<HTML>si, ma lasciando invariati i minimi di partecipazione e di maggioranza previsti dall'art. 2.486.
La previsione statutaria ha rilevanza riguardo ai rapporti esistenti tra i soci (rapporti interni), ma non riguardo all'ordinamento esterno alla società.
Se non ricordo male, le cause in Cassazione da te citate, vertevano sulla possibilità, in capo alla srl, di prevedere e fissare una seconda seduta alternativa, qualora la prima fosse andata deserta, con lo stesso avviso di convocazione, senza necessariamente ripetere il rito previsto dall'art. 2484.
Diversa è la fattispecie citata da Carla. Essa chiedeva se avesse valenza giuridica la fissazione di un termine che varcava quello fissato dal 2364 (quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio). Personalmente, allo stato delle norme attualmente in vigore, ritengo che ciò non sia possibile, neanche in presenza di previsione statutaria, e che pertanto il bilancio approvato oltre il 30/4 sia da considerare attratto dalla fattispecie prevista per i sei mesi.
ciao</HTML>