non so se ora ti è ancora utile ma mi è capitata sottomano una domanda simile alla tua con relativa risposta...
"D. – Una cooperativa che opera nel settore della piccola pesca e della mitilicoltura, in regime Iva speciale ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 633/1972, desidera sapere se gli
acquisti di cordame per l’impianto galleggianti, delle palificazioni per la struttura dell’impianto oltre che delle reti utilizzate per il contenimento dei mitili durante l’allevamento,
rientrano anch’essi nell’esenzione Iva prevista
dall’art. 8-bis dello stesso decreto.
R. – In materia di Iva, l’art. 8-bis citato dal cortese lettore prevede un regime di non imponibilità, tra l’altro, per le cessioni dei seguenti beni destinati alle navi da pesca
in quanto operazioni assimilate alle esportazioni:
a) apparati motori e loro componenti;
b) parti di ricambio;
c) dotazioni di bordo e forniture destinate al rifornimento
delle navi stesse.
Riguardo, in particolare, le dotazioni di bordo e le forniture
destinate al rifornimento delle imbarcazioni, si considerano tali (art. 267 del TULD) i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di salvataggio, gli arredi e ogni altro genere di consumo destinato a servizio o ornamento
dei mezzi di trasporto. Si tratta, in sostanza, di beni per i quali esiste una connessione funzionale con detti mezzi e nel caso in esame, trattandosi, come pare, di strumenti e
beni destinati agli impianti di allevamento del pesce e non alle imbarcazioni da pesca, detta connessione non sussiste."
Pertanto, tali cessioni devono essere assoggettate regolarmente ad Iva."
ciao...