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Arretrati elemento perequativo

Non sta in piedi la vostra unica spiegazione che vi siete dati.....
...anche Giugno 2018 sarebbe nei 5 anni...

Comunque solitamente son 5 anni dalla cessazione del rapporto
 
Quindi ritornando alla domanda iniziale non c'è un limite di tempo per queste richieste? L'unica spiegazione che c'eravamo dati è che dopo 5 anni andava tutto in prescrizione ma mi sembra d'aver capito che non è così...

Nel caso di specie, la Cassazione ( sentenza n. 26246 del 6 Settembre u.s. 2022) ha stabilito che la prescrizione, dopo la legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”), non decorre più in costanza di rapporto di lavoro.

Vedo nota( fonte cdl ) sotto riportata

"Il termine di prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più nel corso del rapporto stesso. A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1959 del 30 settembre 2022 nella quale rettifica quanto disposto dalla propria nota n. 595 del 23 gennaio 2020 e prende atto del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sancito dalla sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022. Ripercorrendo l’evoluzione normativa degli ultimi anni (L. n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte supera il precedente orientamento giurisprudenziale muovendo dal presupposto che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.

per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. A tal proposito, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, alla luce delle nuove disposizioni normative. La pronuncia della Suprema Corte, e il principio di diritto in essa contenuto, non è estensibile al pubblico impiego per via della particolare disciplina che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali in caso di illegittima risoluzione.
 
Mentre per la vendita della ditta che avverrà proprio oggi, con i vecchi proprietari che rimarranno alla guida, può avere delle conseguenze sul recupero della somma spettante dell'elemento perequativo?
 
Ultima modifica:
Mentre per la vendita della ditta che avverrà proprio oggi, con i vecchi proprietari che rimarranno alla guida, può avere delle conseguenze sul recupero della somma spettante dell'elemento perequativo?

Per quanto mi riguarda, non avendo conoscenza degli atti e la vicenda (vendita)nel particolare, la risposta potrebbe essere generica/imprecisa, per questo motivo ritengo impossibile dare qualsiasi parere.
 
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