Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

arretrati lav.dip. 1993. notifica cartella

N

Nicola C.

Ospite
Vi chiedo cortesemente di dare una risposta al quesito che sottopongo alla vostra attenzione:
il 1 settembre di quest'anno è stata notificata a mia madre una cartella di pagamento intestata a mio padre, morto nel 1997, per arretrati lavoro dipendente percepiti nel 1993.
L'importo è abbastanza consistente, Lire 3.400.000, considerato che mia madre percepisce solo il reddito di pensione di reversibilità.
Prima d'ora, nel 2001, l'esattoria non aveva potuto notificare la cartella (nella busta si legge il timbro 2001 e l'indirizzo errato) per avere sbagliato l'indirizzo. Errore che, in ogni caso, non è addebitabile a noi.
La domanda che io pongo è questa. Può l'esattoria notificare una cartella di pagamento per arretrati di lavoro dipendente percepiti nel 1993? Cartella di pagamento intestata a persoan deceduta? Sono trascorsi 12 anni! E possibile presentare ricorso? E nel caso affermativo quali norme debbo richiamare per contestare la tardiva notifica? Vi prego di darmi il vostro valido contributo.
Grazie.
 
E’ possibile che la cartella sia intestata al deceduto qualora l'ufficio non sia venuto a conoscenza della morte del contribuente perché gli eredi non hanno provveduto alla comunicazione di cui all'art. 65, comma 2 del DPR 29/9/1973, n. 600. Nella detta evenienza non credo sia possibile opporre la nullità dell'atto per vizio insanabile della notifica.
Nel quesito manca un dato importante: la data di esecutività del ruolo, rilevabile dalla cartella esattoriale ovvero, in assenza, verificabile presso il locale ufficio dell'agenzia delle entrate, laddove verificherai anche la data di consegna dei ruoli. I dati avanti indicati sono necessari anche al fine di individuare, oltreché la decadenza dei termini per la notifica della cartella esattoriale, le parti del processo.
Potrebbero, inoltre, sussistere (non è escluso, è, anzi, probabile) i motivi per opporre la carente od assoluta assenza di motivazione.
Io credo che sia contestabile in ogni caso per effetto della ordinanza della Corte Costituzionale del 15 luglio 2005, n. 280 per illegittimità costituzionale dell’art. 25 del dpr 602/1973 nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Affidati a buone mani…
Ciao
T.

[%sig%]
 
..ma nn è stata fatta la denuncia di successione? più comunicazione di quella..
 
Sì, certo, la denuncia di successione è una comunicazione. Ma posto che tenga luogo della dichiarazione prevista dall’art. 65, comma 2, del dpr 600, la detta denuncia,
sussistendone le condizioni, potrebbe non essere dovuta ed in caso contrario con tempi diversi. Gli eredi sono solidalmente responsabili delle obbligazioni tributarie sorte anteriormente alla morte del dante causa e nel caso di omessa comunicazione non possono dolersi della intestazione della cartella a nome del defunto…
 
ne parlavo con un funzionario dell'agenzia entrate e mi diceva che per loro detta comunicazione è superata e in merito a persone fisiche titolari di lavoro dipendente/pensione, non ne hanno mai viste..
o c'è la successione..
o in mancanza di questa perchè non doveva esser fatta, hanno tutte le comunicazioni in merito dall'inps per esempio, coi collegamenti all'anagrafe e quant'altro..

ciao, buon lavoro
 
Lo vorrei vedere io questo funzionario che assume che per loro la detta comunicazione è superata nel momento in cui, in sede contenziosa, supportato anche dalla sentenza della Cassazione n. 10659 del 7/7/2003, chiedi che venga dichiarata la nullità dell’atto per vizio insanabile della notifica… ;-)
Comunque, questo era solo un aspetto che emergeva dal quesito e, sicuramente, ipotizzata l’omessa comunicazione, trascurabile, il meno importante…
Ciao e buon lavoro anche a te…
T.
 
Egregio dottore,
ho appena letto la sua risposta e La ringrazio di vero cuore. Stamattina mia madre si è recata al Caf. Le hanno fatto presente che la data di esecutività del ruolo è il 2000 e che se vuole ricorrere può rivolgersi all'avvocato del sindacato.
No, la comunicazione che dice lei non l'abbiamo fatta e non abbiamo neanche presentato la denuncia di successione.
Il ricorso glielo faremo fare all'avvocato del sindacato. Secondo lei ci sono delle buone possibilità? Me lo conferma?
Grazie ancora.
La saluto cordialmente.
 
beh turi, alla faccia cmq dello statuto del contribuente...

lo stato sa già in altri modi che una persona è deceduta e vuole però, altri adempimenti.. evviva le banane..

concordo cmq, per ovvi motivi, con la tesi esposta da quel funzionario..

"il fisco sa già che è morto quindi chiedere una altra comunicazione per dati che già sa contravvede anche lo statuto del contribuente"
 
Vabbè, Alberto, è un tuo punto di vista che io rispetto ma non condivido…
In assenza della comunicazione prescritta dall’art. 65, secondo comma, io non me la sentirei di chiedere la nullità della cartella adducendo che negli archivi dell’inps dovrebbe risultare che il contribuente è deceduto! Così come pure non credo che quel funzionario direbbe: << sì, è vero, il contribuente ha ragione, del suo decesso ne sono pieni gli archivi dell’inps>>.
Del resto, anche la Cassazione, con la sentenza che ti ho avanti citato e della quale ti trascrivo la massima, sebbene credo che tu l’abbia già letta, si riporta al dato normativo e non alle generiche ipotesi di “conoscenza” del decesso del contribuente…
Ciao...
T.
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE - Avviso di accertamento - Notifica - All'ultimo domicilio del contribuente defunto - Modalita' - Mancato rispetto - Conseguenze - Nullita' assoluta ed insanabile - Affermazione - Fondamento.

Massima:
Per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, l'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa e il nominativo di tutti gli aventi causa, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del "de cuius". Se tale comunicazione e' stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli
eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sara' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perche' relativo ad un soggetto non piu' esistente, e' causa di nullita' assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di
accertamento.
 
non solo dell'inps, ma anche dell'anagrafe.. probabilmente gli eredi han pure presentato anche l'ultima dichiarazione dei redditi del de cuius

in sintesi quella sentenza dice:
Comunicato Stampa del 24/09/2003
Testo collegato a: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 65
"Con la sentenza n. 10659 del 7 luglio scorso, la Cassazione ha dichiarato
nulla la notifica di un atto di accertamento emesso nei confronti di un
defunto e a lui notificato a casa sua, per il mancato rispetto del
procedimento notificatorio descritto dall'articolo 65, IV comma, del Dpr n.
600/1973. Su www.fiscooggi.it, Fabio Carrirolo e Giuseppe Tucci dedicano
all'argomento un ampio articolo: l'avviso di accertamento risultava emesso
dallo stesso ufficio che tre mesi prima aveva ricevuto la denuncia di
successione. "

quindi se il fisco aveva ricevuto la denuncia di successione era a conoscenza del decesso, essendo a conoscenza del decesso la disp. dell'art. 65 è superata..

ora o faccio la successione
o faccio l'unico
l'importante che il fisco lo sappia
e se il fisco lo sa che mi rompe le p.. a fare? quante volte il contribuente glielo deve dire?

ciao
 
Alto