUIR, i redditi da attività artistiche e sportive svolte da non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato se le prestazioni da cui derivano sono realizzate in Italia, indipendentemente dalla qualifica di redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo (art. 53 co. 1 del TUIR) o redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, in caso l'attività non sia esercitata abitualmente.
Se l'artista straniero non ha stabile organizzazione in Italia, sia esso lavoratore autonomo o imprenditore, è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30% ai sensi dell'art. 24 co. 1-ter del DPR 600/73. Laddove, invece, si configuri una stabile organizzazione, non si applica la ritenuta sui compensi, ma l'impresa dovrà dichiarare i redditi, al netto dei costi deducibili, da assoggettare a IRES e IRAP.

Convenzione Italia UK
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di
artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.
 
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