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approvazione bilancio

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Ospite
<HTML>una s.r.l può approvare il blancio in seconda concocazione?</HTML>
 
<HTML>giuridicamente non esiste una "seconda convocazione" riconosciuta dall'ordinamento. Pertanto anche in seconda convocazione devono essere rispettate le maggioranze previste per la "prima"

ciao</HTML>
 
<HTML>il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria che può essere convocata in I o II convocazione.la data della II conv.(entro 30gg dalla prima) deve essere stabilita in sede di I conv.
se l'assemblea viene convocata il 15/04 per l'approvazione del bilancio ed in prima convocazione non viene raggiunto il quorum necessario, la seconda convocazione deve avvenire entro il 15/05 e quindi il bilancio deve presentato entro il 15/06 giusto?</HTML>
 
<HTML>per una srl è un bilancio approvato oltre i termini di cui all'art 2364, u.c.

l'approvazione effettuata il 15/5 è tardiva rispetto al 30/04, ma se lo statuto lo prevede, rientra tra i bilanci approvati nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio a causa dell'esistenza di esigenze particolari.

La fattispecie da te presentata può essere attuata per le spa, sapa, cooperative. No per le srl.

ciao</HTML>
 
<HTML>I vari consulenti che si sono susseguiti nell'azienda in cui lavoro, srl, hanno sempre adottato il criterio indicato da x.

E' un errore?</HTML>
 
<HTML>Giuridicamente non è ammessa dalla legge.

ciao</HTML>
 
<HTML>la seconda convocazione per le srl non è prevista dal codice civile</HTML>
 
<HTML>La legge non prevede l'assemblea di seconda convocazione per le srl ... è vero ... ma l'atto costitutivo può prevederne l'utilizzo, disciplinandone modalità e quorum o rinviando alla disciplina legale prevista per le spa.
(Si veda a questo proposito la Cass. 28/05/1975 n.3587, Cass. 26/03/1964 n.679, App. Lecce 3/10/1989, Trib. Latina 28/09/1996).</HTML>
 
<HTML>si, ma lasciando invariati i minimi di partecipazione e di maggioranza previsti dall'art. 2.486.

La previsione statutaria ha rilevanza riguardo ai rapporti esistenti tra i soci (rapporti interni), ma non riguardo all'ordinamento esterno alla società.

Se non ricordo male, le cause in Cassazione da te citate, vertevano sulla possibilità, in capo alla srl, di prevedere e fissare una seconda seduta alternativa, qualora la prima fosse andata deserta, con lo stesso avviso di convocazione, senza necessariamente ripetere il rito previsto dall'art. 2484.

Diversa è la fattispecie citata da Carla. Essa chiedeva se avesse valenza giuridica la fissazione di un termine che varcava quello fissato dal 2364 (quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio). Personalmente, allo stato delle norme attualmente in vigore, ritengo che ciò non sia possibile, neanche in presenza di previsione statutaria, e che pertanto il bilancio approvato oltre il 30/4 sia da considerare attratto dalla fattispecie prevista per i sei mesi.

ciao</HTML>
 
<HTML>Certo, concordo ... mi sembra inoltre che diciamo le stesse cose ... volevo semplicemente completare l'affermazione di Igor ... o forse sono andato fuori tema?

Ad ogni modo riassumiamo:
Se la prima convocazione va deserta o non si raggiunge il quorum costitutivo necessario, la legge non impone che si debba procedere ad una seconda convocazione. Vi è una sentenza che ne afferma però l'obbligo (Trib. Cassino, 05/05/1999).

In mancanza di indicazioni dell'atto costitutivo, gli amministratori che vogliano o debbano riconvocare l'assemblea devono seguire nuovamente le modalità previste in generale per la prima convocazione.

Se l'atto costitutivo prevede invece l'assemblea di seconda convocazione l'avviso può indicare il giorno e l'ora in cui tale seconda riunione si debba tenere, purché il giorno non coincida con quello fissato per la prima convocazione.

Nel silenzio dell'atto costitutivo, il quorum costitutivo previsto per la prima convocazione deve essere rispettato per le successive convocazioni sulla medesima materia.

Detto questo, per quanto riguarda i termini per l'approvazione del bilancio, secondo la legge l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per consentire l'approvazione del bilancio.

L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore purché non superi i 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e che sussistano particolari esigenze (specificamente indicate o individuate di volta in volta dagli amministratori).

Ciao, Andrea.</HTML>
 
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