Sì, d’accordo, iscrizione ex art. 36-bis… ma cosa cambia, scusa!
Poni il caso in cui il contribuente, non avendo ottenuto la sospensione giudiziale o amministrativa, nelle more della decisione del ricorso paghi la cartella e successivamente, magari dopo 7 anni, ottiene sentenza a lui favorevole… è sempre applicabile il 2° comma dell’art. 68 nella considerazione che l’importo versato non era dovuto in relazione a quanto deciso. A chi serve la sospensione del ruolo nel caso di pagamento già effettuato? L’ufficio deve rimborsare quanto versato con i relativi interessi…
Naturalmente, ove successiva sentenza fosse contraria avrebbe titolo per procedere all’emissione di un nuovo ruolo…
E' questa la portata della norma dagli uffici continuamente disattesa e più che ingiustamente, come afferma Kindof, io credo arbitariamente ed illegittimamente...