Gio.
Utente
Ancora dubbi su definizione di area edificabile.-
Visti i molteplici contenziosi (fini ICI) proprio sulla definizione di area fabbricabile, da una lettura del Sole 24 Ore di oggi risulta:
l'incertezza che da sempre ha connotato il concetto di area fabbricabile(mai precisato in modo univoco...)pareva sciolta con l'art.36 comma 2 DL 223/2006 per cui l'area e' da considerare fabbricabile "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adotatto dal Comune,indipendentemnete dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.-
Le piu' recenti leggi regionali dispongono invece che la pianificazione generale avvenga mediante due diversi strumenti:
1) un piano senza limiti temporali (spesso detto "piano strutturale") che conteine le scelte di fondo e che divide il territorioi in agricolo,urbanizzato ed urbanizzabile.-
2)il cosidetto "piano del sindaco" che dura 5 anni (spesso detto "piano operativo"che nell'ambito delle zone definite "urbanizzabili" dal piano strutturale,individua concretamente le aree dove avverra' l'edificazione.-
Allora per applicare l'art.36 comma 2 DL 223/2006 si deve prendere il piano strutturale o operativo?
Una prima risposta la forniscono proprio i Comuni ovvero:
1)da un lato quando gli uffici rilasciano il Cdu di una area compresa nel pianos trutturale ma non contemplata nel piano operativo.la definiscono agricola e non edificabile.-
2)altro lato,l'avviso che il Comune e' obbligato a fornire al proprietario del terreno,sull'attribuzione dello stesso della qualifica di area edificabile non viene mandato in occasione dell'approvazione del piano strutturale ma solo in occasione dell'approvazione di quello operativo.-
Questa soluzione appare senz'altro la + adeguata,ma non si esclude che l'icertezza alimenta nuovi ricorsi.-
Una buona serata.- :sun:
Visti i molteplici contenziosi (fini ICI) proprio sulla definizione di area fabbricabile, da una lettura del Sole 24 Ore di oggi risulta:
l'incertezza che da sempre ha connotato il concetto di area fabbricabile(mai precisato in modo univoco...)pareva sciolta con l'art.36 comma 2 DL 223/2006 per cui l'area e' da considerare fabbricabile "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adotatto dal Comune,indipendentemnete dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.-
Le piu' recenti leggi regionali dispongono invece che la pianificazione generale avvenga mediante due diversi strumenti:
1) un piano senza limiti temporali (spesso detto "piano strutturale") che conteine le scelte di fondo e che divide il territorioi in agricolo,urbanizzato ed urbanizzabile.-
2)il cosidetto "piano del sindaco" che dura 5 anni (spesso detto "piano operativo"che nell'ambito delle zone definite "urbanizzabili" dal piano strutturale,individua concretamente le aree dove avverra' l'edificazione.-
Allora per applicare l'art.36 comma 2 DL 223/2006 si deve prendere il piano strutturale o operativo?
Una prima risposta la forniscono proprio i Comuni ovvero:
1)da un lato quando gli uffici rilasciano il Cdu di una area compresa nel pianos trutturale ma non contemplata nel piano operativo.la definiscono agricola e non edificabile.-
2)altro lato,l'avviso che il Comune e' obbligato a fornire al proprietario del terreno,sull'attribuzione dello stesso della qualifica di area edificabile non viene mandato in occasione dell'approvazione del piano strutturale ma solo in occasione dell'approvazione di quello operativo.-
Questa soluzione appare senz'altro la + adeguata,ma non si esclude che l'icertezza alimenta nuovi ricorsi.-
Una buona serata.- :sun: