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arretrati lav.dip. 1993. notifica cartella

Re: arretrati lav.dip. 1993. Per Nicola

Non posso darti la certezza, ma credo che non dovrebbe essere tanto difficile ottenere una sentenza di annullamento della cartella.
Spero che l'avv. del sindacato sia tanto bravo anche nelle questioni tributarie.
Auguri.
Ciao
T.
 
Re: arretrati lav.dip. 1993. Per Nicola

da fisco oggi del 24/09/2003:
"Corte di cassazione e 'Statuto del contribuente'

Nulla la notifica al defunto nel suo domicilio
se sono già noti l'evento e il nome degli eredi

L'avviso di accertamento risultava emesso dallo stesso ufficio
che tre mesi prima aveva ricevuto la denuncia di successione



La locandina del film
'47 morto che parla'

La conoscenza degli atti nello Statuto del contribuente
Ai sensi del I comma dell'articolo 6 della legge n. 212/2000, l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti allo stesso destinati.
A tal fine essa provvede comunque a comunicarli:

nel luogo d'effettivo domicilio del contribuente, desumibile dalle informazioni in proprio possesso o acquisibili da altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente
(ovvero) nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui gli atti sono riferiti.
In ogni caso, gli atti devono essere comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano però ferme le disposizioni riguardanti la notifica degli atti tributari.

Se dal primo e dal secondo periodo del comma sembra emergere un obbligo perentorio dell'amministrazione, che consiste in un'"obbligazione di risultato" ad "assicurare l'effettiva conoscenza" dell'atto, provvedendo alla notificazione presso il domicilio effettivo (o eletto), e quindi porta con sé la necessità di effettuare delle ricerche, ove queste si rendessero necessarie, bisogna altresì considerare quanto segue.
Le norme ordinarie (del codice di procedura civile) e speciali (del Dpr n. 600/1973) in materia di notificazioni conducono a un regime dello stesso connotato da precisi requisiti formali, il cui mancato rispetto è sanzionato con l'invalidità.
La "resistenza" delle norme medesime di fronte alle innovazioni recate dallo "Statuto" è confermata dall'inciso dell'ultimo periodo del I comma ("restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari").
Dovendo assicurarsi dell'"effettiva conoscenza" dell'atto da parte del contribuente (a estrema garanzia del contribuente medesimo), il Fisco dovrà pertanto anche tener presente (soprattutto a propria tutela) la legittimità della notifica effettuata.

La notificazione degli atti tributari
In relazione soprattutto alle attività di accertamento poste in essere dagli uffici fiscali, ma anche a quelle di liquidazione delle dichiarazioni, alla riscossione e alle attività connesse alla gestione del contenzioso, la notificazione degli atti tributari è un procedimento a sé stante, che può presentare profili di elevata complessità.
Il rispetto delle formalità prescritte è sempre necessario ad assicurare una "resistenza" dell'atto di fronte alle contestazioni in sede amministrativa e giudiziale.
Dal punto di vista fiscale, notificare gli atti tributari significa portare a conoscenza di specifici destinatari:

atti contenenti richieste di pagamenti di tributi
(oppure) provvedimenti comunque rilevanti in materia tributaria.
La legislazione vigente si basa essenzialmente sulle disposizioni contenute nell'articolo 60 del Dpr 29.9.1973 n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), cui fanno rinvio le varie disposizioni relative alle notificazioni degli atti tributari.

In particolare si richiamano:

ai fini dell'Iva, l'articolo 56 del Dpr n. 633/1972
ai fini delle imposte di successione e donazione, l'articolo 49 del Dlgs n. 346/1990
ai fini dell'Invim, l'articolo 20 del Dpr n. 643/1972
in materia di imposta di registro, l'articolo 52 del Dpr n. 131/1986
in materia di riscossione, gli articoli. 26 e 46 del Dpr n. 602/1973.
La notificazione nel decreto sull'accertamento
L'articolo 60 del predetto Dpr n. 600/1973 fa rinvio, per quanto attiene alla notificazione degli atti tributari, agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con alcune modifiche rese necessarie dalle peculiarità del settore tributario rispetto alle ordinarie regole valevoli tra i privati.
In particolare, è disposto che:

