A
alberto.
Ospite
Nei commi 25 e 26 dell’art. 7 del D.L. collegato sono modificate le percentuali di deducibilità dei costi delle auto aziendali utilizzate nell’attività d’impresa o professionale (dal 50% al 30%), nonché quelle per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in caso di uso promiscuo ai dipendenti (da 30% a 50%)
Inoltre, sui mezzi di trasporto promiscuo, il costo sostenuto dal datore di lavoro non è più integralmente deducibile. Per avere un effetto immediato, la norma inserita nel D.L. collegato prevede che, in deroga allo Statuto del contribuente, le nuove norme in tema di imposte dirette trovino immediata applicazione per l’anno d’imposta in corso, ovvero il 2006.
e questo per aver voluto la detraibilità iva auto
e torna l'imposta sulle successioni..
quante palle hai raccontato caro prodino, ma tanto non sciapevi nulla non sciapevi
Inoltre, sui mezzi di trasporto promiscuo, il costo sostenuto dal datore di lavoro non è più integralmente deducibile. Per avere un effetto immediato, la norma inserita nel D.L. collegato prevede che, in deroga allo Statuto del contribuente, le nuove norme in tema di imposte dirette trovino immediata applicazione per l’anno d’imposta in corso, ovvero il 2006.
e questo per aver voluto la detraibilità iva auto
e torna l'imposta sulle successioni..
quante palle hai raccontato caro prodino, ma tanto non sciapevi nulla non sciapevi