la notificazione è eseguita dai messi comunali, ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio fiscale
il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto, o indicare i motivi per i quali lo stesso non è stato sottoscritto
salvo il caso di consegna in mani proprie, l'atto va notificato presso il domicilio fiscale del destinatario
il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale
la notificazione secondo la procedura "degli irreperibili", di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile (commentata più avanti), prevede che l'avviso di deposito sia affisso nell'albo del Comune e la notificazione si consideri perfezionata nell'ottavo giorno successivo all'affissione
non si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile.
La notificazione agli eredi
Ai sensi dell'articolo 65, V comma, del Dpr n. 600/1973, la notificazione degli atti intestati al dante causa può essere effettuata "impersonalmente e collettivamente" nei confronti degli eredi, ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione all'ufficio fiscale di cui al II comma dello stesso articolo 65.
Se l'amministrazione non viene a conoscenza del decesso del contribuente, essa può correttamente emettere propri atti nei confronti dello stesso, tentando la notificazione al suo domicilio.
Se quindi, sul posto o attraverso ricerche anagrafiche, l'ufficio fiscale riceve la notizia della morte del soggetto, deve coinvolgere tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente e procedere alla notifica presso il domicilio del contribuente defunto.
Una volta che, trascorsi i trenta giorni previsti dalla legge, gli eredi abbiano reso la dichiarazione richiesta, non sussistono motivi per ritenere valido un atto intestato al defunto e notificato nel suo domicilio.
Se invece gli eredi non si sono manifestati come soggetti passivi d'imposta, subentranti al posto del loro dante causa, l'amministrazione rimane per un tempo indeterminato abilitata a intestare i propri atti agli eredi impersonalmente e a effettuare le notificazioni presso il vecchio domicilio del defunto.

L'intervento della Suprema corte
Con la recente sentenza n. 10659 del 7 luglio 2003 (emessa il 28 aprile 2003) la Suprema corte e' intervenuta nella vexata quaestio della notifica degli atti impositivi nel caso di contribuente deceduto laddove gli eredi non ne abbiano comunicato la morte all'amministrazione finanziaria nei modi di cui all'articolo 65 del Dpr n. 600/1973.
Con la citata pronuncia, la Cassazione ha dichiarato nulla la notifica di un atto di accertamento emesso nei confronti di un defunto e a esso notificato nel suo domicilio, a motivo del mancato rispetto del procedimento notificatorio descritto dall'articolo 65, IV comma, del Dpr n. 600/1973.
Secondo la Suprema corte, con riferimento al delineato quadro normativo, la (supposta) mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 65, II comma, del Dpr n. 600/1973 del decesso del contribuente da parte degli eredi, non legittima la notifica di un avviso di accertamento intestato e diretto al contribuente in questione che sia eseguita nell'ultimo domicilio di questo ma non sia diretta agli eredi collettivamente e impersonalmente.
Richiamando precedenti pronunce, è stato evidenziato che "non si tratta di un dato puramente formale, perché esso va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente (Cass. n. 12210/1995): sicché dal mancato rispetto del procedimento notificatorio predisposto dalla norma deriva la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n. 11447/2002)".

Non si intende qui commentare la soluzione adottata dalla Suprema corte in punto di diritto circa la validità o meno della notifica in casi come quello rappresentato (e per tale motivo si omette anche di citare giurisprudenza contraria, dovendone però riconoscere il carattere minoritario) ma si vuole porre l'attenzione sulle ulteriori considerazioni che i giudici di legittimità hanno esplicitato con la sentenza n. 10659/2003.
E' stata, infatti, da questi considerata non irrilevante la circostanza che l'ufficio del Registro che ha proceduto alla notificazione dell'avviso di accertamento era lo stesso ufficio che tre mesi prima aveva ricevuto la denuncia di successione relativa al defunto.
Dalla denuncia in questione risultavano tanto l'avvenuto decesso del contribuente, quanto i nomi dei relativi eredi. Sicché l'ufficio del Registro, al momento della discussa notifica dell'avviso di accertamento, era a conoscenza sia del decesso del contribuente sia del nome degli eredi.
In proposito, hanno sottolineato i Giudici come l'articolo 6 dello "Statuto del contribuente" (legge n. 212/2000) imponga all'amministrazione finanziaria di "assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati", dandone a lui comunicazione nel "luogo di effettivo domicilio (...) quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione", e vieti di chiedere al contribuente "documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria": principi, questi, che - almeno in buona parte - possono intendersi come un coerente sviluppo di quelli già impliciti nel sistema di notificazione regolato dall'articolo 65, Dpr n. 600/1973.

Documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria
Le osservazioni, come sopra riassunte, in tema di Statuto del contribuente, sebbene non appaiano essere state poste a fondamento della decisione assunta dai giudici di legittimità, e ciò nella evidente inapplicabilità della legge n. 212/2000 ad atti e comportamenti posti in essere ben prima della sua entrata in vigore (1° agosto 2000), consentono al tempo stesso di porre l'attenzione sugli effetti che la vigenza dello Statuto provoca sugli adempimenti posti a carico degli eredi.
I giudici di legittimità hanno ravvisato che l'obbligo di comunicazione (del decesso del contribuente e del nominativo e domicilio fiscale degli eredi) di cui all'articolo 65, II comma, del Dpr n. 600/73, che è diretto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi stessi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa, può dirsi assolto con la presentazione della denuncia di successione regolarmente prodotta, che già contiene tutti i dati all'uopo necessari. Secondo la Suprema corte ritenere in tale caso ancora persistente l'obbligo della citata comunicazione e tornare a richiedere informazioni e dati già trasmessi con la denuncia di successione costituirebbe, cioè, una violazione dell'articolo 6 dello "Statuto del contribuente", ove è disposto che "non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".



Fabio Carrirolo e Giuseppe Tucci"

secondo me hai ottimi appigli per fartela annullare anche per difetto di notifica..

ciao
 
Re: arretrati lav.dip. 1993. Per Nicola

se posso dire con piacere, noto e non solo ora, che quel "funzionario" dell'agenzia entrate non sbaglia mai.. quasi mai dai..

ciao
 
Ho letto il loro articolo, anche se a vol d’uccello…
Come vedi, l' ufficio tributario smentisce le affermazioni di quel “funzionario” che per loro la detta comunicazione è superata, tant’è che l’ufficio, pur in presenza di denuncia di successione ha emesso l’atto di accertamento intestato al defunto.
Ma siamo, pur sempre, in presenza di dichiarazioni con cui si porta a conoscenza dell’a.f. il decesso del de cuius e le generalità degli eredi, così come previsto dall’art. 65, comma II…
Ciao
 
Re: arretrati lav.dip. 1993. Per Nicola

<<secondo me hai ottimi appigli per fartela annullare anche per difetto di notifica..>>

Alberto e sulla base di quali comunicazioni?
 
non credo turi..
Secondo la Suprema corte ritenere in tale caso ancora persistente l'obbligo della citata comunicazione e tornare a richiedere informazioni e dati già trasmessi con la denuncia di successione costituirebbe, cioè, una violazione dell'articolo 6 dello "Statuto del contribuente", ove è disposto che "non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

è la corte che ritiene superata tale previsione, in presenza di dichiarazione di successione o di dati già in loro possesso, anche di altre amministrazioni pubbliche (quali i comuni con le loro anagrafi), come previsto da statuto del contribuente.

poi è ovvio, l'impiegato è un essere umano e sbaglia anche laddove in assenza di comunicazione prevista dall'art. 65 e in possesso degli stessi dati, notifica lo stesso al defunto..

quanto spiegatomi da quel funzionario (continuo a chiamarlo cosi hehehe), combacia in tutto e per tutto con quello che ha detto quella sentenza.

ciao
 
si farà ricorso e indicherà:
a norma di statuto del contribuente e cosi come da sentenza 2003, i dati son già in possesso dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni pubbliche..

ripeto magari han fatto anche la dichiarazione dei redditi del de cuius e si sa, ci va la data del decesso e il nome di un erede

e l'amministrazione comunale ha già i dati richiesti
 
e cmq, al di la di tutto, non eri tu quello che sostenevi che non bisogna esser temerari nel far i ricorsi?
 
Alberto, ma se l'avessero ritenuto superata non avrebbero emesso l'accertamento a nome del defunto... e questo è lampante... diciamo che ha espresso un suo personalissimo punto di vista che non trova conforto nel comportamento processuale...tant'è che la Cassazione ha annullato l'atto...
 
diciamo allora che quel funzionario non emetterebbe mai una cartella del genere
 
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